TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2023-10-06, n. 202302904

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2023-10-06, n. 202302904
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302904
Data del deposito : 6 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2023

N. 02904/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01597/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1597 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del provvedimento datato -OMISSIS- emesso dall'Ufficio della Motorizzazione Civile -OMISSIS-, estratto dal sistema informativo, di revisione della patente di guida -OMISSIS- con conseguente obbligo del titolare di sottoporsi a nuovo esame di idoneità psicofisica e di ogni altro atto connesso o, comunque, consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- il dott. P M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente è titolare di patente di guida -OMISSIS- in corso di validità -OMISSIS-.

Nel mese di -OMISSIS-, visto l’approssimarsi della naturale scadenza del detto titolo autorizzativo, ha avviato le propedeutiche procedure per il rinnovo.

In tale sede è venuto a conoscenza, non essendo asseritamente mai stato destinatario di alcun atto notificato, che nel sistema informativo della motorizzazione sussisteva il provvedimento, oggi impugnato, di revisione della patente di guida.

In particolare, tale provvedimento di revisione datato -OMISSIS- si fonda esclusivamente su una datata comunicazione della Prefettura -OMISSIS-, che, tuttavia, è stata dalla stessa Prefettura -OMISSIS- revocata-OMISSIS-.

Il provvedimento impugnato, infatti, non contiene nessuna altra motivazione neanche per relationem.

In altri termini, il provvedimento nulla motiva in merito alla necessità della revisione della patente di guida del ricorrente se non in forza ad una comunicazione della Prefettura -OMISSIS- (già revocata) di circa 14 anni fa.

Con ricorso -OMISSIS-, il ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:

I. Violazione e falsa applicazione degli art. 7 e s.s. della l. 241/1990, nonché delle norme di principio generali in materia di procedimento amministrativo, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, sviamento ed eccesso di potere.

Assume parte ricorrente che il provvedimento impugnato è illegittimo per la omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ex art.7 e seguenti della legge n. 241\1990, non ravvisandosi, per altro, motivi di urgenza, declinati dal notevole lasso di tempo intercorso tra il fatto presupposto e l’adozione del provvedimento impugnato.

Per altro, la notifica dell’avvio del procedimento avrebbe consentito al ricorrente di osservare che la misura adottata dalla Prefettura -OMISSIS- - cui fa riferimento il provvedimento impugnato - era stata revocata-OMISSIS- a seguito del programma terapeutico intrapreso.

Invero, su invito della Prefettura -OMISSIS- nell’anno -OMISSIS-, il ricorrente si è sottoposto ad un programma terapeutico e socio – riabilitativo, che, come certificato dall’USL -OMISSIS-, si è concluso con esito positivo, tant’è che la Prefettura -OMISSIS- con provvedimento del -OMISSIS- ha revocato le sanzioni emesse, disponendo, pertanto, la restituzione della patente di guida, come da verbale di restituzione della Prefettura -OMISSIS- del -OMISSIS-.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art.128 cds – sviamento e carenza del potere – incompetenza - difetto assoluto di attribuzione.

Assume parte ricorrente che il comma 1° sexies dell’art. 128 C.D.S. recita testualmente “1-sexies. può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”.

Ne deriverebbe il difetto di competenza in capo alla Motorizzazione, posto che la norma attribuisce al Prefetto il potere sanzionatorio di cui si discute.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 128 c.d.s. e della legge 241/90 - mancanza dei presupposti - eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta.

Dopo aver ribadito quanto indicato con la prima censura, parte ricorrente assume che l’art. 128 C.d.S., e in particolare il comma 1 sexies, non prevede assolutamente, quale conseguenza vincolata, la revisione della patente nei confronti delle persone alle quali siano state applicate le misure amministrative di cui all’art. 75 del DPR n.309/90, ma, come reso palese dalla sua chiara lettera, si limita ad attribuire la relativa facoltà (“può essere disposta la revisione della patente di guida”), che va, pertanto, esercitata all’esito e sulla scorta di puntuali valutazioni istruttorie, di cui deve essere data adeguata e intellegibile contezza nella motivazione del provvedimento, trattandosi, con tutta evidenza, di scelta discrezionale.

Pertanto, considerato che il provvedimento impugnato di revisione della patente di guida si sorregge esclusivamente sul provvedimento Prefettizio, revocato proprio in considerazione del positivo percorso terapeutico effettuato dal ricorrente e non essendovi attività vincolata, sarebbe palese l’illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di istruttoria e motivazione.

Per altro, il notevole tempo trascorso, durante il quale il ricorrente ha continuato a esercitare senza mende il titolo di guida, in assenza di attuali contestazioni, deporrebbero per l’ulteriore difetto di istruttoria.

Costituitasi l’Amministrazione, dapprima con memoria meramente formale, poi ha proceduto, in data -OMISSIS-, al deposito di una serie di documenti e, in data -OMISSIS-, di memoria difensiva, concludendo per l’infondatezza del ricorso.

All’udienza camerale del -OMISSIS-, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II. Sussistendone i presupposti, il ricorso vien definito con sentenza in forma semplificata.

Va preliminarmente respinto il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’incompetenza della Motorizzazione a favore del competente Prefetto.

In atti, la stessa Difesa erariale deposita il report dal quale emerge la veridicità, in relazione alla intervenuta revoca della misura sospensiva del -OMISSIS-, di quanto affermato dal ricorrente, sicché si deve ritenere che, oggi, la Motorizzazione, anche sulla scorta di quanto rappresentato nella memoria della Difesa erariale, abbia voluto “riverificare” lo stato psico-fisico dello stesso, circostanza, ad avviso del Collegio, certamente possibile anche a cura della Motorizzazione, per quanto disposto dall’art. 129 del Codice della Strada.

Ritenuta la competenza dell’Organo che ha adottato il provvedimento, va detto che il ricorso è fondato, essendo condivisibili tutte le censure ivi proposte.

Ed invero:

a) posto che è ben noto il lungo decorso del termine tra l’evento causativo e l’adozione del provvedimento, l’Amministrazione illegittimamente ha obliterato alla necessaria preventiva informativa sull’avvio del procedimento;

b) posto quanto premesso sub a), l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare il proprio provvedimento, in considerazione che il titolo è stato esercitato, senza mende (in assenza di contestazioni neanche in questa sede processuale) per il lungo periodo intercorso dal -OMISSIS- sino alla data odierna;

c) conseguentemente, la medesima Amministrazione, così come sostenuto in ricorso, ha comunque omesso l’adeguata istruttoria, trascurando di valutare l’immediato riscontro della Prefettura, che già nel -OMISSIS- ha proceduto alla restituzione del titolo di guida sulla scorta di certificazioni sanitarie pubbliche che attestavano l’idoneità, già all’epoca, del ricorrente a mantenere la patente auto.

Infine, le argomentazioni trasfuse nella memoria della Difesa erariale, circa la sussistenza di altri diversi ostativi, non possono assumere alcuna rilevanza, non essendo posti a fondamento del provvedimento impugnato.

Tanto appare sufficiente per accogliere il ricorso e annullare il provvedimento impugnato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

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