TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-08-19, n. 202205450

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-08-19, n. 202205450
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202205450
Data del deposito : 19 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/08/2022

N. 05450/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01698/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2018, proposto da
Immacolata R e G F, rappresentati e difesi dagli avvocati D F e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Napoli, piazza Carlo III n. 42;



contro

Comune di Casavatore, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato W E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

1. dell'ordinanza n. 2 del 13 marzo 2018 del Comune di Casavatore, Area Servizi alla Persona, a firma del Responsabile dello SUAP, con cui si ordina “alla sig.ra R Immacolata, nata a Napoli il 01/09/1964 (titolare) ed al sig. F G nato a Napoli il 24/07/1963 (trasgressore), entrambi residenti in Casoria (Na) alla Via Lubrano Quartiere 100 Arpino di Casoria n. 16, la chiusura ad horas dell'attività per l'esercizio commerciale “autorimessa con autolavaggio” sito Casavatore alla Ex Tramvia s.n.c.”, notificata in data 15 marzo 2018;

2. della nota di comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 0004015 del 16 febbraio 2018 del Comune di Casavatore, Area Tecnica, con cui si comunicava che “è stato realizzato: • una tettoia in ferro di dimensioni di mt. 5.00 x 4.85 con altezza di mt. 3.40, in aderenza a detta tettoia vi è un piccolo casotto con accesso tramite una piccola scala in ferro ad uso ufficio, di dimensioni di mt. 3.35 x 5.10 con altezza di mt. 2.57 circa, lateralmente a detto ufficio vi è un w.c. di dimensioni di mt. 2.00 x 1.00 con altezza di mt. 2.00 circa, sullo stesso lato vi è una piccola tettoia in ferro di dimensioni di mt. 5.00 x 1.30 con altezza di mt. 2.56 circa. Inoltre entrando da via ex Tranvie sul lato destro vi è una struttura in ferro e copertura con telone in plastica poggiante parte su ruote e parte è saldamente ancorata alla recinzione posta al confine di via Ex Tranvie dalle dimensioni di mt. 16.92 x 5.44 e mt. 4.06 x 4.80 con altezza di mt. 2.75 circa, mentre entrando da via ex tranvie di fronte vi sono due gazebi con struttura portante in ferro e soprastante telone in plastica fissati con dei ferri inchiodati al suolo, di dimensioni di mt. 4.78 x 4.73 con altezza mt. 2.30 circa, inoltre nella parte posteriore del locale w.c. vi è un’altra piccola tettoia in ferro e copertura in lamiera di dimensioni mt. 2.90 x 2.50 circa”, notificata esclusivamente al sig. F G;

3. della nota prot. n. 520/P.M. 6^/10^ del 10 febbraio 2018 del Comune di Casavatore, Area Polizia Municipale, Servizio Controllo del Territorio, con cui si comunicava che “In seguito ai controlli amministrativi effettuati e sulla scorta della dichiarazione in verbale resa dal Sig. F G sono stati redatti i Verbali di accertamento di violazioni amministrative: - N° 159 del 02/02/2018 in relazione alla violazione dell'art. 124 del d.lgs. n° 152/2006 sanzionato dall'art. 133 del dlgs 152/2006, non essendo provvisto di autorizzazione all'immissione in fogna; - N° 160 del 02/02/2018 in relazione alla violazione dell'art. 2 1° comma del d.lgs. n. 222/2006 (Tab A Sez. I punto 7) correlato ai disposti legislativi di cui al DPR n° 480/2001 – art. 1 e DPR n° 59/2013 – art. 3 comma 1 lett. A;.

4. del verbale di accertamento n. 0159 del 2 febbraio 2018 del Comando di Polizia Locale del Comune di Casavatore, con cui si accertava la commissione della seguente infrazione “Attivava un'autorimessa con autolavaggio senza che fosse stata rilasciata autorizzazione allo scarico, dal competente ente (Ato – Napoli Volturno) ai sensi dell'art. 124 comma 1 e 2 del d.lgs. n° 152/2006”;

5. del verbale di accertamento n. 0160 del 2 febbraio 2018 del Comando di Polizia Locale del Comune di Casavatore, con cui si accertava la commissione della seguente infrazione “Attivava un'autorimessa con autolavaggio senza aver presentato alcuna SCIA Condizionata al SUAP del Comune”;

6. se e per quanto di ragione, della nota prot. n. 3072 interno del 5 febbraio 2018 del Comune di Casavatore, Area Tecnica, avente ad oggetto “Relazione integrativa alla relazione di sopralluogo prot 2947 del 02/02/2018 sul lavaggio auto alla via Ex Tranvia angolo Piazzale Sallustro. Ditta Sig. F G”;

7. se e per quanto di ragione, della nota prot. n. 2947 interno del 5 febbraio 2018 del Comune di Casavatore, Area Tecnica, avente ad oggetto “Relazione di sopralluogo sul lavaggio auto alla via Ex Tranvia angolo Piazzale Sallustro. Ditta Sig. F G”;

8. di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;

e per la declaratoria

del diritto al risarcimento del danno ingiusto ex art. 30 c.p.a.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casavatore, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2022 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

I. I ricorrenti, in qualità, rispettivamente, di titolare ed asserito trasgressore, impugnano, unitamente agli atti presupposti, l’ordinanza di chiusura ad horas dell'attività per l'esercizio commerciale “autorimessa con autolavaggio”.

