TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-09-26, n. 202202660

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-09-26, n. 202202660
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202660
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2022

N. 02660/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02432/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2432 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via Catania, n. 15;



contro

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n.6;



per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

- della nota prot. n. 01.15.00 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Guardia Costiera – Ufficio circondariale marittimo -OMISSIS- e dell'allegato avente ad oggetto “Comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo instaurato nei confronti del C°2° Cl Np -OMISSIS-;

- della nota prot. n. 211 del 12/9/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto - Guardia Costiera – -OMISSIS-;

- dell'eventuale provvedimento sanzionatorio interno non conosciuto, ivi compresa l'annotazione della sanzione sul foglio matricolare;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

quanto ai motivi aggiunti:

- della determina Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Guardia Costiera – Ufficio circondariale marittimo -OMISSIS- dell'1/10/2018, con la quale è stato disposto l'annullamento della sanzione disciplinare di Corpo comunicata in data 24/5/2008 e disposta la sanzione di n. 3(tre) giorni di consegna di rigore;

- del foglio DM/0151 (ex N. 75-7-044 di cat.) della Marina Militare – Ufficio circondariale marittimo di -OMISSIS-, concernente la punizione di 3 giorni di consegna di rigore;

Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Udito, nell’udienza pubblica del 23 giugno 2022, il difensore di parte ricorrente presente così come specificato nel verbale;



FATTO

Con ricorso principale notificato il 16 novembre 2018 e depositato il giorno 29 seguente, la ricorrente in epigrafe, quale sottufficiale in servizio permanente presso la Guardia Costiera di -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 1.15.00 del 1° ottobre 2018, dell’Ufficio circondariale marittimo di -OMISSIS-, notificatale il 2.10.2018, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso gerarchico, le è stata inflitta la sanzione di n. 3 giorni di consegna di rigore per essere stata identificata come acquirente/assuntrice di sostanza stupefacente nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento e svoltasi nel periodo 2015-2017.

Il procedimento disciplinare di che trattasi aveva preso avvio dall’arresto, avvenuto il 5/12/2017 presso la residenza della ricorrente, di altro militare verso il quale veniva emessa l’ordinanza applicativa di misura cautelare n. 1797/2017 dal GIP del Tribunale di Agrigento per “detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti in concorso”.

Sostiene la ricorrente che la sanzione in contestazione le sarebbe stata applicata nonostante il parere contrario della Commissione di disciplina e la mancata attivazione da parte della Prefettura intimata della procedura prevista dall’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990: la Procura di Agrigento, infatti, con nota del 26 febbraio 2018 aveva

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