TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-05-29, n. 202401229

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-05-29, n. 202401229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401229
Data del deposito : 29 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2024

N. 01229/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00011/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11 del 2022, proposto dal sig. Z G, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio n. 28;

contro

l’Agenzia delle Entrate Riscossione – A.D.E.R., in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., in persona del Direttore pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione assunta al prot. n. 1320219000795988000, recante l’importo di € 467.514,45.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 il dott. F A e udito per il ricorrente l’avv.to Tapparo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Graziano Z è titolare di un’azienda agricola con sede nel Comune di Gorgo al Monticano (TV) ove produce latte destinato ad essere compravenduto. Con il ricorso in esame il sig. Z ha impugnato l’intimazione di pagamento in epigrafe meglio descritta, con la quale la competente Agenzia delle Entrate – Riscossione (in prosieguo anche A.D.E.R.) gli ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 467.514,45, inerente ai “ residui Agea ex D.L. n. 27/2019 ” relativi ai periodi di riferimento 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002. Si tratta dei cc.dd. “prelievi latte” determinati da presunti sforamenti dalle corrispondenti “quote-latte” fissate dall’Unione Europea per gli anni in esame. L’intimazione, che richiama la cartella di pagamento n. 30020180000011504000 del 17.12.2018, in precedenza emessa dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.), titolare del credito, comprende sia la sorte capitale che gli interessi (anche di mora), oltre agli oneri di riscossione maturati al tempo della richiesta oggetto di contestazione.

2. L’impugnativa è affidata a cinque motivi così rubricati: “ 1) Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione- mancata allegazione della cartella di pagamento- mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento-violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio;
2) Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati;
3) Intervenuta prescrizione del credito dell’Ag.E.A.. Intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica della cartella; 4) Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento alla normativa unionale. Illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere;
5) Nullità /annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni dall’Ag.E.A.. Errata quantificazione del presunto debito - difetto carenza di motivazione”.

In sintesi il ricorrente ha anzitutto dedotto che l’intimazione di pagamento sarebbe nulla perché si limiterebbe a indicare il numero della rispettiva cartella esattoriale presupposta senza allegarla. Non sarebbe quindi possibile comprendere su che cosa si fondi il credito azionato dall’A.D.E.R.. E anche ipotizzando che vengano in rilievo somme a titolo di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, non sarebbe possibile comprendere quali sarebbero le annate di campagna lattiera di riferimento.

Inoltre il provvedimento impugnato non illustrerebbe le modalità di calcolo degli interessi: in particolare non sarebbe possibile comprendere quali siano i tassi di interesse applicati e il dies a quo del computo degli stessi, in ogni caso calcolati in maniera illegittima. Peraltro il credito azionato dall’Amministrazione sarebbe da ritenersi estinto per prescrizione, essendo decorso senza interruzioni né sospensioni il relativo termine (quadriennale, quinquennale e finanche decennale). Per giunta gli atti di imputazione del prelievo sarebbero illegittimi perché adottati sulla base della normativa nazionale in contrasto con quella sovraordinata europea, così come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con decisione del 27 giugno 2019 e dal Consiglio di Stato con le decisioni nn. 7726/2019 e 7734/2019. In particolare l’intimazione impugnata sarebbe affetta da profili di illegittimità originaria e derivata dovuta alla mancata redistribuzione delle quote inutilizzate a favore degli allevatori e produttori che ne avevano diritto, secondo modalità lineari e paritarie anziché secondo criteri prioritari e di preferenza riservata a “categorie privilegiate”, come invece sarebbe accaduto quantomeno sino al 2009.

Sotto altro aspetto, i dati impiegati dall’Ag.E.A. per il calcolo dei prelievi supplementari non sarebbero verificabili né attendibili e infine non consentirebbero di comprendere se le somme oggetto dell’intimazione di pagamento abbiano tenuto conto dei pagamenti già effettuati e/o degli importi recuperati dall’Amministrazione mediante operazioni di compensazione sui contributi dovuti al produttore nell’ambito della politica agricola comune (c.d. p.a.c.).

