TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-10-19, n. 201701057
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Pubblicato il 19/10/2017
N. 01057/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01326/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2016, proposto da:
Ristorante Millennium di Santomauro Anna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati V D N e N P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. V D N in Bari, via Guido De Ruggiero, 9;
contro
Comune di Minervino Murge, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco M in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A;
nei confronti di
Ladisa s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A L, M P, P P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A L in Bari, via Nicolai, 29;
Dussmann Service s.r.l.;
per l'annullamento
- della determinazione del Settore I n. 240 del 28 settembre 2016, con la quale il Comune di Minervino Murge ha aggiudicato in via definitiva il servizio comunale di mensa scolastica fino al 31 dicembre 2017;
- di tutti i verbali di gara redatti tra il giorno 11 gennaio 2016 e 28 gennaio 2016, nonché, ove occorra e per quanto di interesse, la determina del Responsabile del Settore I, datata 11 gennaio 2016, di nomina della commissione di gara, di tutti gli atti indittivi di gara e relativi allegati;
per la declaratoria di nullità inefficacia del contratto eventualmente stipulato;
per la condanna del Comune di Minervino Murge alla rifusione dei danni patiti e patendi dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Minervino Murge e di Ladisa s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato sul finire del 2015, il comune di Minervino Murge ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del locale servizio di refezione scolastica, per il periodo gennaio 2016 - dicembre 2017, del complessivo valore a base d'asta di € 396.864,00 (di cui € 370.800,00 di imponibile, € 10.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.264,00 per I.V.A. al 4%), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
1.1 Entro il termine di scadenza hanno presentato domanda di partecipazione tre concorrenti, compresa l'odierna ricorrente, classificatasi terza graduata, con complessivi 77,20 punti, preceduta dalla Dussmann Service con 78,40 punti, oltre che dalla società Ladisa s.p.a., prima graduata con 81,88 punti.
1.2 Espletate le formalità di gara, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il comune di Minervino Murge ha proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore della Ladisa s.p.a..
2. Con il ricorso in esame, la ditta Ristorante Millennium ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva e tutti gli atti in epigrafe indicati al fine di conseguirne l'annullamento, unitamente alla declaratoria di nullità/inefficacia del contratto eventualmente stipulato e al risarcimento dei danni patiti, deducendo motivi così rubricati:
I) Violazione e falsa applicazione dei principi di logicità e trasparenza dell'azione amministrativa. Difetto di motivazione. Violazione della lex specialis di gara: la valutazione qualitativa delle offerte sarebbe illegittima in quanto priva di idonea motivazione;
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 163/06: i componenti della Commissione, escluso il Presidente, non sarebbero forniti di adeguata esperienza nello specifico settore cui si riferisce la gara.
3. Si sono costituiti in resistenza il comune di Minervino Murge e la controinteressata Ladisa s.p.a., insistendo per la reiezione del gravame, assunto come inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
4. Le parti hanno svolto difese in vista dell’udienza pubblica del 20 settembre 2017, all’esito della quale la causa è passata in decisione.
5. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche da parte della Commissione di gara, ritenendoli privi di adeguato supporto motivazionale, non avendo la lex specialis predeterminato - in maniera sufficientemente analitica - i criteri e sub-criteri da seguire ai fini della valutazione delle proposte presentate dalle imprese concorrenti. Ciò, secondo l’assunto argomentativo della ricorrente, avrebbe impedito la ricostruzione dell’iter logico seguito dalla Stazione Appaltante per giungere alla valutazione finale, espressa in forma solo numerica e, dunque, il confronto trasparente tra le offerte.