TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2017-02-10, n. 201700178
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Pubblicato il 10/02/2017
N. 00178/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01234/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2016, proposto da:
Giardino dei Semplici S.r.l., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato C P, domiciliato
ex
art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;
contro
Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona dei loro Ministri in carica, e Commissario
ad acta
per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'accertamento
dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla domanda di autorizzazione all’ampliamenti della struttura sanitaria residenziale e semiresidenziale denominata “Terra dei Semplici” presentata ai sensi dell’art. 8- ter 30 dicembre 1992, n. 502, in data 29 luglio 2015, previa declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla domanda dalla pubblica amministrazione;
e per la condanna dell’amministrazione a provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto che:
a) in data 29 luglio 2015 Il Giardino dei Semplici S.r.l. ha inoltrato alla Regione Calabria, ai sensi dell’art. 8- ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la richiesta di autorizzazione all’ampliamento della struttura denominata Terra dei Semplici per l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie;
b) poiché l’amministrazione non ha – allo stato – ancora provveduto sull’istanza, Il Giardino dei Semplici S.r.l. si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando la condanna dell’amministrazione al rilascio del provvedimento;
c) si sono costituiti in giudizio per resistere all’avversa azione i Ministeri convenuti e il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria;anche la Regione Calabria si è costituita, eccependo il difetto di legittimazione passiva;
d) il ricorso è stato trattato alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2017;
Osservato in diritto che:
e) è indubbio che siano ampiamente decorsi i termini per la conclusione del procedimento;
f) risultano presenti i presupposti, sulla base dei principi relativi alla necessità di concludere i procedimenti con provvedimento espresso, per affermare la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi in maniera espressa, in senso positivo o negativo, sull’istanza avanzata dall’interessata;
g) stante l’attuale gestione commissariale del sistema sanitario regionale, spetta al citato Commissario ad acta l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento;
h) gli altri soggetti evocati in giudizio risultano privi di legittimazione passiva (cfr. le sentenze di questa Sezione del 23 febbraio 2016, n. 418 e 29 agosto 2016, n. 1672);
i) è possibile accogliere la domanda, formulata da parte ricorrente, di nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di inerzia dell’Ufficio commissariale;
j) le spese di lite possono essere regolate secondo il principio della soccombenza tra società ricorrente e Ufficio commissariale, mentre possono essere giustificatamente compensate con gli altri soggetti;