TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-04-12, n. 202400056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-04-12, n. 202400056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400056
Data del deposito : 12 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2024

N. 00056/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00017/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 17 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, L C e S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S A e M E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, con l’avvocato S A, negli uffici dell’Avvocatura della Provincia;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Tito Boscarolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Martin Mairhofer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la condanna

della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi degli articoli 2087 e 2049 cod. civ., a risarcire il ricorrente dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all’infortunio occorso il -OMISSIS-, verificatosi per responsabilità addebitabile esclusivamente al datore di lavoro, anche in conseguenza della condotta colposa dei suoi dipendenti, danni da quantificarsi nella misura complessiva di euro 616.081,01, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalle singole scadenze del dovuto al saldo effettivo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e delle società -OMISSIS- e -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il signor -OMISSIS-, ha riproposto innanzi a questo Tribunale la domanda risarcitoria in epigrafe indicata a seguito della sentenza n. -OMISSIS-, con la quale il Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, ha negato la propria giurisdizione trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego non privatizzato.

2. Avuto riguardo alla dinamica dell’infortunio occorso il -OMISSIS- il ricorrente ha rappresentato che: A) nel piazzale interno -OMISSIS- egli è stato coinvolto nelle operazioni di srotolamento e riavvolgimento della fune di un’autogru, che si era accavallata sul relativo tamburo;
B) come testimoniato dal -OMISSIS- nel giudizio penale che ha preceduto il giudizio innanzi al giudice del lavoro, la fune non si riavvolgeva bene perché non funzionava il verricello principale all’autogru e, quindi, occorreva operare col secondo verricello;
C) per poter eseguire correttamente le operazioni di srotolamento e riavvolgimento della fune era prassi (e si era già verificato più volte, sotto il controllo del -OMISSIS-) che uno degli addetti salisse sul passaruota anteriore destro dell’autogru ed agevolasse con un martello l’allineamento della fune nelle spire del tamburo;
D) ciò è accaduto anche nel caso in esame, perché egli ha partecipato alle operazioni su richiesta e alla presenza del -OMISSIS-, nonché degli altri colleghi -OMISSIS- e -OMISSIS- e del -OMISSIS- (capoturno e vice-responsabile dell’autorimessa, come tale preposto al controllo delle operazioni ed all’individuazione e gestione del personale nei servizi tecnici relativi all’autorimessa, come-OMISSIS- a firma del -OMISSIS-);
E) lo spazio sopra il passaruota costituisce anche l’alloggiamento di uno dei quattro bracci stabilizzatori dell’autogru, quando lo si richiude, ragion per cui occorre verificare l’avvenuta discesa di eventuali operatori dall’automezzo prima di far rientrare gli stabilizzatori nei relativi alloggiamenti;
F) secondo quanto dichiarato nel processo penale dal-OMISSIS-, e come previsto dalla Scheda di valutazione dei rischi facente parte del Documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR), allegata alla Relazione tecnica relativa all’infortunio redatta dall’apposita Commissione -OMISSIS- (di seguito Relazione tecnica), l’operatore addetto alla manovra di rientro degli stabilizzatori, per verificare l’assenza di operatori in posizione di pericolo, deve operare con i comandi da terra, anziché dall’interno della torretta (com’è invece avvenuto nel caso in esame), dalla quale non si vedono gli alloggiamenti degli stabilizzatori;
G) com’è stato accertato dalla Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, egli non è stato informato del contenuto della Scheda di valutazione dei rischi, così come non sono stati adeguatamente informati i colleghi -OMISSIS-;
H) durante le operazioni di srotolamento e riavvolgimento della fune egli ha rinvenuto delle macchie d’olio sul cassone dell’autogru, a fianco del passaruota, ed ha quindi provveduto a pulirle con della carta assorbente fornitagli da-OMISSIS-;
I) ultimato il riavvolgimento della fune, né il -OMISSIS-, che si era allontanato dal piazzale, né i colleghi -OMISSIS-, che erano presenti sul posto e potevano vedere il mezzo, hanno segnalato al -OMISSIS- che egli era ancora sul passaruota, intento a pulire le macchie d’olio;
L) per tale ragione il -OMISSIS-, che dalla torretta non poteva avvedersi della presenza di un operatore sul mezzo, ha iniziato la chiusura dello stabilizzatore anteriore destro, che rientrando nel suo alloggiamento gli ha -OMISSIS-