II. A sostegno del gravame deducono i seguenti motivi di diritto:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 3, 7, 8 e 19 bis della l. n. 241/90, dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 222/2016, degli artt. 124, commi 1 e 2, e 133 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art.1 del d.P.R. n. 480/01 e dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 59/2013;

b) eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria e di motivazione, manifesta ingiustizia, irragionevolezza, perplessità, illogicità, violazione dei principi dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa nonché del giusto procedimento.

III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 13.06.2022, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Il ricorso è infondato.

V.1. L’ordinanza di chiusura gravata risulta motivata nei seguenti termini:

A) “RICHIAMATO il verbale di controllo ispettivo, con il quale con nota prot. 45/01-01 del 02/01/2018 il Comando Stazione dei Carabinieri di Casavatore di concerto con la ASL Napoli 2 Nord, da controllo preliminare ha accertato che l'attività in questione è gestita dal sig. F G…, segnalando la verifica della prevista A.U.A nonché la regolarità urbanistica dei manufatti esistenti … rinvenuti nella stessa, adibiti a servizi igienici ed uffici”;

B) “VISTO che con relazione di sopralluogo di cui alla nota prot. 2947 del 02/02/2018 e successivamente integrata con nota prot. 3072 del 05/02/2018, l'ufficio tecnico e personale del Comando P.L., hanno rilevato manufatti senza alcuna autorizzazione;

VISTO che con nota prot. n.4015 del 16/2/2018, il Responsabile Area GTC ha provveduto all' avvio del procedimento conseguente gli abusi edilizi accertati”;

C) “VISTO che con nota 520/P.M. del 10/02/2018 acquisita in data 17/02/2018 sono state accertate le seguenti violazioni con relative verbalizzazioni:

1. verbale n. 159 del 2/02/2018 per aver commesso la seguente infrazione: "attivava un’autorimessa con autolavaggio senza che fosse stata rilasciata autorizzazione allo scarico dal competente Ente (ATO-Napoli Volturno) ai sensi art.124 comma 1 e 2 del Dlgs. 152/06", in violazione dell'art.124 del D.lgs. 152/06 sanzionato dall'art.133 del D.lgs. 152/06;

2. verbale n.160 del 2/02/2018 per aver commesso la seguente infrazione: "attivava un’autorimessa con autolavaggio senza aver presentato alcuna SCIA condizionata al SUAP del comune" in violazione art. 2, comma 1, D.lgs. 222/2016 (tab. A Sez. 1.7) correlato a DPR 480/01 art. 1 e DPR 59/2013 art. 1 lettera A;

D) VISTO, che in entrambi i verbali, il Sig. F G (trasgressore), ha chiesto che fosse inserita la seguente dichiarazione: "è stato fatto un fitto di ramo di azienda";

E) “RICHIAMATA l'ordinanza n.8 del 13/03/2018 del Responsabile Area GTC, di demolizione dei manufatti abusivi”.

V.1.1. Dalla comunicazione istruttoria prot. n. 520/P.M. 6/10 del 10.02.2018, richiamata nell’ordinanza gravata, redatta dal responsabile dell’Area Polizia municipale, si evince, in particolare, quanto segue.

“A seguito di sopralluogo congiunto con il locale U.T.C., nell'ambito dello svolgimento delle attività di istituto, si sono riscontrate delle violazioni alle norme urbanistiche determinanti motivi ostativi al rilascio di autorizzazioni, per le quali si è data notizia di reato alla competente Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord;

Altresì, in data 06/02/2018, il Comando in intestazione ha acquisito dallo stesso sunnominato Sig. F G, la documentazione allegata costituita da:

- Aut. Sanitaria n°12/2013 del 14/08/2013 intestata a D F A amm.re unico della SuperCar srl;

- Visura Ordinaria della ditta SuperCar srl;.

Da accertamenti effettuati il suolo del lotto in questione risulta essere di proprietà della Sig.ra Parrella Merope...

In seguito ai controlli amministrativi effettuati e sulla scorta della dichiarazione in verbale resa dal Sig. F G sono stati redatti i Verbali di accertamento di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi