TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-06-13, n. 201806617

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-06-13, n. 201806617
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201806617
Data del deposito : 13 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2018

N. 06617/2018 REG.PROV.COLL.

N. 12802/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12802 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Bassano in Teverina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A A, M O, A R, M V, con domicilio eletto presso lo studio A A in Roma, via Sistina, 48 c/o Studio Aor Avv.;

contro

la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G A, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti

Comune di Rocca Canterano non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione regionale del 7 novembre 2016 con cui la regione Lazio approvato gli elenchi delle domande ammissibili, non ammissibili e ammissibili con riserva relative al finanziamento di cui alla determinazione del 29 settembre 2016 "attuazione D.G.R. n. 511 del 2016 e D.G.R. 229 del 2016 - attuazione del programma straordinario di interventi per il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 7, comma 1 bis del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21" nella parte in cui non ammesso la domanda presentata dal comune di Bassano in Teverina, , nonché del bando di finanziamento in parte qua e per quanto possa occorrere delle succitate deliberazioni della giunta regionale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2018 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Comune di Bassano in Teverina chiede l’annullamento della determinazione regionale del 7 novembre 2016 con la quale sono stati approvati gli elenchi delle domande ammissibili, non ammissibili ed ammissibili con riserva, relative al finanziamento di cui alla determinazione regionale del 26 settembre 2016, recante, “Attuazione D.G.R. n. 511/2016 e D.G.R. 229/2016 Attuazione del Programma di per il dissesto idrogeologico, nella parte in cui non ammesso la domanda del Comune, del bando di finanziamento in parte qua per quanto possa occorrere delle deliberazione della Giunta regionale n. 511/2016 e 229/2016.

Espone che la Regione Lazio ha pubblicato sul BURL del 27 settembre 2016 un bando per la concessione dei finanziamenti regionali a favore dei Comuni del Lazio per la realizzazione di interventi relativi al dissesto idrogeologico di entità complessiva pari a 10 milioni di euro, da suddividere per il 40% a favore dei comuni con un numero di residenti inferiore a 5000 abitanti, per il restante 60% a favore dei comuni con un numero di residenti maggiore a 5000 abitanti, da assegnare fino alla concorrenza delle disponibilità delle risorse finanziarie, con previsione di presentazione da parte di ciascun comune di una domanda unica di finanziamento per un importo massimo assentibile pari ad euro 250.000, corredata dagli elaborati di cui all’articolo 24 del d.p.r. 207 del 2010 (progetto definitivo approvato con delibera della giunta comunale).

Ai fini dell’ammissibilità delle istanze il bando ha previsto che le stesse siano corredate da documentazione tecnica tra cui il QTE (Quadro economico tecnico) del progetto definitivo esecutivo di cui al d.p.r. 207 del 2010, con possibilità per l’istante di procedere ad una “unica integrazione” della documentazione presentata a fronte di richieste da parte della Amministrazione regionale.

Precisa di aver presentato istanza per ottenere il predetto finanziamento regionale corredato dal progetto definitivo, approvato dalla Giunta comunale in data 8 ottobre 2016, nonché dagli allegati tecnici di cui all’articolo 24 del d.p.r. 207 del 2016 tra cui anche il predetto QTE.

Afferma che tale documentazione da inoltrare via pec non è stata effettivamente inviata in un primo tempo per errore e che successivamente si è provveduto alla trasmissione delle e-mail non corredata però ancora una volta per errore dal predetto QTE.

Riferisce di aver avuto notizia della non ammissione della sua istanza di finanziamento corredata dalla seguente motivazione : “articolo 6 del bando assenza QTE”.

Avverso tale non ammissione il Comune di Bassano in Teverina ha dedotto le seguenti censure:

a) violazione dell’articolo 6 del bando per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi per il dissesto idrogeologico nell’anno 2006;
violazione del principio di par condicio;
eccesso di potere sotto differenti profili.

Il Comune di Bassano in Teverina lamenta che la Regione Lazio non ha consentito di procedere ad una unica integrazione documentale avendo ritenuto direttamente inammissibile la domanda con conseguente violazione del favor partecipazionis, soprattutto riguardo ad iniziative volte a far fronte a situazioni di indubbia rilevanza quale il dissesto idrogeologico.

Deduce che la lex specialis prevedeva, proprio in caso di carenze documentali, la possibilità di procedervi da parte dell’istante con conseguente suG ammissione con riserva, ancor più tenuto conto che il cosiddetto QTE stato non solo redatto bensì anche debitamente approvato dalla giunta comunale in data 8 ottobre 2016.

Deduce, dunque, la violazione del principio del soccorso istruttorio di cui all’articolo sei, comma 1, lettera B) della saranno prese in considerazione esclusivamente le domande di finanziamento che perverranno dalla data di pubblicazione del 1990 e dall’articolo 83 del decreto legislativo 50 del 2016.

Afferma la valenza non sostanziale del documento mancante in quanto atto di dettaglio rappresentativo delle singole voci di costo che concorrono all’individuazione dell’importo complessivo dell’opera.

