TAR Lecce, sez. I, sentenza 2020-07-06, n. 202000710
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Pubblicato il 06/07/2020
N. 00710/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2020, proposto da
S S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del silenzio-inadempimento del Comune di Ostuni sulla richiesta di Permesso di Costruire n. 2017-P-267 presentata in data 17/10/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 c.p.a. e l’art. 84 del d.l. 17.03.2020 n. 18;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. Silvio Giancaspro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha agito dinanzi a questo TAR onde ottenere la condanna del Comune di Ostuni a provvedere sulla istanza di p.d.c. presentata in data 17.10.2017 per la installazione di un manufatto a carattere provvisorio;
Rilevato che parte ricorrente ha rappresentato le seguenti circostanze:
- S s.r.l., in qualità di “proprietaria di un terreno sito in agro di Ostuni in C.da Torre Pozzelle, censito in catasto al fgl. 52 p.lla 12”, ha presentato in data 17/10/2017 “una richiesta di permesso di costruire per l’installazione di un manufatto provvisorio di 25 mq, così come previsto dall’art. 28 della NTA del vigente PRG”;
- con nota prot. 46851 del 24/10/2017 “il Dirigente del Settore Urbanistica ha attribuito il numero di pratica 2017-P-287 ed ha nominato il Responsabile del relativo procedimento”;
- con nota prot. n. 3812 del 24/01/2018 “il Responsabile del Procedimento ha richiesto la documentazione finale ai fini del rilascio del permesso di costruire”, nell’occasione richiedendo “l’attestazione del versamento di € 2.500,00” per eventuali spese da sopportare per il ripristino dello stato dei luoghi;
- S s.r.l. “ha regolarmente ottemperato alla predetta produzione documentale, compresa l’attestazione del versamento di € 2.500,00 rimanendo in attesa del rilascio del titolo”;
- con nota prot. 21950 del 11/05/2018, il Responsabile del procedimento “ha bloccato il perfezionamento positivo dell’iter procedimentale, emettendo preavviso di diniego ex art. 10-bis L 241/90”, assumendo “che l’area oggetto dell’intervento risulta interessata dalla copresenza di una serie di Beni Paesaggistici ed ulteriori contesti paesaggistici individuati nel PPTR, secondo i quali, ai sensi delle NTA dello stesso PPTR … tale tipo di intervento risulta tra quelli non ammissibili”;
- con nota in data 11/07/2018, S s.r.l. ha presentato “le proprie osservazioni, ma il procedimento non è stato concluso dal competente Ufficio”;
- con successiva nota del 05/09/2019, S s.r.l. ha inutilmente “diffidato il SUE a pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni”;
Rilevato che con le osservazioni in data 11.07.2018 S s.r.l., pur contestando le motivazioni poste a fondamento del preavviso di diniego al rilascio del p.d.c. stagionale, ha comunque esplicitamente dichiarato che per la corrente stagione estiva, “ ormai inoltrata ”, avrebbe provveduto a realizzare l’intervento “ secondo le caratteristiche dell’edilizia libera ”, nel contempo chiedendo la “ restituzione ” della somma di € 2.500,00, già versata ai fini della conclusione del procedimento;
Considerato che dal tenore delle predette dichiarazioni emerge inequivocabilmente la volontà di parte ricorrente di non addivenire alla realizzazione dell’intervento provvisorio per la stagione estiva 2018 e comunque di porre nel nulla il relativo procedimento, stante la richiesta di restituzione dell’importo di € 2.500,00, il cui versamento era stato appositamente sollecitato dal comune quale condizione per il rilascio del titolo;
Ritenuto pertanto che parte ricorrente non è titolare di un interesse concreto ed effettivo alla conclusione del procedimento, essendo questo da ritenersi già archiviato in forza delle dichiarazioni rese dalla stessa S s.r.l. in sede di controdeduzioni al preavviso di diniego, tenuto conto peraltro che l’Amministrazione comunale non è tenuta a formulare una valutazione puramente teorica dell’istanza, in mancanza della volontà del richiedente di ottenere, in concreto, la relativa posizione di vantaggio;
Ritenuta pertanto l’inammissibilità del ricorso per originaria carenza di interesse al suo accoglimento;
Ritenuto che in mancanza di costituzione dell’Amministrazione intimata nulla è dovuto a titolo di spese di lite;