3. Il ricorrente ha poi rimarcato che, come risulta dalla documentazione versata in atti, nello svolgimento delle operazioni di srotolamento e riavvolgimento della fune sono state violate le seguenti norme precauzionali, la cui osservanza avrebbe impedito il verificarsi dell’infortunio: A) il -OMISSIS- non ha manovrato l’autogru con i comandi posti a terra, bensì con quelli posti nella torretta;
B) i colleghi -OMISSIS-, così come il -OMISSIS- - che prima della chiusura degli stabilizzatori si è allontanato dal piazzale, dando solo con un cenno al -OMISSIS- il segnale dell’avvenuto riavvolgimento della fune - non hanno effettuato per tutta la durata delle operazioni il controllo della chiusura degli stabilizzatori, in modo da evitare che essa avvenisse mentre egli era ancora sul mezzo;
C) il -OMISSIS-, pur avvedutosi che egli era sull’automezzo, non ha controllato personalmente le operazioni sino al termine delle stesse, né ha dato al -OMISSIS- e a-OMISSIS- istruzioni per effettuare tale controllo;
D) il -OMISSIS- non gli ha impedito di salire sul passaruota per agevolare le operazioni di riavvolgimento della fune;
E) non funzionava il verricello principale, che avrebbe reso non necessario salire sul passaruota per agevolare il riavvolgimento della fune;
F) non è stata verificata l’efficienza dei comandi e dei dispositivi prima dell’utilizzo del mezzo, né è stata segnalato il mancato funzionamento del verricello principale, come invece previsto dalla Scheda di valutazione dei rischi;
G) il datore di lavoro (-OMISSIS-) non ha eseguito i controlli periodici, né gli interventi di controllo straordinari dell’autogru, previsti dall’art. 71 del decreto legislativo n. 81/2008, come dimostra il mancato accertamento del difetto del verricello principale;
H) il datore di lavoro non ha adottato misure appropriate per dare ai lavoratori del -OMISSIS- un’adeguata formazione e specifiche informazioni sui rischi connessi alle operazioni di cui trattasi, come dimostrano sia la nota del -OMISSIS-, da cui risulta che un cospicuo numero di capisquadra e capireparto aveva sollecitato la Provincia ad avviare corsi di formazione permanente, sia la circostanza che -OMISSIS-, e il -OMISSIS- sono stati sanzionati in via amministrativa.

4. Avuto riguardo agli esiti del processo penale seguito all’infortunio, il ricorrente ha rappresentato che: A) il -OMISSIS- ha chiesto il patteggiamento e gli è stata applicata dal Tribunale di Trento (con la sentenza -OMISSIS-) la pena di euro 400,00 di multa perché, «pur non potendo avere visione totale degli spazi di manovra, procedeva al sollevamento degli stabilizzatori del mezzo, provocando lo schiacciamento del -OMISSIS- tra uno degli stabilizzatori ed il cassone metallico del mezzo» ;
B) il -OMISSIS-, il -OMISSIS- e lo -OMISSIS- - rinviati a giudizio, il primo perché, nonostante il proprio ruolo di preposto, lasciava il piazzale prima del termine delle operazioni e gli altri due perché, pur impegnati a seguire le operazioni, non segnalavano la presenza di un operatore sul mezzo - sono stati assolti dal Tribunale di Trento (con la sentenza -OMISSIS-) ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., anche se in tale sentenza sono stati accertati sia «il mancato controllo e coordinamento dello schema operativo idoneo a realizzare tali operazioni da parte di un responsabile» , sia la «sostanziale assenza o grave carenza, di formazione e comunicazione, da parte del -OMISSIS- agli imputati ed alla stessa-OMISSIS- in materia di regole e procedura di sicurezza nell’eseguire le citate operazioni» ;
C) egli non si è costituito parte civile nel processo penale e, quindi, non può essergli opposta la predetta sentenza di assoluzione, fermo restando il -OMISSIS-, avendo chiesto il patteggiamento, ha ammesso la propria colpevolezza, «il che già costituisce elemento di prova, nel giudizio risarcitorio, della responsabilità-OMISSIS- in conseguenza dell’operato dei suoi dipendenti».

5. Quanto al nesso di causalità, il ricorrente ha precisato che la sua condotta non è stata «né arbitraria, né illogica, né inopinabile, né dettata da impulsi meramente personali, né estranea alle finalità produttive/di servizio della datrice di lavoro ed alla ordinaria attività lavorativa del ricorrente stesso» , perché: A) il -OMISSIS- gli ha chiesto di partecipare alle operazioni;
B) egli in passato aveva già partecipato alle operazioni, agevolando col martello il riavvolgimento della fune;
C) né il -OMISSIS- né il -OMISSIS- gli hanno vietato di svolgere tale compito, così confermando l’inerenza del compito stesso alle sue mansioni;
D) egli, al pari dei colleghi, non ha mai ricevuto una specifica informazione o formazione sulle operazioni in questione;
E) anche la pulizia di macchie di olio sul cassone rientra nell’ordinaria manutenzione del mezzo, come prevista dalla Scheda di valutazione dei rischi, ove si prevede di «lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.» ;
F) in definitiva non si configura un «rischio elettivo od eccentrico, esorbitante dalla sfera di rischio della sua prestazione lavorativa, anche nell’ipotesi astratta in cui l’attività svolta nel caso in esame non dovesse ricomprendersi nelle ordinarie mansioni sue proprie».

6. Quanto al danno -OMISSIS- derivante dall’infortunio, il ricorrente ha dedotto che: A) come risulta dalla consulenza medico legale in data -OMISSIS- (allegata al ricorso), tenuto conto delle patologie sofferte, dei postumi permanenti dell’infortunio, della lunga degenza e dei molteplici interventi necessari per riacquistare le competenze e ridurre il dolore, «è residuato un danno -OMISSIS- in responsabilità civile (RC) nella misura - quanto meno - del 30-32%, con un periodo di danno -OMISSIS- totale di giorni 145, un periodo di danno -OMISSIS- parziale al 75% per giorni 70 ed un periodo di danno -OMISSIS- parziale al 50% per giorni 150» ;
B) tale danno -OMISSIS- «è comprensivo, oltre che del danno fisico, di un danno -OMISSIS-, derivante da un -OMISSIS-» , come certificato dalle consulenze -OMISSIS- (allegate al ricorso);
C) egli ha subito anche un gravissimo danno -OMISSIS-, perché al momento dell’infortunio ha provato la «-OMISSIS-» e, non appena ha preso consapevolezza dell’accaduto e per tutto il periodo di -OMISSIS-, «-OMISSIS-» ;
D) alla data della domanda giudiziale i danni subiti possono essere quantificati, secondo le tabelle Milano 2021, in misura pari a euro 165.685,00 per l’invalidità permanente ed euro 33.653,75 per l’invalidità temporanea, per un totale di euro 199.338,53, da maggiorare a titolo di personalizzazione del danno.

7. In particolare, a detta del ricorrente, il danno -OMISSIS- dev’essere maggiorato a titolo di personalizzazione del danno stesso, per le seguenti ragioni e nella misura di seguito indicata: A) il fatto illecito causativo del danno costituisce reato, di cui sono responsabili non solo il -OMISSIS-, ma anche i colleghi -OMISSIS-, -OMISSIS-, «nonostante la fortunosa assoluzione per insufficienza di prove nel processo penale» ;
B) va considerata anche la particolare intensità delle sue sofferenze psicofisiche, eccezionali rispetto alla casistica comune, che rientrano tra le ipotesi di aggravamento dei danni previste nella relazione introduttiva per l’applicazione delle tabelle Milano 2021, perchè prima dell’infortunio egli nel tempo libero, durante quasi tutti i fine settimana, «svolgeva un’intensa attività sportivo-agonistica, con -OMISSIS-, e quando non era impegnato in gare sportive o in -OMISSIS- organizzava ed effettuava regolarmente lunghe camminate in alta montagna con amici e famigliari» ;
C) a causa dell’infortunio egli «non solo, non ha più potuto svolgere tali attività speciali, ma ha perso tutte le relazioni più o meno amicali collegate ad esse, cronicizzando anche per questo -OMISSIS-, con l’effetto di aver peggiorato radicalmente le sue particolari e speciali abitudini di vita nel tempo libero» ;
D) la maggiorazione può essere quantificata «nella misura di almeno 1/2 del danno -OMISSIS- e da sofferenza interiore come sopra quantificato, pari quindi ad euro 99.669,38» ;
E) devono poi essere considerati anche i -OMISSIS-, che comportano aggravamento del danno «nella misura di almeno -OMISSIS- per un totale di euro 6.150,00» , nonché i -OMISSIS-, che comportano un ulteriore aggravamento aggiuntivo del danno «nella misura di almeno euro 1.000,00 ad intervento, per un totale di euro 2.000,00» ;
F) la maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno ammonta, quindi, quanto meno a complessivi euro 107.819,38.

8. Il ricorrente ha provveduto altresì ad illustrare il danno patrimoniale causato dell’infortunio evidenziando che: A) il suo stipendio era composto - oltre che dall’indennità di rischio, voce che fa parte della componente fissa della retribuzione, e dalla maggiorazione che viene corrisposta al personale che ha compiuto -OMISSIS- (voci che sono confluite in un assegno pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile, pari ad euro 644,92 mensili) - da ulteriori voci accessorie erogate continuativamente, come l’indennità -OMISSIS-;
B) a seguito dell’infortunio egli ha subito una riduzione dello stipendio mensile e, alla ripresa del lavoro, sono state modificate le sue mansioni, -OMISSIS-;
C) in particolare si può quantificare in euro 2.571,64 il mancato guadagno -OMISSIS- e in euro 8.663,26 quello annuale per gli anni successivi, posto che egli non può più svolgere attività in -OMISSIS-, sicché il mancato guadagno sino a tutto -OMISSIS- ammonta a euro 88.699,18, mentre sino alla presumibile data della pensione sarà pari a euro 140.628,74 (come può evincersi dal prospetto rilasciato dalla Provincia, a fini pensionistici, in data 23 novembre 2016, ove sono indicate le retribuzioni annue suddivise per poste e da cui si rileva il calo reddituale negli anni fino alla pensione);
D) un’ulteriore voce di danno - pari a 753,00 euro lordi annui, a far data dal -OMISSIS- fino alla pensione (-OMISSIS-) - è costituita dal fatto che egli non potrà accedere alla qualifica di -OMISSIS-, secondo le previsioni contenute nell’accordo negoziale del 2018, a causa dell’assenza di servizio alla data del -OMISSIS-, e tale voce di danno è pari a complessivi euro 7.530,00.