3. Con ordinanza cautelare n. 209/2022, emessa all’esito dell’udienza di sospensiva del 26.1.2022 e comunicata via pec ad entrambe le Amministrazioni intimate in data 27.1.2022 (anche presso l’indirizzo di posta certificata dell’Avvocatura dello Stato), il Tribunale ha accolto le ragioni del ricorrente sospendendo l’efficacia degli atti e provvedimenti gravati ed onerando l’Ag.E.A. e l’A.D.E.R., secondo le rispettive competenze, del deposito della documentazione necessaria al fine di istruire compiutamente la controversia.

4. Si è costituita in giudizio l’A.D.E.R., contestando le pretese del ricorrente e all’uopo dimettendo la documentazione ritenuta pertinente.

L’Ag.E.A., pur ritualmente notiziata della pendenza del ricorso, non si è costituita.

5. All’udienza pubblica del 23.5.2024 il Tribunale ha assunto la causa in decisione.

6. Il ricorso va accolto, in applicazione della ragione più liquida e con valore assorbente rispetto a tutti i motivi articolati nell’atto introduttivo del giudizio (riguardo alla possibilità dell’assorbimento in questi casi cfr. C.d.S., n. 10970/2022;
C.d.S., Ad.Plen., n. 5/2015), in considerazione delle censure con le quali il ricorrente deduce l’estinzione del credito per prescrizione.

7. Il sig. Z ha dedotto di non aver ricevuto alcuna comunicazione di imputazione del prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere qui in discussione e risalenti ad anni tra il 1995 e il 2002, contestando altresì la circostanza dell’avvenuta notifica della stessa cartella di pagamento presupposta all’intimazione qui impugnata, e a fronte di tanto nessun elemento probatorio di segno contrario è stato offerto né dall’A.D.E.R., pur costituitasi in giudizio, né dall’Ag.E.A..

In particolare, pur avendo l’A.D.E.R. prodotto della documentazione in giudizio, nel novero dei documenti versati agli atti del giudizio non si rinviene la prova dell’avvenuta notificazione di atti presupposti all’intimazione di pagamento qui impugnata e la cui notificazione, ove dimostrata, avrebbe potuto spiegare efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Né si dà conto della proposizione di eventuali impugnative, anche se del caso avanzate dai soggetti acquirenti dal produttore ricorrente in questa sede, le quali, qualora debitamente documentate, stante il vincolo di solidarietà con il produttore avrebbero anch’esse, in presenza dei relativi presupposti, potuto spiegare efficacia interruttiva del termine di prescrizione fino al passaggio in giudicato delle relative decisioni.

Ne consegue che allo stato degli atti e in base alle allegazioni delle parti fornite in questo giudizio, deve ritenersi fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa attorea, con la precisazione che, nel caso di specie, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale per la somma imputata a titolo di capitale (circa il carattere ordinario decennale della prescrizione applicabile alla materia di cui si discute cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7609;
Consiglio di Stato, Sez. III, 7 novembre 2022, n. 9706;
Consiglio di Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8659 e l’ulteriore giurisprudenza ivi citata) e quinquennale quello per la somma imputata a titolo di interessi ( ex art.2948, primo comma, n. 4 c.c.), qualora in quest’ultimo caso il credito azionato non sia legato ad un accertamento levante forza di giudicato, trovando altrimenti applicazione, anche rispetto alla componente degli interessi, il disposto dell’art. 2953 del cod. civ. secondo cui “ i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni ” (così C.d.S., n. 2434/2024). Termini per il computo dei quali, quando del caso, dovrà tenersi conto del periodo di sospensione ex lege (pari a 645 gg.) dal 1° aprile al 15 luglio 2019, ai sensi dell’art. 8 quinquies , comma 10°, del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009, e dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, disposta dalla normativa connessa all’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei sensi qui precisati e, per l’effetto, va annullata l’intimazione di pagamento indicata in epigrafe, con assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

8. Il Collegio, in ragione dell’accoglimento del motivo di ricorso sulla prescrizione del credito, non può esimersi dal disporre la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, per la verifica di eventuali profili di danno erariale che il comportamento dell’Amministrazione potrebbe aver arrecato alla finanza pubblica.

9. Nonostante l’esito della controversia la peculiarità e la complessità delle questioni trattate giustificano in via eccezionale la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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