TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2014-01-09, n. 201400035
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Testo completo
N. 00035/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Farmacia Ascioti Sas e Farmacia Eredi D'Agostino Sas di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avv.ti C D e A S, con domicilio eletto presso lo Studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, via Argine Destro Annunziata, n. 43;
contro
Comune di Taurianova, in persona della Commissione Straordinaria, non costituito;
ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti G M L e M S, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Azienda in Reggio Calabria Via S.Anna II Tronco;
Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. F M dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Reggio Calabria, via D. Tripepi, n.92;
nei confronti di
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria, in persona del Presidente pro tempore, non costituito;
Farmacia Panato Francesca, in persona del legale rappresentante, non costituita;
per l'annullamento
- quanto al ricorso principale:
della deliberazione della Giunta del Comune di Taurianova n. 65 in data 26.04.2012, pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 27.04.2012 con la quale è stata istituita la quinta sede farmaceutica nel territorio comunale ed individuata la zona della sua ubicazione;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti:
della deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2013 della Giunta regionale (pubblicata sul BURC n. 3 del 18 gennaio 2013) con cui è stato approvato il bando di concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche disponibili dopo il mutamento della proporzione di legge tra numero di farmacie e popolazione residente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e della Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Le ricorrenti, titolari di sedi farmaceutiche nel Comune di Taurianova, hanno impugnato con il ricorso indicato in epigrafe la deliberazione della Giunta comunale n. 65 in data 26.4.2012 con la quale è stata istituita una nuova sede farmaceutica, in applicazione dell’art. 2 della legge n. 475/1978, come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera c) del DL n. 1/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2012. La deliberazione ha individuato la sede della nuova farmacia nella Via Principessa di Piemonte “ quale soluzione logica e funzionale della popolazione residente e, dunque, rispondente al criterio dell’equa distribuzione sul territorio, al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, in atto carente nella succitata via ”.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6 marzo 2013 le ricorrenti hanno impugnato anche la deliberazione della Giunta regionale (pubblicata sul BURC n. 3 del 18 gennaio 2013) con cui è stato approvato il bando di concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche disponibili.
Si sono costituite in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale, con memoria meramente formale, e la Regione Calabria.
Non si è invece costituito in giudizio il Comune di Taurianova, pur ritualmente intimato.
Con ordinanza n. 254/2013 il Tribunale ha disposto istruttoria, ordinando all’Amministrazione comunale di depositare la documentazione ivi elencata al fine di conoscere gli elementi posti a base della deliberazione impugnata.
Il Comune, tuttavia, non ha ottemperato all’ordine istruttorio.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
II) Il ricorso diretto verso la deliberazione del Comune di Taurianova è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 penultimo comma della legge n. 475/1968 nonché dell’art. 2 come sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera c) del DL 24.1.2012 n. 1; eccesso di potere per insufficienza della motivazione nonché per irrazionalità manifesta e sviamento dal pubblico interesse.
La motivazione posta a sostegno della determinazione comunale si risolverebbe in un’espressione tautologica rispetto alla finalità della legge, ma non disvelerebbe sulla base di quali elementi concreti sia stata operata la scelta della sede della nuova farmacia. Sotto tale profilo infatti la determinazione sarebbe illogica ed irrazionale, posto che il Comune ha scelto di porre la nuova sede nel centro di Taurianova, dove già sono ubicate altre farmacie, anziché nella isolata frazione Amato (con più di 1.100 abitanti e perciò di una popolazione di consistenza tale da giustificare la presenza di una farmacia), attualmente priva di farmacia e dotata soltanto di un dispensario farmaceutico.
2) Incompetenza: il provvedimento, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000, avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio comunale, e non dalla Giunta.
3) Illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge n. 27/2012 per contrasto con l’art. 117 della Costituzione. La disposizione recherebbe norme di carattere applicativo ed organizzativo che esorbiterebbero dall’enunciazione di un principio fondamentale, invadendo così la riserva legislativa regionale. Ciò con particolare riguardo alle disposizioni che attribuiscono ai comuni la individuazione delle nuove sedi disponibili nel proprio territorio entro termini brevissimi (comma 2), che prevedono concorsi regionali per soli titoli (comma 3), che stabiliscono termini rigidi per tali adempimenti (comma 4), o che prevedono il cumulo dei punteggi attribuiti ai candidati – se infraquarantenni – che intendano gestire in modo associato la farmacia eventualmente vinta partecipando al concorso straordinario (comma 7).
4) Falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 27/2012 e violazione dei principi generali della legislazione in materia per mancata determinazione dei confini delle sedi.
La deliberazione della Giunta comunale impugnata non avrebbe indicato i confini della nuova sede farmaceutica nonché, di conseguenza, i nuovi e più ridotti confini delle sedi farmaceutiche preesistenti.
Con il ricorso per motivi aggiunti viene dedotta l’invalidità derivata della deliberazione della Giunta regionale