TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-09-11, n. 201809248

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-09-11, n. 201809248
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201809248
Data del deposito : 11 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2018

N. 09248/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02033/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2033 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio pec come in atti, nonché eletto presso il suo studio in Roma, via Emanuele Gianturco, 4;

contro

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S B, con domicilio pec come in atti e con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via IV Novembre, 119/A;

per l'annullamento

a) del provvedimento di Città metropolitana di Roma Capitale, prot. n. 05109527 del 21.12.2017, di non accoglimento della istanza di riesame avanzata dal Sig.-OMISSIS- in data 18.12.2017, relativamente all'Avviso Pubblico del 12.7.2017, per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità ex art. 1, comma 1 della Legge n. 68/1999 s.m.i, presso datori di lavoro pubblici e privati - Anno 2017 -, comunicato al ricorrente con lettera raccomandata a/r, ricevuta in data 29.12.2017;

b) della graduatoria definitiva, approvata dalla Città metropolitana di Roma Capitale con D. D. R. U. n. 5590 del 14.12.2017, pubblicata il 15.12.2017, nonché per l'annullamento della graduatoria definitiva rettificata approvata dalla Città metropolitana di Roma Capitale, con D. D. R.U. n. 17 del 5.1.2018, pubblicata in pari data e di ogni altro atto prodromico, conseguenziale, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati;

c) per la condanna dell'amministrazione resistente al ristoro dei danni patiti e patiendi dal ricorrente, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso

- che il ricorrente, avendo presentato domanda, identificata con il codice 20732, in data 14.9.2018 per l’avviso pubblico del 12.7.2017, emesso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, per l’avviamento al lavoro delle persone disabili “attraverso la formazione della graduatoria di cui all’art. 7, comma 1 bis della Legge 68/99 s.m.i”, veniva collocato alla posizione n. 118 della graduatoria provvisoria, approvata con determinazione dirigenziale R.U. n. 4584 del 30.10.2017;

- che con nota prot. n. 04960713 del 30.11.2017 l’amministrazione resistente comunicava l’attribuzione alla domanda del ricorrente di “un nuovo punteggio di 132 (in luogo dei 137 presenti nella graduatoria di cui in oggetto) determinato attraverso le seguenti operazioni di calcolo: 100 (punteggio base) + 28 (grado di invalidità) + 4 (età anagrafica) + 0 (carico familiare) – 0 (situazione economica)”, essendo emerso dagli accertamenti eseguiti che la moglie convivente con il sig.-OMISSIS-, nonché mamma della figlia minore, è “lavoratrice con retribuzione, nonché beneficiaria delle detrazioni fiscali relative alla minore”;

- che con istanza prot. n. 05079219 del 18.12.2017 il richiedente chiedeva il riesame della propria posizione, contestando la sottrazione dei 5 punti relativi ai carichi familiari e che l’amministrazione resistente con il provvedimento prot. n. 05109527 del 21.12.2017, notificato il 29.12.2017, comunicava il non accoglimento dell’istanza di riesame, confermando il punteggio di 132 punti e la nuova posizione nella graduatoria definitiva, approvata con determina dirigenziale n. 5590 del 14.12.2017, pubblicata il 15.12.2017, poi rettificata con determinazione dirigenziale R.U. n. 17 del 5.1.2018, pubblicata in pari data, nella quale il sig.-OMISSIS- era postergato dalla posizione n. 118 alla posizione n. 622;

- che il ricorrente deduce l’illegittimità sia del diniego del riesame che della graduatoria definitiva per violazione di legge e per eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per il loro annullamento previa remissione in termini per provvedere alla notifica del gravame ai controinteressati;

- che la Città Metropolitana di Roma Capitale, costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, concludendo nel merito per la reiezione del gravame;

- che con l’ordinanza n. 2797 dell’11.5.2018 la Sezione ha respinto la domanda cautelare, ravvisando profili di inammissibilità del ricorso;

- che all’udienza pubblica dell’11.7.2018, preso atto delle memorie depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto

- che è fondata e meritevole di accoglimento l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente;

- che, infatti, come già evidenziato in sede cautelare, la disciplina del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), secondo la consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, spetta alla cognizione del giudice ordinario in quanto nella stessa va escluso l’esercizio di poteri connotati da discrezionalità amministrativa con conseguente riconoscimento della natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto alla assunzione obbligatoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 14.6.2017, n. 1334;
T.A.R. Campania, Napoli, IV, 6.3.2014, n. 1399;
T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 20.9.2011, n. 7472);

- che dalla documentazione allegata dalle parti si evince che il collocamento del ricorrente nella graduatoria definitiva, approvata con determina dirigenziale R.U. n. 5590 del 14.12.2017, rettificata con determina dirigenziale R.U. n. 17 del 5.1.2018, in una posizione differente e deteriore rispetto a quella originariamente attribuitagli nella graduatoria provvisoria, approvata in data 30.10.2017 con determina dirigenziale R.U. n. 4584 del 30.10.2017, dipende dalla modifica del punteggio ad esso riconosciuto;

- che, pertanto, il provvedimento di decurtazione del punteggio originariamente attribuito al sig.-OMISSIS-, così come il successivo provvedimento di diniego di riesame, gravato unitamente alla graduatoria, sono privi di qualsiasi discrezionalità amministrativa, limitandosi a escludere la ricorrenza dei presupposti necessari per l’attribuzione al ricorrente del punteggio relativo al beneficio delle detrazione fiscali per la figlia minore, in quanto a seguito degli accertamenti esperiti lo stesso è risultato non avere diritto a 5 punti per carico familiare, essendo state percepite le detrazioni per la figlia minore dalla moglie;

- che il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. in favore del G.O., salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al G.O. nel termine perentorio ex art. 11 c.p.a.;

- che sussistono giusti motivi, in considerazione della definizione in rito e della natura degli interessi coinvolti nella controversia esaminata, per compensare tra le parti le spese di lite.

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