9. Il ricorrente ha quantificato altresì l’ammontare delle spese già sostenute e che dovrà in futuro sostenere a causa dell’infortunio, nei termini di seguito indicati: A) per il periodo -OMISSIS- valgono gli originali delle fatture per spese mediche trasmessi in data -OMISSIS- alla Provincia, che a sua volta li ha trasmessi al broker -OMISSIS-, e ad oggi queste spese, pari ad euro 6.715,18, non sono state rimborsate, così come gli originali delle fatture non sono stati restituiti;
B) le spese mediche sostenute negli anni successivi ammontano a euro -OMISSIS-;
C) a far data dal -OMISSIS-;
D) le spese mediche anticipate da -OMISSIS- sono state pari ad euro 34.710,32 e a tale importo vanno sommate le spese di carburante per i viaggi A/R a -OMISSIS-, per un totale di euro 12.086,00;
E) dopo il deposito del ricorso al Tribunale Trento egli ha sostenuto ulteriori spese -OMISSIS-, sicché le spese sostenute e ancora da sostenere, ammontano a complessivi euro 111.109,72.

10. Da ultimo il ricorrente ha chiesto al Tribunale: A) per il caso di specifiche contestazioni della Provincia in merito alla versione dei fatti fornita nel ricorso, di ammettere la prova per testimoni;
B) per il caso di mancata adesione della Provincia agli accertamenti contenuti nelle perizie medico-legali allegate al ricorso, di disporre una CTU medico-legale sui danni -OMISSIS- conseguenti all’infortunio, nonché sulla congruità delle spese mediche documentate, nominando quali propri CTP il -OMISSIS-;
C) per il caso di specifiche contestazioni della Provincia in merito alle differenze stipendiali in perdita, come calcolate nella relazione allegata al ricorso, di disporre una CTU giuslavoristico-contabile per quantificare tali differenze dall’-OMISSIS- alla data di pensionamento e l’incidenza della differente retribuzione sui ratei di pensione che egli maturerà;
D) di ordinare alla Provincia di produrre la documentazione di spesa che egli ha inviato in originale in data -OMISSIS-.

11. La Provincia di Trento si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 8 aprile 2023 ed ha chiesto: A) in via principale, il rigetto della domanda risarcitoria in esame, contestando sia la versione dei fatti fornita dal ricorrente, sia la quantificazione dei danni da questi operata;
B) in via subordinata, per il caso in cui fosse accertata la sua responsabilità, di accertare altresì il concorso di colpa del ricorrente nella causazione del danno e, quindi, di ridurre la misura dell’eventuale risarcimento del danno, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., nonché di escludere i danni esclusivamente imputabili al ricorrente, ex art. 1227, comma 2, cod. civ..

