TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2011-10-18, n. 201101490

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2011-10-18, n. 201101490
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201101490
Data del deposito : 18 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00497/2010 REG.RIC.

N. 01490/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00497/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2010, proposto da:
E D, F D, rappresentato e difeso dagli avv. M S, F Z, con domicilio eletto presso Elena Benucci in Firenze, via Cherubini, 13;

contro

U.T.G. - Prefettura di Pistoia in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare, presentata dal Sig. Dika Ferdinant in data 29.09.2009, in favore del Sig. Dika Enver, emesso dalla Prefettura di Pistoia, Sportello Unico per l'Immigrazione, in data 17.03.2010 e notificato il 24.03.2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Pistoia in persona del Prefetto pro tempore e di Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott. M N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato il provvedimento i diniego della dichiarazione di regolarizzazione emessa sul presupposto dell’esistenza di una condanna ostativa per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, del d. lgs 286 del 1998;

Ritenuto che nel ricorso parte ricorrente afferma che il reato in questione non rientrerebbe nella previsione degli art. 380 e 381 c.p.p. richiamati dall’art. 1 ter, comma 13, della legge n. 102 del 2009;

Ritenuto che con ordinanza n. 300 del 21.4.2010 è stata accolta l’istanza cautelare;

Ritenuto che sussistono i presupposti per decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto, infatti, che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato in udienza che è stato nelle more rilasciato al proprio assistito il permesso di soggiorno per cui è cessata materia del contendere e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio con distrazione a proprio favore, opponendosi invece l’Avvocatura dello Stato alla richiesta condanna;

Ritenuto, pertanto, che va dato atto della cessata materia del contendere;

Ritenuto che in relazione alla complessità della questione interpretativa e alla conseguente oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali emersi, sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese, salvo il rimborso del contributo unificato che va posto a carico dell’Amministrazione resistente, soccombente virtuale;

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