TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-02-27, n. 201300556

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-02-27, n. 201300556
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201300556
Data del deposito : 27 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02892/2011 REG.RIC.

N. 00556/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02892/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2892 del 2011, proposto dal Comune di Pachino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvo Vittorio in Catania, via Milano 6;



contro

il Dipartimento ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



nei confronti di

Azienda regionale foreste demaniali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



e con l'intervento di

Legambiente - Comitato regionale siciliano ONLUS, Associazione mediterranea per la natura, LIPU - Lega italiana protezione uccelli, Club alpino italiano - Regione Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e Marco Casciana, con domicilio eletto presso il loro studio, in Catania, via Pasubio, 33;



per l'annullamento

del decreto del Dirigente Generale del dipartimento regionale dell'Ambiente n. 557 del 27 luglio 2011, con il quale è stata istituita la riserva naturale orientata denominata “Pantani della Sicilia sud orientale”, pubblicato in data 16 settembre 2011 sulla GURS n. 39, nonché delle allegate planimetrie e del regolamento della riserva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dipartimento ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana e dell’Azienda regionale foreste demaniali;

Visto l’intervento di Legambiente - Comitato regionale siciliano ONLUS, dell’Associazione mediterranea per la natura, della LIPU - Lega italiana protezione uccelli, del Club alpino italiano -regione Sicilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso consegnato all’Ufficio notifiche il 13 ottobre 2011, notificato il 14 ottobre 2011 e depositato il 13 ottobre 2011, il Comune ricorrente espone:

- che con il provvedimento impugnato è stata istituita la riserva naturale orientata denominata “Pantani della Sicilia sud orientale”, il cui perimetro ricadrebbe in gran parte nell’ambito del territorio del Comune di Pachino;

- che la perimetrazione della riserva riprenderebbe pedissequamente le aree previste nelle cartografie allegate al decreto assessorile della Regione Siciliana 970/1991, di approvazione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

- che tale perimetrazione sarebbe superata in seguito alle modifiche del territorio intervenute nel periodo di tempo intercorso fra l’approvazione del DA 970/1991 e l’emanazione del provvedimento impugnato, con gravi ricadute per le attività economiche esistenti sul territorio comunale.

Affida quindi il ricorso ai seguenti motivi.

1. Incompetenza; violazione dell’articolo 5, comma 2, della LR 98/1981. La competenza all’emissione dell’impugnato decreto istitutivo della riserva apparterrebbe all’Assessore del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana e non al Dirigente preposto al Dipartimento dell’ambiente dello stesso assessorato, che ha invece emesso il provvedimento.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, della LR 98/1981. Il decreto istitutivo avrebbe dovuto contenere la delimitazione definitiva della riserva, individuare l’affidatario della gestione e statuire sui suoi obblighi; prevede invece un procedimento teso alla modifica dei confini della riserva che avrebbe dovuto precedere, e non seguire, l’istituzione della riserva.

3. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 comma 3, della LR 98/1981. Il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui al citato DA 970/1991 non sarebbe mai stato sottoposto a revisione, né il decreto istitutivo della riserva sarebbe intervenuto entro un anno dalla emanazione del DA 970/1991; inoltre, con sentenza TAR Sicilia – Catania 1271/2010 sarebbe stato riconosciuto che il piano è decaduto.

4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7 e 11 D. Lgs. 152/2006; il decreto istitutivo, essendo atto di pianificazione del territorio, dovrebbe essere sottoposto a VIA e VAS, come sarebbe riconosciuto con sentenza del TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 1 settembre 2011, n. 2146 riferita al piano paesaggistico della Provincia di Ragusa.

5. Violazione e mancata applicazione degli artt. 22 legge 394/1991 e 7 legge 241/1990; eccesso di potere per presupposto erroneo, travisamento dei fatti, difetto di adeguata istruttoria, contraddittorietà manifesta e carenza di motivazione. Il Comune non sarebbe stato in nessun modo coinvolto nel procedimento per l’istituzione della riserva, nonostante che nel passato avesse più volte richiesto una revisione delle aree inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali; in proposito, la Corte costituzionale avrebbe più volte dichiarato l’illegittimità di leggi regionali che non prevedessero la partecipazione degli enti locali alla istituzione e/o modifica delle aree protette .