12. Innanzi tutto la Provincia ha contestato la versione dei fatti fornita dal ricorrente illustrando diffusamente il contenuto della suddetta Relazione tecnica e osservando, in particolare, che: A) quando si è verificato l’infortunio il ricorrente era inserito nella squadra “-OMISSIS-” ed aveva conseguito la qualifica di “-OMISSIS-” del -OMISSIS-, a seguito della frequentazione di un corso di formazione, comprensivo di uno specifico modulo dedicato alla materia “-OMISSIS-” presso -OMISSIS- e di ulteriori moduli in materia di prevenzione degli infortuni, nonché la qualifica di “-OMISSIS-” -OMISSIS-;
B) i -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- erano invece addetti alla squadra “-OMISSIS-” (di seguito squadra -OMISSIS-) ed i primi tre avevano conseguito l’autorizzazione alla conduzione dell’autogru ed avevano frequentato un corso formativo sull’uso dell’autogru, così come il -OMISSIS- -OMISSIS- aveva conseguito una specifica formazione in materia;
C) il coinvolgimento del ricorrente nelle operazioni di riavvolgimento della fune è dipeso da sua autonoma iniziativa, come risulta dalle sommarie informazioni che egli ha reso alla suddetta Commissione in data -OMISSIS-, nonché dalla testimonianza dallo stesso resa nel giudizio penale e dalle sommarie informazioni rese dal -OMISSIS- nel procedimento penale;
D) le operazioni di riavvolgimento della fune non sono state eseguite immediatamente, al rientro dell’autogru in -OMISSIS-, in ragione della condizione di grave perturbamento -OMISSIS- dovuta all’improvvisa perdita del -OMISSIS-, avvenuta il -OMISSIS-;
E) l’autogru era dotata di libretto di omologazione rilasciato dall’ISPESL e di manuale d’uso e di manutenzione, e l’ultima verifica periodica del mezzo risultava eseguita in data 8 maggio 2012, con il seguente esito: «In base a quanto rilevato ed ai risultati delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell’apparecchio di sollevamento n. -OMISSIS- di matricola: risulta adeguato» ;
F) lo stesso ricorrente nella testimonianza resa in sede penale ha riferito che il riavvolgimento della fune costituiva un’operazione normale, che il macchinario era correttamente montato, e che egli aveva già partecipato circa 10 giorni prima, alla medesima operazione;
G) i fatti sono stati puntualmente ricostruiti dalla predetta Commissione in base alla documentazione raccolta e dalle sommarie informazioni testimoniali rese dal personale coinvolto nell’infortunio;
H) in particolare la Commissione ha evidenziato nella Relazione tecnica che il Manuale d’uso e di manutenzione dell’autogru prevede la possibilità di eseguire le operazioni di riavvolgimento della fune «da terra o dalla plancia della torretta» ed ha acquisito il DVR, il quale nell’ambito della Scheda di valutazione dei rischi concernente l’utilizzo dell’autogru identifica il seguente pericolo: «Il rischio di urti/schiacciamenti si presenta inoltre durante il posizionamento degli stabilizzatori. Di norma, l’addetto alla conduzione dell’autogru dovrà effettuare l’apertura e la chiusura degli stabilizzatori dai comandi “ad uomo presente” situati lungo i lati della macchina al fine di poter accertare l’assenza di persone e/o oggetti dal raggio di azione degli stabilizzatori. Qualora l’autista effettui il posizionamento degli stabilizzatori dall’interno della cabina, dovrà essere assistito da personale a terra, il quale dovrà controllare che non si siano persone nell’area di pericolo» ;
I) la Commissione, avuto riguardo agli obblighi imposti al datore di lavoro dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, ha rilevato che i turni risultavano organizzati in modo che «in ogni turno, devono necessariamente essere presenti almeno due persone autorizzate all’uso dell’autogru. Questa decisione, presa -OMISSIS- consente di garantire un adeguato numero di persone formate all’uso del mezzo e garantisce, inoltre, che le squadre non si trovino mai in situazioni in cui per carenza di personale formato, il mezzo possa essere utilizzato da personale non autorizzato. Quel giorno -OMISSIS- quattro persone idonee all’uso di tale attrezzatura: -OMISSIS-» ;
L) quindi la Commissione ha precisato che: «i motivi della presenza del Sig. -OMISSIS- non sono legati alla carenza di personale formato, ed a maggior ragione ad una carenza organizzativa, ma ad una autonoma decisione del gruista (avvallata dalla disponibilità del -OMISSIS- -OMISSIS-) che in tale operazione non si è avvalso di un -OMISSIS- addestrato tra i presenti. Peraltro si rileva che i tre operatori a terra, autorizzati all’uso dell’autogru non interagiscono coerentemente fra loro, l’operatore della gru ed il -OMISSIS- durante la manovra. ...» ;
M) la Commissione ha poi evidenziato «l’imprevedibilità del modo di agire -OMISSIS- -OMISSIS-, che accettano di far operare sull’autogru il -OMISSIS- -OMISSIS-, il quale consapevolmente, ed a maggior ragione in virtù del grado di -OMISSIS-, si presta a svolgere operazioni non di competenza e sicuramente non di coordinamento come richiederebbe il suo grado di servizio» , precisando che «oltre alla sovrabbondanza di -OMISSIS-, sul luogo dell’incidente troviamo anche una sovrabbondanza di figure deputate al controllo del corretto svolgimento delle attività. ...» ;
N) infine la Commissione, avuto riguardo alla condotta tenuta dal ricorrente, ha stigmatizzato la sua «mancata reazione agli eventi» , osservando che: «a) il rientro degli stabilizzatori comporta un aumento dei giri del motore dell’autogru, con conseguente aumento del rumore prodotto dal mezzo, molto facilmente percepibile da chiunque sosti nei suoi pressi, b) il rientro degli stabilizzatori, soprattutto con il braccio sollevato e ruotato, comporta delle oscillazioni del mezzo, anch’esse facilmente percepibili dalle eventuali persone a bordo del mezzo ..., c) la manovra di rientro degli stabilizzatori dell’autogru ... avviene in 3 fasi seguenti: sollevamento dei pistoni, rientro degli sfili, rotazione degli stabilizzatori rientrati. Ad ogni fine corsa corrisponde un urto udibile. Inoltre, la manovra dura complessivamente 20 secondi, per cui è presumibile che il contatto dello stabilizzatore con il lavoratore infortunato sia avvenuto dopo circa 15-16 secondi dall’inizio della manovra. La variazione dei giri del motore della gru, le oscillazioni del mezzo in fase di rientro degli stabilizzatori ed il rumore prodotto dagli stabilizzatori stessi non hanno generato alcuna reazione da parte del -OMISSIS- -OMISSIS- che ha continuato nella sua attività di -OMISSIS-».

