TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2010-04-10, n. 201000330

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2010-04-10, n. 201000330
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201000330
Data del deposito : 10 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00412/2009 REG.RIC.

N. 00330/2010 REG.SEN.

N. 00412/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 412 del 2009, proposto da:
Provincia Religiosa Ss. Apostoli Pietro e Paolo Opera Don Orione, rappresentata e difesa dall'avv. G C, con domicilio eletto presso Federica Foglietti in L'Aquila, c/o Ofetal Nucleo Bazzano;

contro

Commissario Ad Acta, Presidenza Consiglio Ministri, Regione Abruzzo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
Asl 105 - Pescara;

per l'annullamento

DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITA'.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta e di Presidenza Consiglio Ministri e di Regione Abruzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2010 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente istituzione sanitaria impugna la delibera 47/09 adottata l’8.7.09 dal commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione Abruzzo, delibera con la quale è stato definito il tetto di spesa complessivo 2009 (pari a 60 milioni di euro) per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 legge 833/1978, con allegata ripartizione del budget per singola azienda ASL.

Si deduce in primis il ritardo che avrebbe connotato l’adozione dell’impugnato provvedimento, una volta ormai decorsa la metà dell’esercizio di riferimento;
viene altresì censurato il metodo di quantificazione, basato non già sulle prestazioni effettivamente negoziate e prodotte negli ultimi anni ma sul solo ammontare massimo autorizzato (capacità produttiva teorica) di ciascun Istituto: quanto sopra con risultati sperequati ed ingiusti nei confronti degli Istituti (come quello ricorrente) che –al di là della capacità produttiva teorica- hanno nel tempo dimostrato maggiore efficienza.

La delibera 47/09 è stata inoltre impugnata nella parte in cui ha operato un richiamo a risalenti delibere tariffarie, ritenute “tutt’ora vigenti”.

Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall’avvocatura distrettuale dello Stato, mentre alla pubblica udienza del 10.3.10 la causa è stata riservata a sentenza.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato improcedibile per carenza di interesse, nei sensi qui di seguito illustrati.

L’impugnata delibera commissariale 47/09, nel definire per l’anno 2009 il limite generale di spesa cd. invalicabile nell’intero ambito regionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative, ha poi provveduto a determinare i budget a disposizione delle singole AA.SS.LL. (Avezzano-Sulmona, Chieti, Lanciano-Vasto, L’Aquila, Pescara e Teramo), demandando poi a queste ultime il compito di ripartire i fondi loro assegnati fra gli Istituti operanti nel distretto sanitario di competenza (così che alle AA.SS.LL. del territorio vengono demandate le quantificazioni dei tetti di spesa individuali per singolo erogatore e la formalizzazione delle relative procedure negoziali).

Trattasi di un modus operandi stabilito da presupposte delibere commissariali (in specie la n. 13/09), impugnate dalla stessa ricorrente con separato gravame anch’esso in odierna decisione.

Peraltro, prima che il complesso procedimento di assegnazione individuale del budget 2009 (avviato con la delibera 47/09, oggetto della presente impugnativa) arrivasse a definizione nei confronti dei destinatari finali, vale a dire delle strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie riabilitative, è sopravvenuta la delibera 10/2010 del nuovo commissario governativo alla sanità abruzzese, con cui si è di fatto azzerata la predetta previsione devolutiva di competenze in capo alle singole AA.SS.LL. regionali.

La delibera commissariale 10/2010 ha in particolare “modificato” la precedente delibera 13/09, “nella parte in cui vengono individuate le funzioni e le responsabilità della Regione e delle Aziende Sanitarie Locali in materia di definizione degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 2 L.R. 32/07…”. Nella conseguente nuova “…ripartizione di funzioni e responsabilità tra Regione ed Aziende Sanitarie Locali”, spetta dunque ora agli organi della Regione –nel senso peraltro auspicato dalla ricorrente- la titolarità dell’intera materia sui limiti di spesa (generali ed individuali), ivi comprese le fasi stipulatorie dei conseguenti contratti con le istituzioni beneficiarie. In tal modo la procedura relativa alla previa definizione dei cd. tetti aziendali da parte della Regione e delle successive assegnazioni individuali in capo alle Aziende Sanitarie Locali è stata revocata, con il ripristino delle competenze regionali sull’intera materia.

Il predetto intervento modificativo (recte, di ripristino delle originarie competenze regionali in materia di tetti di spesa sanitari) non fa inoltre alcun cenno alla salvezza dei procedimenti ancora in corso;
nel contempo si è già detto che le disposizioni innovative sul riparto di competenza Regione/AA.SS.LL -introdotte con la delibera 13/09 e poi “avviate” con la delibera 47/09 oggetto di impugnativa- non hanno medio tempore prodotto alcun effetto definitivo, poiché a quanto consta nessun procedimento iniziato sotto il vigore della predetta delibera 13/09 (ed in particolare quello in rilievo nella presente vertenza) ha avuto termine al momento di entrata in vigore della disposizione abrogante, né ovviamente tali procedimenti potranno essere portati a definizione nella vigenza di disposizioni ormai incompatibili. Ne consegue che anche la delibera 47/09 deve intendersi travolta dallo ius superveniens che ha diversamente delineato le competenze in materia di tetti individuali, trattandosi per l’appunto di un atto deliberativo ancora preparatorio, che demandava alle AA.SS.LL. regionali l’assegnazione dei singoli limiti di spesa in capo ai vari istituti erogatori di prestazioni riabilitative (ivi compreso quello ricorrente), senza che a loro volta le Aziende abbiano ultimato tale incombente con la rispettiva stipula contrattuale, prima del vigore della nuova disposizione abrogante (stipula che –quantomeno per il caso di specie- non risulta comunque perfezionata).

Vale allora la regola generale che vede la rilevanza dello ius superveniens all’interno dei procedimenti amministrativi ancora non definiti, la cui riedizione dovrà ovviamente conformarsi alla nuova regolazione introdotta. Né può in contrario invocarsi il principio dell’utile per inutile non vitiatur (con riguardo ai sub-procedimenti già formalizzati e non interessati dalla riforma delle competenze), poiché nel caso di specie anche la determinazione del limite generale di spesa per tutto l’ambito regionale dovrà essere rivista dalla Regione, tenendo conto della sua diretta e complessiva titolarità della materia, ivi compresa l’assegnazione dei tetti individuali, attraverso considerazioni unitarie ulteriori, e comunque diverse rispetto a quelle (condotte secondo la superata regolazione commissariale 47/09) che limitavano l’intervento quantificativo della Regione al tetto generale ed a quelli aziendale (senza ingerenza alcuna con la fase conclusiva e nevralgica del riconoscimento-budget agli operatori). Nel delineato contesto dovrà essere altresì riconsiderato il profilo tariffario, evidentemente non disgiunto dal procedimento che quantifica i benefici.

Le esposte sopravvenienze determinano pertanto il venir meno della procedura in itinere oggetto di impugnativa, così da rendere l’impugnativa medesima improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.

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