TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-05-29, n. 202300340
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Pubblicato il 29/05/2023
N. 00340/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 561 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Centro di Fisiokinesiterapia Melandro s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati A C, F S, con domicilio digitale in atti;
contro
- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via V. Verrastro n. 4, e domicilio digitale in atti;
- Azienda sanitaria locale di Potenza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Adeltina Salierno, con domicilio digitale in atti;
nei confronti
- Genovese Camillo s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
con riguardo al ricorso introduttivo
- della deliberazione di Giunta regionale n. 482 del 27.7.2022;
- della determinazione n. 2022/000584 del 16 agosto 2022 avente ad oggetto la presa d'atto delle deliberazioni regionali n. 482 del 27.7.2022 – determinazioni tetti di spesa specialistica ambulatoriale ex art. 25 anno 2022;
- di tutti gli atti richiamati nei provvedimenti di cui innanzi e, in particolare, ove lesivo, del parere dell'avvocatura della Regione al prot. num. N. 927895/18AA;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale anche non noto, ove medio tempore adottato;
con riguardo ai motivi aggiunti
- nota ASP prot. n. 105175 del 27 ottobre 2022 avente a oggetto “rettifica della nota n. 103232 del 21.10.2022;
- nota ASP n. 103232 del 21 ottobre 2022 avente a oggetto “legge regionale 29 del 5.10.2022- nota dipartimentale prot. n. 138342 del 7.10.2022;
- ogni altro atto connesso, premesso e consequenziale, anche non noto, ove medio tempore adottato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e della Azienda sanitaria locale di Potenza (ASP);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Centro di Fisiokinesiterapia Melandro s.r.l., con ricorso depositato il 15 novembre 2022, è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti la determinazione dei tetti di spesa per la specialistica ambulatoriale ex art. 25 della legge n. 833 del 1978 per l'anno 2022, deducendone in diritto l’illegittimità da più angolazioni per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
1.1. Con atto di motivi aggiunti depositato il 16 gennaio 2023, la ricorrente ha poi avversato le note ASP di ripartizione tra gli operatori degli importi derivanti dalle risorse della “assistenza ospedaliera da privato accreditato”.
2. La Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, ha concluso per l’inammissibilità in rito e per il rigetto nel merito del ricorso introduttivo. L’Azienda sanitaria locale di Potenza è comparsa in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti.
3. Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2022, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso introduttivo è infondato, alla stregua della motivazione che segue. Ritiene dunque il Collegio di poter soprassedere allo scrutinio dell’eccezione di carenza di interesse sollevata dalle parti intimate.
4.1. Oggetto di delibazione è la deliberazione giuntale n. 481 del 2022, colla quale l’Ente regionale intimato ha disposto che: a) «il criterio di considerare per la determinazione dei tetti di spesa per la
specialistica ambulatoriale per l’anno 2022 è il dato consuntivo dell’anno 2014 nel rispetto del
tetto di spesa complessivo regionale, nelle more della conclusione dei lavori da parte del
Centro per la ricerca economica applicata in sanità di cui alla DGR n.131/2020»;b) «per l’anno 2022, per ciascuna struttura privata contrattualizzata per la specialistica ambulatoriale ex art.25 legge n.833/1978, il tetto di spesa per le prestazioni erogate ai cittadini residenti in Regione Basilicata e non con riferimento al dato consuntivo dell’anno 2014 nel rispetto del tetto di spesa complessivo regionale di cui al d.l. n.95/2012 e s.m.i., fermo restando l’applicazione dell’art.45 comma 1-ter del d.l. n.124/2019, come da tabella allegata»;c) « per le strutture già contrattualizzate per la specialistica ambulatoriale ex art.25 della legge n.833/1978 negli anni precedenti al 2014 per le quali, per motivazioni di carattere giudiziario, sia stato sospeso o revocato il relativo contratto e la posizione sia stata definita con proscioglimento senza attribuzione di responsabilità alcuna, il tetto di spesa per l’anno 2022, per le prestazioni erogate ai cittadini residenti in Regione Basilicata, è quello previsto nell’ultimo anno di contrattualizzazione senza applicare alcun abbattimento in virtù del legittimo affidamento», nonché il consequenziale provvedimento attuativo dell’ASP.
