TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-12-19, n. 201612606

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-12-19, n. 201612606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201612606
Data del deposito : 19 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2016

N. 12606/2016 REG.PROV.COLL.

N. 14087/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14087 del 2015, proposto da:
Imperato S, quale titolare dell’omonima carrozzeria, Capogruppo del R.T.I. con E.P. Service, Stefanauto Autoriparazioni di Triani Maurizio e Andrea, Falangone Mario, La Fenice S.a.s., Diocleziano Silverio, De Santi Giovanni, Pagano Andrea, Arena 52 S.r.l., Micello Giovanni, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G A e G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. G A in Roma, Via Sardegna n. 17;

contro

il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Patrizia Ciacci, Massimiliano Morelli ed Angelo Bellaroba, con domicilio eletto in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;
l’I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Vinci, Lorella Frasconà e Giandomenico Catalano, con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due in Roma, via Pierluigi Da Palestrina n. 8;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento in data 19.10.2015, con cui è stata data comunicazione dell’esclusione del R.T.I. avente quale capogruppo la Ditta Imperato dalla gara per l’affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli, oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 del d.lgs. 285/1992 - ambito provinciale di Lecce;

- della determina assunta in pari data dalla Commissione esaminatrice, con cui è stata pronunciata detta esclusione;

- del provvedimento del 19.10.2015 e del verbale della Commissione, nella parte in cui sono stati disposti la non aggiudicazione della gara e l’incameramento della fidejussione;

- del provvedimento di rigetto della richiesta avanzata dal R.T.I. ai sensi dell’art. 243 bis del d.lgs. n. 163/2006;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia del Demanio, nonché dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell’I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2016, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con bando pubblicato sulla GURI del 30.7.2012 – serie speciale contratti, l’Agenzia del Demanio ed il Ministero dell’Interno hanno indetto la procedura negoziata per l’affidamento, in 74 ambiti territoriali, del servizio di recupero, custodia ed acquisto veicoli oggetto di provvedimento di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del d.lgs. n. 285/1992.

Il Raggruppamento capeggiato dalla carrozzeria di cui è titolare il ricorrente vi ha partecipato per l’ambito territoriale di Lecce.

A seguito di verifica documentale, la Commissione esaminatrice ne ha deciso l’esclusione, per irregolarità del DURC, con riferimento alle mandanti Stefanauto S.r.l. e E.P. Service, e per la presenza di condanna definitiva ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 163/2006, in capo al socio accomandatario P C della mandante Autodemolizione la Fenice di P C e C..

Con atto del 19.10.2015, a firma del responsabile del procedimento, sono stati disposti l’esclusione e l’incameramento della fidejussione.

Con il ricorso all’esame del Collegio sono stati confutati i suindicati atti.

I motivi di ricorso dedotti sono i seguenti:

1) Violazione degli artt. 2, 7 e 10 della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Perplessità. Illogicità. Sviamento.

Secondo l’art. 7 della legge 241/1990, che costituisce espressione del principio generale, di derivazione comunitaria, nei procedimenti inerenti pubblici appalti, deve essere garantita ad ogni partecipante la piena, tempestiva e completa informazione su ogni decisione della stazione appaltante in ordine al procedimento stesso, finalizzata al contraddittorio ed al giusto procedimento con la parte che vi ha interesse.

Nella specie in sede di contraddittorio la parte interessata avrebbe potuto rilevare l’errore commesso dall’Istituto previdenziale nel segnalare le irregolarità con riferimento sia a Stefanauto sia ad E.P. Service, dal momento che si è provveduto al rilascio di DURC corretto, senza annotazione di irregolarità, e, per quanto riguarda la sussistenza della condanna penale, si sarebbe dimostrato che non si trattava di reati gravi e incidenti sulla moralità professionale.

2) Violazione dell’art. 38, comma. 1, lett. c, del d.lgs n. 163/2011. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Perplessità. Illogicità. Sviamento.

Affinchè venga integrata la causa di esclusione in parola, sarebbe necessario che il reato che ha causato la condanna abbia entrambi i requisiti dell’incidenza sulla moralità professionale e della gravità, mentre tali caratteri non ricorrerebbero in concreto nel caso in cui il reato commesso sia insuscettibile di incidere sulla moralità professionale del concorrente e, di converso, l’astratta incidenza sulla moralità professionale non basterebbe, quando il reato medesimo non risponda al requisito dell’oggettiva gravità.

Nella specie l’Amministrazione si sarebbe limitata a ritenere che il reato di che trattasi è attinente al servizio oggetto di affidamento, senza esprimere al riguardo alcuna autonoma e specifica valutazione né sulla gravità, né sull’incidenza del reato sulla moralità professionale, come invece imposto dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Non ricorrerebbe il requisito della

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