TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-02-06, n. 202300064

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-02-06, n. 202300064
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300064
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2023

N. 00064/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00368/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 368 del 2019, proposto da
M.A.A.H., rappresentato e difeso dall'avvocato V T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Torquato Tasso, 39;



contro

Ministero dell'Interno e Questura di Frosinone, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento previa sospensione

del decreto della Questura di Frosinone del XX febbraio 2019, notificato l’8 marzo 2019, con cui è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, sia esso connesso, antecedente, susseguente, presupposto o applicativo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 23/2019 del 17 luglio 2019;

Visto il decreto cautelare monocratico n. 60/2020 del 25 marzo 2020;

Vista l’ordinanza cautelare n. 168/2020 del 22 aprile 2020;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Frosinone;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 20 gennaio 2023, tenutasi da remoto “in videoconferenza”, il dott. I C e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, il sig. M.A.A.H. chiedeva l’annullamento previa sospensione del provvedimento in epigrafe con il quale la Questura di Frosinone aveva rigettato la sua istanza di rilascio di permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, in quanto lo straniero risultava deferito all’A.G. in data 8 aprile 2017 per il reato di violenza sessuale e lesioni personali, reato, il primo, che costituisce da solo motivo ostativo al soggiorno sul territorio nazionale per la pericolosità sociale a esso associata.

Il ricorrente, premettendo di essere entrato in Italia nel 2016 come minorenne “non accompagnato” e di avere ottenuto, ai fini della richiesta di conversione del titolo di soggiorno dopo il compimento della maggiore età, il parere positivo emesso dal Comitato per i Minori Stranieri ai sensi dell’art. 32 comma 1bis d.lgs. n. 286/1998, lamentava, in sintesi, quanto segue.

“I. VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 4 COMMA 3 DLGS 286/98 ED ECCESSO DI POTERE PER TRAVISATA VALUTAZIONE DEI FATTI E PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN MERITO ALLA PERICOLOSITA’ SOCIALE, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E IRRAGIONEVOLEZZA”.

Il

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