4.1. A tal riguardo, il Collegio richiama, anche ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., quanto già statuito in speculare questione, con decisione 20 maggio 2023, n. 319, nel senso che: «[…] Altro dato saliente è poi costituito dal fatto che in tale sentenza (n. 719 del 2017) si è espressamente richiamato l’ampio e condivisibile indirizzo pretorio (ritenuto nel caso di specie non applicabile, per l’introduzione di un «innovativo e complesso meccanismo di determinazione del plafond spettante a ciascuna struttura») secondo cui la programmazione sanitaria regionale intervenuta in corso d’anno è legittima laddove «il budget riconosciuto ad una determinata struttura privata sia stabilito in base al criterio del costo storico delle prestazioni, cioè assumendosi come valore di riferimento il dato consuntivo dell’esercizio precedente, così da risultare prevedibile per l’operatore economico anche in relazione a riduzioni percentuali contemplate dal quadro disciplinare di riferimento». Il che, a ben vedere, ciò che ha fatto l’Amministrazione intimata colla deliberazione su cui qui si controverte. la fattispecie si connota per l’oggettiva difficoltà, anche di carattere temporale, in cui si sono trovate ad agire le amministrazioni di settore per effetto delle ripetute decisioni di annullamento degli atti di programmazione sanitaria relative alle scorse annualità. Invero, in disparte il profilo relativo alla pregressa predisposizione di atti illegittimi e delle connesse responsabilità, ciò che qui viene in rilievo è l’esigenza di addivenire a uno stabile assetto amministrativo della questione, di modo da superare l’impasse venutosi a creare. In tale prospettiva, questo Tribunale, colle sentenze nn. 635 del 2019 e n. 588 del 2022, ha già avuto modo di affermare come «nell’attuale stato di fatto, e a notevole distanza di tempo dalla conclusione delle singole annualità, il criterio dotato di maggiore attendibilità e obiettività, in grado di assicurare in via postuma la programmazione della spesa sanitaria con la tutela dell’affidamento delle strutture e la certezza dei rapporti giuridici sia dunque quello del riferimento al consuntivo dell’esercizio 2014, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all’inizio e nel corso dell’anno. E ciò anche in ragione dei ripetuti annullamenti dei provvedimenti regionali con conseguente inutilizzabilità dei dati consuntivi successivi a tale annualità in ragione di regole di riparto caducate dal Giudice amministrativo».
4.1.1. Fuori asse è, ancora, l’invocata violazione dell’art. 41 della Costituzione, non emergendo alcuna supposta “adozione da parte delle autorità pubbliche di strumenti ablatori delle prerogative economiche degli operatori allorquando gli stessi siano chiamati a svolgere attività di indubbio interesse generale», bensì il mero esercizio di potestà programmatoria che, come già rilevato, è stato condotto secondo criteri di ragionevolezza e logicità.
4.2. L’atto di motivi aggiunti è infondato in parte, alla stregua della motivazione che segue.
4.2.1. Infondato è il primo motivo di ricorso, col quale si è dedotto che le avversate note ASP di riparto delle economie rinvenienti dall’assistenza ospedaliera per acuti da privato accreditato «assurgendo ad atti determinativi dei tetti di spesa degli operatori, esulano dalle competenze della Azienda sanitaria di Potenza poiché siffatta determinazione appartiene normativamente alla Regione». In proposito, è agevole richiamare il piano dato testuale (prioritario criterio ermeneutico da adottare) di cui all’art. 1 della legge regionale n. 29 del 2022 che tale compito attribuisce specificamente alle Aziende sanitarie locali. Peraltro, emerge dagli atti che tale attività di riparto sia stata svolta di concerto colle competenti partizioni organizzative dell’Ente regionale attributario della potestà programmatoria in materia.
4.2.2. In relazione alla delibazione del secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti, concernente la contestata decisione dell’ASP «di pagare solo le prestazioni extra budget erogate fino al 30.9.2022», ritiene il Collegio, in continuità con quanto già fatto in similare questione, di disporre: «l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le strutture private accreditate dell’ASP, anche se appartenenti a branche diverse dalla FKT, a cui non è stato notificato il ricorso, fra le quali è stata ripartita la predetta somma ex art. 1 L.R. n. 29 del 5.10.2022». Ciò in ragione dei riflessi che dall’eventuale statuizione di annullamento deriverebbero in capo alle altre strutture sanitarie private eroganti prestazioni in favore dei residenti nella Regione Basilicata.
4.2.2.1. A tal fine, va dunque disposto: - l’obbligo in capo all’ASP di individuare i soggetti controinteressati;- il termine 30 giugno 2023, per dar corso alla suddetta integrazione del contraddittorio;- il termine del 17 luglio 2023 per il deposito presso questo tribunale della prova di tale adempimento.
5. Dalle considerazioni che precedono discendono il rigetto del ricorso introduttivo, il rigetto in parte dell’atto di motivi aggiunti e la disposizione dell’incombente istruttorio di innanzi, con fissazione dell’udienza pubblica del 6 dicembre 2023 per la prosecuzione della trattazione dell’affare per quanto attiene alla doglianza residua dell’atto di motivi aggiunti.
6. La regolamentazione delle spese di lite va rinviata alla decisione definitiva.