13. Quindi la Provincia ha contestato alcuni passaggi della ricostruzione dei fatti e del relativo contesto contenuta negli atti del procedimento penale e nella sentenza di assoluzione -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-.

In particolare la Provincia ha evidenziato che: A) il ricorrente ha dichiarato alla Polizia Giudiziaria di «non aver mai partecipato a corsi di formazione sull’utilizzo delle autogru né sulle operazioni di manutenzione che vengono effettuate sulle stesse in quanto non è gruista né autista» , di «aver effettuato, in passato, operazioni di sistemazione della fune sul tamburo ed in particolare di aver aiutato il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- ad eseguire lo stesso tipo di lavoro, alcuni giorni prima dell’evento» e di «non essere a conoscenza che vi fosse una valutazione del rischio sulle misure di prevenzione e protezione durante l’utilizzo e manutenzione delle autogru e non aver mai fatto corsi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro» ;
B) tali dichiarazioni sono in parte fuorvianti (le prime due) e in parte false (la terza) perché, come risulta dalla documentazione allegata alla Relazione tecnica, egli aveva frequentato un corso per diventare -OMISSIS-, nell’ambito del quale gli era stata somministrata la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, aveva altresì superato il relativo esame conclusivo, e comunque non era autorizzato all’uso e alla manutenzione dell’autogru, non faceva parte della squadra “-OMISSIS-” e possedeva una qualifica superiore rispetto a quella degli altri -OMISSIS- impegnati nelle operazioni;
C) la Polizia Giudiziaria sulla base delle false affermazioni del ricorrente conclude ravvisando «a carico del Datore di lavoro, la violazione dell’art. 37 co 1 lett. b) per non aver formato il -OMISSIS-, sui rischi specifici a cui era esposto in relazione all’attività svolta e, la violazione dell’art. 36 co 2 lett a) e c), per non averlo informato sulle disposizioni aziendali in merito alle procedure da osservare previste nella scheda di valutazione dei rischi “C01” facente parte del DVR di data 12/03/2012» ;
D) tale conclusione è però erronea, sia perché il ricorrente non faceva parte della squadra “-OMISSIS-” e, quindi, non doveva essere formato in merito ai rischi connessi all’uso dell’autogru, sia perché il ricorrente rivestiva una qualifica superiore e una formazione specifica in materia di sicurezza e, quindi non avrebbe dovuto offrire la propria collaborazione e partecipare alle operazioni di cui trattasi.

Inoltre la Provincia ha osservato che: A) secondo il giudice penale, «i fatti in contestazione sono avvenuti in una accertata situazione di assenza di un regolamento interno ai -OMISSIS- di Trento sufficientemente specifico nel regolare la situazione in oggetto» , e ciò in quanto la data del 12 marzo 2012 riportata sulla scheda C01 “Utilizzo dell’autogru” , estratta dal -OMISSIS- appariva «non certa» , sia perché l’Amministrazione avrebbe tardato a trasmettere tale scheda agli organi inquirenti, sia perché la scheda stessa era priva delle sottoscrizioni del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
B) questo rilievo è però contraddittorio in quanto «l’operazione logico-deduttiva dell’accertamento di assenza del documento presupporrebbe un’assenza materiale;
detta situazione di accertata assenza è però riferita dal Giudice ad un regolamento sufficientemente specifico;
il periodo esprime pertanto una valutazione logica di carenza non meglio precisata del documento esaminato dal Giudice, valutazione questa che parrebbe escludere una situazione di assenza».

Piuttosto, a detta della Provincia, dalla motivazione della sentenza del giudice penale risulta che: A) i -OMISSIS- hanno agito in una condizione di grave turbamento e lutto, che il preposto alla sicurezza, ossia il -OMISSIS- -OMISSIS-, non aveva coordinato l’intervento di manutenzione e la squadra aveva operato senza rispettare il corretto modus operandi , ben noto a tutti i -OMISSIS- autorizzati a lavorare sull’autogru, e che il ricorrente aveva assunto «un ruolo non del tutto proprio nell’esecuzione del riavvolgimento del cavo» ;
B) queste circostanze erano «dirimenti, nell’ambito del giudizio penale, per concludere che non fosse provata, in capo agli imputati, l’imputabilità soggettiva dell’infortunio» , ma nel presente giudizio sono «ugualmente dirimenti nel concludere che non vi è stata, da parte del -OMISSIS-, violazione degli obblighi in materia di prevenzione dei danni alla salute, sicché il danno non è imputabile all’Amministrazione, con conseguente esclusione del dovere di risarcire i danni lamentati dal ricorrente e, in ogni caso, per dimostrare un determinante concorso di colpa di quest’ultimo nella causazione dell’evento di danno, tale diminuire sensibilmente l’entità del risarcimento dovuto».

