TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-01-18, n. 201400093

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-01-18, n. 201400093
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201400093
Data del deposito : 18 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01270/2008 REG.RIC.

N. 00093/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01270/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2008, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dall’avv. C E G, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per la condanna

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al risarcimento dei danni subiti, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, a causa del comportamento e dei provvedimenti assunti con riferimento alla sospensione della validità del brevetto di volo di terzo grado, disposta dal Ministero dei Trasporti in data 2 marzo 1993, alla illegittimità del successivo provvedimento di rifiuto di restituzione del brevetto in data 30 aprile 1997, al ritardo nella restituzione del brevetto medesimo, per l’importo comprensivo del ristoro dei danni che i provvedimenti ed il ritardo hanno provocato sul rapporto di lavoro, a titolo di stipendi non percepiti, di contributi previdenziali e assicurativi non versati, ed anche per quanto concerne la vita familiare in relazione ai profili fisici e psicologici suoi e della famiglia, il tutto maggiorato degli interessi legali e della maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria, oltre alle spese ed onorari di causa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente S M espone di aver conseguito nel 1980 l’abilitazione al volo strumentale e nel 1988 il brevetto di volo di terzo grado (rilasciato dal Ministero dei Trasporti con il n. 6883) e di aver svolto, da allora, l’attività professionale di pilota in favore di privati e di società. In particolare, espone di aver lavorato come pilota comandante alle dipendenze della Jolly Club s.p.a. fino al dicembre 1992 e di essere passato, dall’inizio del 1993, alle dipendenze della società Giudici s.r.l.

Nel gennaio del 1993, egli chiese al Ministero dei Trasporti il rilascio dell’abilitazione per la conduzione di un diverso tipo di aereo, il Cessna 500.

Con telegramma del 2 marzo 1993, il Ministero gli comunicò la sospensione della validità del brevetto di terzo grado conseguito nel 1988, a causa di irregolarità riscontrate nella procedura di rilascio: più precisamente, il Ministero pose in dubbio l’effettivo superamento delle prove d’esame.

Con sentenza n. 487 /1994 (su ricorso R.G. 649/1993), la Prima Sezione di questo Tribunale respinse l’impugnativa proposta dal M avverso il telegramma di sospensione del brevetto.

Il fatto venne altresì segnalato dal Ministero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma che, al termine delle indagini, richiese l’archiviazione del procedimento penale a carico del M per i reati di cui agli artt. 477, 348 e 494 cod. pen., per insussistenza del fatto. Con decreto depositato il 21 novembre 1996, il G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Roma dispose l’archiviazione.

Alle reiterate richieste del M di restituzione del brevetto di volo, il Ministero rispose con lettera di diniego del 30 aprile 1997, anche questa impugnata dinanzi a questo Tribunale (ricorso R.G. 1190/1997) che respinse l’istanza cautelare, con ordinanza cautelare n. 784/1997 resa dalla Prima Sezione. Il rigetto venne tuttavia riformato in appello dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, che con ordinanza cautelare n. 1859/1997 sospese gli effetti dell’atto impugnato. Il Ministero ottemperò in data 7 gennaio 1998, restituendo al M il brevetto di pilota di terzo grado. In seguito, il M si sottopose nuovamente ad esame per l’abilitazione al volo, superandolo in data 23 gennaio 1998 ed ottenendo così la convalida del brevetto. Il giudizio dinanzi a questo Tribunale si è poi concluso con la sentenza n. 108/2002, che ha preso atto dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse.

Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2000, il M ha convenuto dinanzi al Tribunale di Torino il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. Esperita l’istruttoria (prove testimoniali e consulenza tecnica d’ufficio), il Tribunale di Torino ha integralmente respinto la domanda con sentenza n. 993/2004.

La Corte d’Appello di Torino, pronunciando sugli appelli proposti dal M e dal Ministero, con sentenza n. 621/2007 ha rigettato la domanda risarcitoria per il periodo successivo all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1859/1997 ed ha, viceversa, riformato la sentenza di primo grado dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione ai danni derivanti dai provvedimenti ministeriali del 2 marzo 1993 e del 30 aprile 1997.

Passata in giudicato la sentenza della Corte d’Appello, il M agisce in riassunzione dinanzi a questo Tribunale e chiede la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le risultanze istruttorie emerse nel procedimento civile di primo grado.

Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, eccependo l’inammissibilità della domanda e chiedendone in ogni caso il rigetto.

Il ricorrente ha replicato con memoria, in vista della pubblica udienza del giorno 8 maggio 2013 nel corso della quale la causa è passata in decisione, dopo che il Collegio ha rappresentato ai difensori che avrebbe acquisito d’ufficio la copia integrale dei fascicoli di causa (R.G. 649/1993 e R.G. 1190/1997) e delle relative sentenze che le parti, pur facendone menzione nei rispettivi scritti, non avevano versato in atti.

DIRITTO

1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato, sull’assunto che i provvedimenti ministeriali lesivi (il telegramma di sospensione del 2 marzo 1993 ed il rifiuto di restituzione del brevetto del 30 aprile 1997) non sono stati mai annullati dal giudice amministrativo, benché impugnati dal M.

Come è noto, deve considerarsi ormai definitivamente venuta meno la regola della cosiddetta pregiudiziale amministrativa. L’art. 30, terzo comma, cod. proc. amm., nel disporre la non risarcibilità dei danni evitabili con l’impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, implicitamente esclude che possa ancora operare la pregiudizialità ai fini risarcitori, nei termini rigorosi affermati in passato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa.

E tale regola è senz’altro applicabile anche alle domande di risarcimento del danno proposte prima dell’entrata in vigore del codice (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 23 marzo 2011 n. 3, alla cui ampia motivazione può rinviarsi).

D’altronde, va osservato che l’odierno ricorrente aveva pure tempestivamente impugnato dinanzi a questo Tribunale i due provvedimenti che, in tempi diversi, gli hanno impedito di esercitare l’attività di pilota, sicché nessuna colpevole inerzia può essergli imputata ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., dovendo semmai porsi la questione dell’esito negativo di entrambi i giudizi.

Quanto al primo (R.G. 649/1993), è evidente che la sentenza di questo Tribunale n. 487/1994, con la quale è stato respinto nel merito il ricorso avverso l’atto di sospensione del brevetto, risente dell’incompleta conoscenza dei fatti, sui quali in seguito ha gettato nuova luce il provvedimento di archiviazione del G.I.P. di Roma del 21 novembre 1996 e la correlata richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, di cui si dirà appresso.

Quanto al secondo (R.G. 1190/1997), è invece significativa la concessione della sospensiva cautelare in appello, con la seguente motivazione in punto di fumus : “Ritenuto che con il provvedimento impugnato in primo grado l’Amministrazione ha nuovamente sospeso gli effetti del brevetto di volo a suo tempo rilasciato al ricorrente, tenuto conto dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico di quest’ultimo, senza peraltro effettuare autonomi accertamenti in merito alla pregressa vicenda;

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