TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2018-01-19, n. 201800681
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2018
N. 00681/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08262/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8262 del 2017, proposto da:
AV ZZ, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Del Vecchio, Antonio De Medio Terra, con domicilio eletto presso lo studio Antonio De Medio Terra in Roma, viale Parioli, 76;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del documento caratteristico Modello “B” recante “scheda valutativa” del 19.6.2017, non contraddistinto con un numero d'ordine, relativo al periodo di lavoro dall'1.7.2015 al 30.6.2016 e conosciuto il 10.7.2017;
del documento caratteristico Modello “D” rubricato “elementi d'informazione” del 19.12.2016, non contraddistinto con un numero d'ordine, relativo al periodo di lavoro dal 18.1.2016 al 30.6.2016 e conosciuto il 10.7.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Ufficiale dell’Aeronautica Militare valutato con la qualifica massima di Eccellente dal 16.12.1995 al 31.7.2014, è stato costretto a proporre più azioni giudiziarie innanzi al Giudice amministrativo contro la documentazione caratteristica che è stata redatta nei suoi confronti dall’1.8.2014 fino al 30.6.2016 e con cui è stata abbassata verticalmente la qualifica finale di “eccellente” prima a “nella media”, e poi a “superiore alla media”.
In particolare, dopo la presentazione del ricorso 12266/2016 innanzi a questa sezione del TAR Lazio relativo alla scheda valutativa n. 28 del 5.9.2016 inerente al periodo 1.7.2015 - 30.6.2016, riportante la qualifica finale di “superiore alla media”, l’amministrazione resistente annullava in autotutela l’impugnata documentazione caratterista.
Il 10.7.2017 il ricorrente ha preso visione della documentazione caratteristica ricompilata relativa allo stesso periodo di lavoro di quella annullata in autotutela, ma redatta come compilatori da soggetti che, oltre ad essere coinvolti nei fatti relativi alla sua dequalificazione professionale, non si sono astenuti dal riproporre ulteriori giudizi, pur avendo espresso quelli contenuti nella precedente documentazione valutativa oggetto di impugnativa giurisdizionale che si era conclusa con sentenza di improcedibilità per l’annullamento dell’atto in autotutela.
Il primo motivo di ricorso riguarda la scheda valutativa relativa al periodo di lavoro dal 18.1.2016 al 30.6.2016, compilata per l’incarico di Capo Sezione Gestione Risorse facente funzioni della 9a Brigata Aerea Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance ed Electronic Warfare dell’Aeronautica Militare.
Il Modello “D” rubricato “elementi d’informazione” è stato ricompilato per la seconda volta dallo stesso soggetto, che era già intervenuto nella redazione del documento annullato in autotutela dal Ministero della Difesa; nel giudizio finale si fa riferimento si dà atto che il ricorrente ha operato in supporto al Centro Operativo per la Meteorologia fino al 21.9.2016 indicando, quindi, una data che era successiva al periodo da valutare.
Tale indicazione sarebbe in contrasto con gli artt. 688, comma 1 e 691, comma 2, D.P.R. 90/2010, in relazione dall’art. 3 L. 241/1990.
Secondo l’art. 689, commi 1 e 2, D.P.R. 90/2010, i documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa; l’aggregazione al Centro Operativo per la Meteorologia, per ciò che attiene al periodo da valutare è ricompresa tra il 23.5.2016 ed il 30.6.2016, nel quale il compilatore non era il diretto superiore del ricorrente quanto a quell’incarico.
Tale incompetenza a valutare inficia il giudizio complessivo finale espresso dal compilatore sul suo rendimento giudicato “molto buono”, in contrasto con i fatti reali che, secondo