14. Quindi la Provincia, sulla scorta della ricostruzione dei fatti da essa fornita, ha concluso che non sussiste la denunciata violazione degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori, di cui agli articoli 36, comma 2, lett. a) e c), e 37, comma 1, lett. b), e comma 7, del decreto legislativo n. 81/2008, perché dagli atti di causa risulta che la squadra “-OMISSIS-” era a conoscenza del rischio di schiacciamento e del corretto modo di operare, come riportato nel Manuale d’uso e manutenzione dell’autogru e nel DVR, e ciò in quanto: A) nella sentenza del Tribunale di Trento -OMISSIS- risulta accertato che il -OMISSIS-, il -OMISSIS- e lo -OMISSIS- erano a conoscenza del fatto che l’esecuzione, da parte del gruista in torretta, dell’operazione di rientro degli stabilizzatori avrebbe richiesto di verificare, da parte di un operatore a terra, l’assenza di rischi di schiacciamento, nonché della possibilità di premere il pulsante di consenso con il quale il gruista avrebbe dovuto azionare il rientro dello stabilizzatore;
B) gli allegati alla Relazione tecnica dimostrano il -OMISSIS-, il -OMISSIS- e lo -OMISSIS- avevano frequentato fin dal 2000, ed anche nel maggio 2012, ossia tre mesi prima della verificazione dell’infortunio, specifici corsi sull’uso e sulla manutenzione dell’autogru;
C) la qualifica di -OMISSIS- è acquisita dal personale che abbia frequentato un corso di formazione comprensivo della formazione in materia di sicurezza, e sia il ricorrente sia il -OMISSIS- avevano frequentato tale corso;
D) non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio l’accertamento contenuto nella sentenza di assoluzione del -OMISSIS-, del -OMISSIS- e de-OMISSIS- perché la Provincia di Trento non era costituita nel giudizio penale;
E) neppure le sanzioni inflitte al -OMISSIS- e al -OMISSIS- rilevano in questa sede, ferme restando l’erroneità degli accertamenti contenuti negli atti di Polizia giudiziaria.

Né si configura, a detta della Provincia, la denunciata violazione, da parte del -OMISSIS-, del -OMISSIS- e de-OMISSIS-, degli obblighi di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 81/2008, e ciò in quanto: A) il Manuale d’uso e di manutenzione dell’autogru consentiva di azionare il rientro degli stabilizzatori dalla torretta e sia il caposquadra, sia gli altri operatori erano informati del fatto che, in caso di azionamento dalla torretta, la manovra avrebbe richiesto la presenza di un operatore a terra per comunicare l’assenza di impedimenti all’avvio del rientro degli stabilizzatori;
B) il -OMISSIS- aveva costituito un’apposita squadra “-OMISSIS-” , composta da un numero di -OMISSIS- sufficiente a garantire che il gruista in torretta avesse la collaborazione di un collega a terra, nonché da un -OMISSIS- chiamato a coordinare le operazioni;
C) il Giudice penale non ha ritenuto il -OMISSIS-, il -OMISSIS- e lo -OMISSIS- responsabili delle lesioni riportate dal ricorrente perché questi possedeva una qualifica superiore a quella del -OMISSIS-, idonea astrattamente a far assumere al ricorrente medesimo la posizione di preposto.

Sempre a detta della Provincia, non si configura la denunciata violazione, degli obblighi di cui all’art. 71 del decreto legislativo n. 81/2008, e ciò in quanto la presenza di un operatore che agevolasse il corretto riavvolgimento della fune era comunque necessaria, anche se fosse stato installato il verricello principale.

In definitiva, secondo la Provincia, la condotta del ricorrente è stata da sola determinante nella produzione dell’evento dannoso perché, come accertato in sede penale, egli «aveva assunto un ruolo non del tutto proprio nell’esecuzione del riavvolgimento del cavo sull’argano dell’autogru» , e ciò in quanto egli: A) era inserito nella squadra “-OMISSIS-” , e non nella squadra “-OMISSIS-” , rivestiva la qualifica di -OMISSIS- ed aveva una notevole esperienza ed anzianità lavorativa;
B) non avrebbe dovuto, quindi, offrire la propria collaborazione alla squadra “-OMISSIS-” , sia in ragione della sua impreparazione rispetto alle operazioni di manutenzione del mezzo, sia perché il -OMISSIS- aveva formulato una generica richiesta di assistenza, rivolta a più persone;
C) aveva una qualifica superiore rispetto a quella del -OMISSIS- e degli altri operatori presenti, sicché si trovava nella posizione per dettare egli stesso istruzioni operative e valutare di non essere autorizzato a svolgere mansioni di manutenzione dell’autogru;
D) non avrebbe dovuto salire sull’autogru anche perché la non sufficiente conoscenza dell’automezzo comportava che egli non riconoscesse, dal rumore del motore dall’autogru, l’avvio del rientro degli stabilizzatori nei rispettivi alloggiamenti.

