TAR Torino, sez. I, sentenza 2018-10-16, n. 201801128

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2018-10-16, n. 201801128
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201801128
Data del deposito : 16 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2018

N. 01128/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01513/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2014, proposto da
A M R, R B e A B, rappresentati e difesi dagli avvocati B F T e P B, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, 52;

contro

Comune di Aglie', in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Y B, presso il cui studio in Torino, via Giuseppe Giusti, 3, è elettivamente domiciliato;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G Scollo, con domicilio eletto in Torino, corso Regina Margherita, 174, presso gli uffici dell’avvocatura regionale;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 30/2014 del 6/10/2014 notificata il 7/10/2014 per mezzo del quale il Sindaco del Comune di Aglie' ordinava a Rocci Anna Maria - proprietaria dell'allevamento - la macellazione entro 30 giorni, di tutti i bovini;

- di tutti gli atti ai detti preordinati, conseguenti e comunque connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aglie';

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 settembre 2018 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I sig.ri A M R, R B e A B hanno impugnato l’ordinanza n. 30 del 6 ottobre 2014 con cui il Sindaco del Comune di Aglié, a seguito del diffondersi della tubercolosi, ha disposto l’abbattimento di tutti i bovini presenti nel loro allevamento, articolando le seguenti doglianze:

I. violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del T.U.E.L, in relazione all’ art. 19 comma 3 del D.M. n. 592/95, eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà;

II. violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del T.U.E.L., in relazione agli artt. 8 comma 5, 10 e 11 del D.M. n. 592/95, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Aglié, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito, la sua inammissibilità per mancata impugnazione del parere vincolante espresso della Regione Piemonte all’abbattimento della mandria, citato nell’ordinanza impugnata.

3. La Regione Piemonte ha proposto atto di intervento, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

4. All’udienza del 26 settembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è infondato, e ciò rende superfluo l'esame dell’eccezione preliminare sollevata dall'amministrazione resistente.

6. Con l’ordinanza impugnata, il Comune di Aglié ha disposto l’abbattimento di tutti i bovini presenti nell’allevamento di proprietà della sig.ra A M R in quanto:

- è stata rilevata la presenza di 9 capi infetti da tubercolosi su 19 capi;

- non sono stati rispettati, da parte del proprietario dell’allevamento, i termini concessi per la macellazione dei bovini infetti;
ciò ha impedito la tempestiva attuazione delle misure di eradicazione del focolaio di tubercolosi;

- il proprietario non dispone di idonee strutture di ricovero della mandria che consentano di contenere il rischio di diffusione dell’infezione;

- è possibile la trasmissione della malattia all’uomo.

7. I ricorrenti ne hanno contestato la legittimità affermando che:

- i capi positivi alla tubercolosi sarebbero stati abbattuti e non sarebbe invece necessario procedere alla macellazione dell’intera mandria;

- il ritardo di qualche giorno nella macellazione dei capi sarebbe dovuto all’alto numero di capi rispetto alla capienza dei macelli;
l’Asl non avrebbe concesso la proroga prevista all’art. 8, c. 1, d.m. n. 592/1995 che attribuisce un termine sino a 90 giorni per provvedere all’abbattimento dei capi laddove il numero di questi sia superiore a 30;

- non corrisponderebbe al vero che i ricorrenti non dispongono di idonee strutture per il ricovero della mandria, stante la disponibilità di una stalla costituita da tre capannoni attrezzati nel Comune di Aglié;

- non sussisterebbe pericolo per la salute né degli animali né dell’uomo;

- le procedure previste dal d.m. n. 592/1995 finalizzate al risanamento dell’allevamento infetto dimostrerebbero che l’eradicazione della malattia debba avvenire con la eliminazione dei soli capi che sono risultati infetti a seguito delle prove diagnostiche.

8. Le censure sono infondate.

9. Come si è già affermato in sede cautelare, le valutazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato sono espressione della discrezionalità tecnica attribuita per legge agli enti preposti alla tutela della salute, e non sono sindacabili se non per vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità o travisamento del fatto.

10. Quanto affermato nel ricorso e nei pareri depositati in giudizio circa l’insussistenza di pericoli di diffusione della malattia non è sufficiente a fornire la prova dell'esistenza dei suddetti macroscopici profili di erroneità o illogicità della misura di abbattimento dell’intera mandria.

Queste affermazioni hanno inoltre trovato smentita nella documentazione dell’Asl – che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte dei ricorrenti - relativa gli esiti delle operazioni di macellazione ed al riscontro della malattia anche in bovini risultati negativi a precedenti esami (doc. n. 11 e 12 dell’amministrazione comunale).

11. Parimenti, non possono ritenersi sufficienti a smentire le valutazioni dell’amministrazione circa la non disponibilità da parte del proprietario dei bovini di idonee strutture di ricovero della mandria che consentano di contenere il rischio di diffusione dell’infezione, il contratto di affitto e la documentazione fotografica di tre capannoni adibiti a stalla, depositati in giudizio dai ricorrenti.

Né sono stati oggetto di contestazione gli elementi fattuali addotti dalla difesa dell’amministrazione comunale a conferma della inidoneità della struttura – e cioè che la stessa è costituita da due tettoie aperte (censite come “tettoia rurale” e “tettoia uso ricovero macchine, attrezzi agricoli e foraggi” e per le quali non è stata chiesta l’autorizzazione per il cambio di destinazione d’uso) e da una tettoia abusiva ed è priva di passaggi obbligati che consentano di eseguire eventuali operazioni di profilassi in condizioni di sicurezza – e che pertanto possono essere posti a fondamento della decisione, ai sensi dell’art. 64, c. 2, cod.proc.amm.

12. L’art. 8, d.m. n. 592/1995 dispone che “i bovini o bufalini dichiarati infetti devono essere subito isolati e macellati, sotto controllo ufficiale, al più presto e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore. In via eccezionale, quando l'abbattimento riguarda un numero di capi superiore a trenta, l'unità sanitaria locale competente per territorio, previo parere favorevole del servizio veterinario regionale e sentito il Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, può autorizzare un programma di abbattimento differito che comunque non si protragga oltre novanta giorni dalla data della notifica. Nell'eventualità che l'allevatore non provveda a macellare tutti gli animali infetti, entro il termine massimo fissato nel programma di abbattimento, il sindaco, su proposta del servizio veterinario competente per territorio, adotta apposita ordinanza di abbattimento per i capi rimasti”.

La norma prevede un termine perentorio per provvedere all’isolamento ed alla macellazione dei bovini dichiarati infetti, termine che nel caso di specie non è stato rispettato. Né i ricorrenti hanno documentato di avere presentato istanza per essere autorizzati ad un programma di abbattimento differito.

13. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

14. Per la peculiarità della vicenda il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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