TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-11-30, n. 202302893
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Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 02893/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01553/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2023 proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. V Z e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare n. -OMISSIS- notificato il 28.03.2023;di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguenziale, ivi inclusi specificamente il referto del laboratorio tossicologico del 18.5.22, le risultanze della Commissione di Disciplina dell’11.1.23 e gli atti dell’inchiesta formale del 9.9.22, mai notificati o portati a conoscenza del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria con documentazione del Ministero della Difesa;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista la memoria di replica del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Espone in fatto parte ricorrente di aver già adito il TAR Lazio – sede di Roma – che declinava la competenza in favore di questo Tribunale;in quella sede si provvedeva a censurare il provvedimento impugnato di perdita di grado di Carabiniere nella forza potenziale della -OMISSIS-, venendo iscritto nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, essendo risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina di cui il ricorrente ammetteva la saltuaria assunzione in epoca antecedente all’arruolamento.
Avverso il suddetto decreto e tutti gli atti indicati in epigrafe sono stati dedotti i seguenti motivi:
VIOLAZIONE DEGLI ARTT.867 E 923 DEL D. LGS. N.66/2010. INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
1.1. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per dedurre tra l’altro circa la necessità della prevenzione del rischio del prestigio dell’intera collettività militare, la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, l’inevitabilità di una sanzione di stato in ragione delle condotte di cui il ricorrente si è reso protagonista e la fondatezza degli addebiti.
1.2 Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza di sospensione parte ricorrente ha rinunciato alla misura cautelare ed il Tribunale ha fissato l’udienza di merito per il 30 novembre 2023.
2. All’udienza pubblica del 30 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso non è fondato per le considerazioni di seguito esposte.
3.1. La sanzione oggetto del presente giudizio è stata inflitta all’odierna parte ricorrente in virtù dell’art.1357 del D. Lgs. n.66/2010 che prevede “Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi;b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;d) la perdita del grado per rimozione.”
Nel decreto di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari vengono altresì richiamate le conclusioni della Commissione di Disciplina che riteneva il ricorrente responsabile di aver “leso quei principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare, specie se appartenente all’Arma dei Carabinieri e irrimediabilmente pregiudicato la relazione fiduciaria tra Amministrazione e dipendente”, dal momento che “a seguito di alcuni episodi che denotavano un suo stato di agitazione psicofisica, veniva sottoposto ad accertamenti sanitari tossicologici, risultando positivo all’uso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, di cui ammetteva la saltuaria assunzione in epoca antecedente all’arruolamento”.
4. Parte ricorrente deduce, in definitiva, l’incompetenza del Direttore Generale in luogo del Comandante Generale ad emettere il provvedimento per cui è controversia, la pendenza del separato procedimento penale e la sproporzione della sanzione irrogata.
4.1 Quanto al presunto difetto in capo all’Autorità emanante, la competenza del Direttore Generale alla emissione del provvedimento di perdita del grado si evince dall’art. 867 del D. Lgs. n.66/2010, ove si prevede che “Il provvedimento è disposto con decreto ministeriale. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo”. Pertanto il motivo di ricorso è palesemente infondato.