TAR Catania, sez. IV, sentenza 2015-06-10, n. 201501564

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2015-06-10, n. 201501564
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201501564
Data del deposito : 10 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00051/2002 REG.RIC.

N. 01564/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00051/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di AT (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2002, proposto da:
Dott. Canfora Sebastiano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Panebianco e Salvatore Privitera, con domicilio eletto presso Carmelo Panebianco in AT, Via F. Riso, n.95;



contro

Azienda Unita' Sanitaria Locale n.5 - Messina, in persona del Direttore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Caldarera e Giacomo Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Massimiliano Maria Jelo in AT, Via V.E. Orlando, 26;



per l’opposizione al decreto ingiuntivo n.51/02 del Giudice Delegato dal Presidente del TAR AT emanato in favore del dotto. Canfora Sebastiano

Visto il decreto ingiuntivo in epigrafe;

Visto l'atto di opposizione al citato decreto proposto dall’Azienda Unita' Sanitaria Locale n.5 - Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2015 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il Dott. Canfora Sebastiano, in forza del rapporto (allora) di convenzionamento con la USL n. 5 di Messina per la prestazione di analisi cliniche, avendo erogato dal mese di gennaio a quello di luglio dell’anno 2000 prestazioni per il valore di lire 281.708.811, ed avendo ricevuto in pagamento dalla USL n. 5 di Messina con riferimento al medesimo periodo la somma di lire 259.909.596, si riteneva creditore del medesimo ente per la residua somma di lire 21.799.215; ed agiva pertanto per ottenerne coattivamente la riscossione dinnanzi a questo TAR, in forza della giurisdizione esclusiva attribuita al G.A. in materia di servizi pubblici dall’art. 7, comma 2, lettera e)