TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-02-22, n. 202300092
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2023
N. 00092/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, viale Martiri della Liberta n. 28;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare -, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
del Decreto Dirigenziale del Ministero della Difesa in data 10/12/2020, con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente di riammissione in servizio; nonché, per quanto occorrer possa, della nota del 14/12/202 di accompagnamento del Decreto suddetto datata 14/12/2020, notificata al ricorrente in data 31/12/2020 e della nota in data 12/11/2020, con la quale è stato avviato il procedimento con contestuale contestazione degli addebiti, volto alla reiterazione della sospensione cautelativa facoltativa dal servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Con ricorso originariamente proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio l’odierno ricorrente, -OMISSIS- dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il Decreto Dirigenziale del Ministero della Difesa con il quale è stata respinta l'istanza di riammissione in servizio nonché disposta la sospensione cautelativa facoltativa dal servizio.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il T.A.R. Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e indicato il T.A.R. per l’Emilia Romagna quale giudice territorialmente competente sulla base del criterio della sede di servizio di cui all’art. 13 c. 2 c.p.a. (essendo in servizio all’epoca dei fatti presso Nucleo Investigativo a-OMISSIS-) si che il -OMISSIS- ha riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale.
Espone di essere stato sottoposto a procedimento penale per fatti di corruzione ai sensi degli artt. 81,110, 318, 319 e 321 c.p. e per tal ragione a sospensione dal servizio obbligatorio ex art. 915 c. 1 lett b) d.lgs. 66/2010 per la durata di cinque anni.
Con il provvedimento impugnato il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza del ricorrente di riammissione in servizio e disposto la sospensione cautelare facoltativa dal servizio in ragione della perdurante pendenza del procedimento penale e della gravità dei fatti contestati idonei, ove accertata la colpevolezza, a determinare la sanzione della destituzione.
A sostegno del gravame il -OMISSIS- ha dedotto motivi di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 915, 917 e 919 d.lgs. 66/2010) oltre che di eccesso di potere sotto vario profilo, in sintesi così riassumibili: l’Amministrazione non avrebbe del tutto ingiustificatamente preso in considerazione la sentenza n. -OMISSIS- del 21 gennaio 2020 dalla Corte d’Appello di Bologna di