Si sono costituiti il Dipartimento ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana e l’Azienda regionale foreste demaniali; sono quindi intervenuti il Comitato regionale siciliano di Legambiente, l’Associazione mediterranea per la natura, la LIPU - Lega italiana protezione uccelli, ed il Gruppo regionale della Sicilia del Club alpino italiano.

Sia le Amministrazioni che i soggetti intervenuti hanno spiegato difese in rito e nel merito.

In particolare, gli interventori hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica agli altri Comuni nell’ambito del cui territorio ricade la riserva, ritenuti controinteressati qualificati (il Comune di Ispica, in particolare, si sarebbe espresso a favore della istituzione della riserva); hanno inoltre dedotto che il ricorso può avere rilevanza solo relativamente al territorio del Comune di Pachino.

L’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’irricevibilità per tardività delle censure contenute in ricorso rivolte avverso il DA 970/1991, di approvazione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

Il Comune di Pachino, con memoria depositata il 2 novembre 2012 ha eccepito l’inammissibilità dell’atto di intervento sia perché gli intervenienti si sarebbero qualificati come «…enti gestori di aree protette nella Regione Siciliana…» , apparendo ciò insufficiente a fondare la legittimazione ad intervenire, e non sarebbe stato esplicitato altrimenti l’interesse sotteso all’intervento, sia per la circostanza che non sarebbero stati documentati gli atti deliberativi con cui le rispettive associazioni avrebbero autorizzato l’intervento.

All’udienza pubblica del 5 dicembre 2012 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione.



DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio ritiene di precisare che, attesa la legittimazione del Comune di Pachino quale ente esponenziale della collettività stanziata sul proprio territorio (sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; analogamente, TAR Sicilia – Catania, Sez. III, 10 febbraio 2012, n. 369) ed il tenore delle censure proposte, un’eventuale pronuncia di annullamento potrebbe esplicare i propri effetti sugli atti impugnati in toto ovvero limitatamente alla parte avente incidenza sul territorio del Comune ricorrente, in ragione del tenore dei motivi di ricorso eventualmente accolti e della loro incidenza sul profilo “genetico” dell’atto e/o della sua efficacia.

Infatti, pur essendo la divisibilità degli effetti di un atto generalmente valutata con riferimento ai soggetti destinatari, così da ritenere divisibili gli atti plurimi (Cons. Stato, AP, 2 maggio 2006, n. 8), tuttavia, nel caso di specie, il territorio comunale appare criterio potenzialmente utile a discriminare l’ambito di produzione degli effetti.

Circa la legittimazione delle associazioni intervenienti il Collegio ritiene opportuno anzitutto precisare, in punto di fatto, che tutte le quattro associazioni risultano ricomprese nell’elenco delle associazioni per cui permane l’individuazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente, e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2012, prot. SEC-DEC-2012-480.

Ciò, ai sensi degli artt. 13 e 18, comma 5, della legge 349/1986, è sufficiente a consentire loro di intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, essendo quindi circostanza sufficiente a fondare la legittimazione nel presente giudizio (in tema, fra le altre, TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, 23 marzo 2011, n. 546, alle cui motivazioni sul punto, ai sensi dell’art. 88, comma 2, cpa, comunque si rinvia).

Il Collegio ritiene, inoltre, che gli altri Comuni sul cui territorio insiste la riserva (Comune di Ispica e Comune di Noto) non rivestano posizione di contraddittori necessari ai quali deve essere notificato il ricorso; pur essendo infatti essi enti esponenziali della collettività stanziata sul territorio, nondimeno il provvedimento impugnato non esplica una incidenza diretta sulla loro situazione giuridica soggettiva, così da potersi rinvenire un’utilità tale

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