Afferma,, infine che ove ammesso verrebbe a collocarsi in posizione utile graduatoria per beneficiare del finanziamento.

Con atto di motivi aggiunti il Comune ricorrente ha esteso l’impugnativa al verbale del 25 gennaio 2016 con cui è stata riesaminata l’istanza presentata a seguito dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale del 21 dicembre 2016, n. 8197, lamentando che la valutazione compiuta sarebbe identica a quella che ha già condotto alla sua non ammissione seppur corredata da una motivazione più articolata rappresentativa delle ragioni che hanno indotto la Regione Lazio a non richiedere l’integrazione documentale relativa al QTE, essendo stata riconosciuta valenza sostanziale al documento mancante, tanto da non farlo ritenere integrabile.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Giova rammentare che il Comune di Bassano in Teverina ha partecipato alla procedura selettiva indetta dalla Regione Lazio per l’assegnazione di risorse per la realizzazione di proposte progettuali o di intervento volte a contrastare e prevenire i rischi connessi al dissesto idrogeologico.

La domanda e la correlata proposta progettuale d’intervento presentata dal Comune è stata ritenuta dalla Regione Lazio non ammissibile in quanto non corredata dal cd. QTE, ossia dal documento utile a definire le caratteristiche tecnico economiche del progetto e di verificare la coerenza con quanto deliberato dall’ente richiedente.

Il Collegio rileva che la lex specialis riguardo alla ammissione delle istanze ha stabilito, in particolare, che “saranno prese in considerazione esclusivamente le domande di finanziamento che perverranno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino regionale, entro non oltre le 12:00 del 15 ottobre 2016” e che (art. 6) “saranno ritenute ammissibili esclusivamente le istanze che conforme ai criteri generali specifici di cui al presente bando saranno corredate dalla seguente documentazione: domanda di finanziamento;;
relazione dettagliata sui lavori da effettuare con allegata localizzazione dell’intervento;
QTE del progetto definitivo esecutivo di cui al d.p.r. 207 del 2010”,
fatta comunque salva la possibilità di consentire una unica integrazione su richiesta dell’area competente in materia di difeso suolo per sanare eventuali carenze documentali di carattere non sostanziale.

Il Collegio, al fine del decidere, osserva, da un esame degli elenchi delle istanze presentate che risultano essere state ammesse con riserva alcune istanze pure prive di uno dei documenti indicati come necessari ai fini della ammissibilità della relativa domanda al pari del QTE (quali, ad es., la fotocopia del documento d’identità del rappresentate legale quale firmatario della domanda di finanziamento o della dichiarazione attestante l’inserimento dell’intervento nel piano triennale delle opere pubbliche) e che la clausola del bando che ammette una sola integrazione per carenze documentali “di carattere non sostanziale” non può che riferirsi appunto, alla mancata presentazione (a prescindere dal motivo) di uno dei documenti previsti come necessari per l’esame della richiesta, mentre medesima prescrizione non può essere applicata a quelle istanze che, pure corredate dei necessari documenti, presentino carenze in merito ai requisiti richiesti a tali fini, da considerarsi, per ciò, sostanziali.

Assume, pertanto, nella fattispecie de qua decisivo rilievo la scelta operata dalla Regione Lazio di procedere all’esclusione della domanda del Comune ricorrente per mancanza del QTE, la quale nel contempo ha ritenuto sanabili con la presentazione postuma del documento mancante altre istanze ancorché prive della fotocopia del documento d'identità del soggetto firmatario, che invece avrebbe dovuto essere considerata elemento costitutivo dell'autocertificazione, trattandosi di requisito formale “ad substantiam” dell'autocertificazione stessa.

Per quanto premesso, il Collegio ritiene non apprezzabili i rilievi opposti in sede difensiva dalla Regione Lazio circa l’indispensabilità del QTE per la valutazione tecnica ed economica del progetto, atteso che, nella controversia de qua, non si è proceduto alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza dopo aver ritenuto, pur in assenza del QTE, la domanda comunale priva di quegli elementi tecnici ed economici preminenti aventi natura sostanziale tanto da farla considerare non ammissibile a finanziamento, ma per mera assenza del medesimo QTE, senza in alcun modo verificare se la domanda del ricorrente non contenesse già quegli elementi tecnici ed economici attraverso i quali operare un valutazione istruttoria da ammettere ad integrazione in quanto in realtà non sostanziale.

Da ciò consegue che la non ammissione a finanziamento deve ritenersi inficiata dai vizi di legittimità dedotti dal Comune di Bassano in Teverina, non essendo stato consentito, rispetto ad altri concorrenti, di essere ammesso anche con riserva al prosieguo dell’iter valutativo relativo alla procedura selettiva per l’ammissione a finanziamento delle domande.

Per le medesime considerazioni anche il ricorso proposto per la via dei motivi aggiunti deve essere accolto.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati, fra le parti in causa.

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