TAR Milano, sez. III, sentenza 2016-06-16, n. 201601215
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Testo completo
N. 01215/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2014, proposto da M E G, rappresentata e difesa dall’avv. E Tli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eugenio Sigona, in Milano, via Santa Maria Segreta, 6;
contro
l’Università degli studi di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale domicilia in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti di
F C, A P C, n.c.;
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
- della graduatoria degli ammessi per trasferimento in ingresso, per l’anno accademico 2013/14, degli studenti provenienti da Università comunitarie al II anno della Facoltà di medicina e chirurgia (con didattica in inglese) dell’Università di Pavia, nella parte in cui viene negato alla ricorrente l’ingresso in tale facoltà sui posti disponibili che, invece, vengono assegnati a soggetti che non hanno proposto istanza di partecipazione al bando;
- del provvedimento del Servizio segreteria studenti dell’Università di Pavia prot. 2443 del 22 gennaio 2014;
- di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi accogliere la domanda di nulla osta al trasferimento in ingresso;
nonché per il risarcimento dei danni in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente, oltre interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Pavia;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2016 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito via posta il lunedì 10 febbraio 2014, notificato il 12 febbraio 2014 ai controinteressati ed il 13 febbraio 2014 all’Università presso l’Avvocatura dello Stato e depositato il 17 febbraio 2014, la ricorrente espone:
- di aver chiesto il trasferimento da un’università estera al secondo anno della Facoltà di medicina e chirurgia dell’università resistente, a tal fine adempiendo a quanto indicato nell’avviso relativo ai trasferimenti, comparso nel mese di giugno 2013 sul sito internet di tale università: superamento della prova nazionale di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, e presentazione – dal 1 luglio al 19 luglio 2013 – di un’apposita istanza (cd. “di pre-valutazione”);
- che l’università resistente ha pubblicato sul proprio sito l’elenco dei soggetti che hanno presentato tale istanza, nonché le risultanze della ricognizione dei posti liberi da assegnare per trasferimento, secondo cui, alla data del 1 ottobre 2013, vi sarebbe stata la disponibilità di 3 posti liberi per la Facoltà di medicina e chirurgia (corso in inglese) da assegnare per i trasferimenti al 2° anno;
- che, nella graduatoria pubblicata il giorno 11 dicembre 2013, l’Università avrebbe assegnato 2 dei posti disponibili agli odierni controinteressati, che non avrebbero presentato l’istanza sopra indicata;
- che, a seguito di richieste di spiegazioni in merito, l’università resistente avrebbe affermato, con l’impugnata nota prot. 2443 del 22 gennaio 2014, che “La presentazione della domanda ... non era rilevante per l’assegnazione di eventuali posti disponibili su anni successivi”;
- che, successivamente al 1 ottobre, al 2° anno della Facoltà di medicina e chirurgia, si sarebbero liberati altri posti (per rinunce e passaggi) che avrebbero dovuto essere impiegati per i trasferimenti da università comunitarie come da bando e che, invece, non sarebbero stati assegnati.
Affida quindi il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione del bando relativo ai trasferimenti in ingresso al secondo anno della Facoltà di medicina e chirurgia (in lingua inglese) per gli studenti provenienti dalle università straniere e italiane; eccesso di potere per disparità di trattamento e travisamento dei fatti, e per sviamento; motivazione incongrua. L’Università resistente avrebbe violato le previsioni del bando per aver assegnato due posti (dei tre disponibili alla data del 1 ottobre 2013) a soggetti che non avrebbero presentato la domanda prevista dallo stesso bando.
2. Violazione degli artt. 10 e 12 del RD n. 1269/1938, del DM 22 ottobre 2014, n. 270, e della legge. 2 agosto 1999, n. 264; violazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione; violazione del principio dell’affidamento. Ove il bando consentisse il trasferimento degli studenti al secondo anno della Facoltà di medicina e chirurgia (in lingua inglese) a prescindere da una istanza proposta nei termini, ciò violerebbe gli artt. 10 e 12 RD 1269/1938 e contravverrebbe al principio di certezza del diritto e tutela dell’affidamento, perché significherebbe consentire all’ateneo di potere agire, favorendo chicchessia, senza alcuna regola, in violazione della riserva alla legge statale della disciplina dell’accesso ai corsi universitari.
3. Violazione del bando relativo ai trasferimenti in ingresso al secondo anno della Facoltà di medicina e chirurgia (in lingua inglese) per gli studenti provenienti dalle università straniere; irragionevolezza e motivazione incongrua. L’università resistente avrebbe dovuto effettuare la ricognizione dei posti disponibili da assegnare per i trasferimenti al 2° anno non il 1 ottobre 2013, ma solo a conclusione di tutte le operazioni d’immatricolazione legate alla graduatoria nazionale di merito e, comunque, alla data del 31 dicembre 2013 (termine ultimo per le immatricolazioni).
L’università intimata si è costituita, spiegando difese in rito e nel merito; in particolare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse per non aver la ricorrente indicato, in sede di iscrizione alla prova nazionale di ammissione, tale università fra le sedi prescelte (memoria depositata il giorno 8 marzo 2014, pag. 3, e memoria depositata il 2 gennaio 2015, pag. 4), nonché per aver conseguito in tale prova un punteggio di 33,90, comunque non utile ad ottenere l’assegnazione presso l’università resistente (memoria depositata il giorno 8 marzo 2014, pag. 3); nel merito, ha controdedotto in relazione alle censure contenute nei primi due motivi, senza argomentare circa la censura di cui al terzo motivo, secondo cui l’università avrebbe dovuto effettuare la ricognizione dei posti disponibili al 31 dicembre 2013.
Con ordinanza 12 marzo 2014, n. 376, questa Sezione III ha accolto la domanda cautelare proposta con il ricorso, ai fini dell’immatricolazione della ricorrente anche in soprannumero, ed ha fissato, per la trattazione del ricorso nel merito, la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2015.
Con ordinanza 13 febbraio 2015, n. 472, ha disposto che l’università resistente trasmettesse documentazione, fra cui anche «…copia del Regolamento