15. Per il caso in cui fosse riconosciuta una qualche responsabilità a suo carico la Provincia, avuto riguardo ai danni non patrimoniali lamentati dal ricorrente, nella predetta memoria ha eccepito innanzi tutto che controparte «incorre nell’errore di duplicare ingiustamente le voci di danno richieste, chiedendo più volte ristoro a fronte del medesimo pregiudizio sofferto» , mentre una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione attribuisce al danno non patrimoniale una natura unitaria ed onnicomprensiva, affermando che «attraverso lo strumento della c.d. personalizzazione il Giudice garantisce, ove necessario, l’integrale risarcimento del danno subito dalla vittima, senza però che questo conduca alla duplicazione del risarcimento del medesimo pregiudizio». La Provincia ha poi contestato le perizie medico-legali prodotte dal ricorrente, rimettendosi alle valutazioni dell’eventuale CTU in ordine all’effettiva consistenza del danno -OMISSIS-, contestando la personalizzazione del danno relazionale e del danno -OMISSIS- in misura pari alla metà del danno -OMISSIS- e osservando che: A) il ricorrente, pur prospettando un danno -OMISSIS- compreso tra il 30% ed il 32%, pretende di vedersi riconosciuti euro 165.685,00, corrispondenti nelle Tabelle di Milano del 2021 alla cifra liquidabile con una percentuale di invalidità del 32%;
B) nonostante la richiamata giurisprudenza in materia di personalizzazione del danno, il ricorrente non ha provato la straordinaria rilevanza del danno subito, perché si è limitato a descrivere un tipo di pregiudizio che deve ritenersi compreso nei valori monetari espressi dalle tabelle e a depositare due foto relative alle attività sportive svolte, sicché «dal ricorso introduttivo non emerge nulla di particolare o di eccezionale» ;
C) non sono comunque dovute né la somma di -OMISSIS- per -OMISSIS-, perché questa voce di danno costituisce una duplicazione del danno -OMISSIS- e il ricorrente non ha dimostrato il numero totale di giorni di degenza, né la somma di euro 1.000,00 per ciascuno -OMISSIS- subiti.

16. Avuto riguardo ai danni patrimoniali lamentati dal ricorrente in ragione del passaggio da mansioni operative a mansioni non operative e alla conseguente la perdita di indennità e competenze collegate alle mansioni operative, la Provincia ha eccepito che: A) trattasi di voci e accessorie, estranee alla retribuzione fondamentale, dirette a compensare non già la prestazione lavorativa in sé considerata, ma lo svolgimento di compiti di particolare impegno e di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, corrisposte per l’effettiva durata dello svolgimento delle attività e destinate a venir meno in relazione alla cessazione delle attività medesime;
B) il dipendente non può, quindi, riporre alcun affidamento in ordine alla permanenza di tali trattamenti economici che, sotto il profilo funzionale, non hanno ragione d’essere se vengono meno i rischi che i trattamenti stessi sono diretti a indennizzare;
C) emergono comunque errori di computo nella domanda formulata dal ricorrente, come la mancata considerazione delle assenze dal lavoro risalenti agli anni -OMISSIS-, per un totale di -OMISSIS-, non collegate all’infortunio, durante le quali i trattamenti indennitari non vengono corrisposti, e quindi, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la somma spettante al ricorrente sarebbe non superiore a euro 1.551,00 per il residuo -OMISSIS- e ad euro 4.796,61 per ciascuno degli anni successivi;
D) quanto alla mancata acquisizione della qualifica di -OMISSIS-, la decorrenza della differenza economica pretesa dal ricorrente è da stabilirsi non nell’-OMISSIS- (come richiesto), bensì alla data del -OMISSIS- (come risulta dall’art. 1 dell’Accordo negoziale stralcio del 26 agosto 2020), e quindi la somma spettante al ricorrente sarebbe pari a euro 7.001,72, e non a euro 7.530,00;
E) in ogni caso che l’adibizione a mansioni non operative discende dagli accertamenti condotti dalla competente Commissione medica e dal medico competente.

17. Avuto riguardo al danno da demansionamento la Provincia ha eccepito che: A) la richiesta risarcitoria non è fondata innanzi tutto perché l’assegnazione del ricorrente a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte è dipesa da un infortunio la cui verificazione è da imputare al ricorrente stesso;
B) il ricorrente ha più volte espresso il desiderio di essere adibito alle mansioni del -OMISSIS-, ma tali mansioni sono svolte dai -OMISSIS- a rotazione e non per tutta la giornata, e quando costoro non sono presenti le mansioni stesse sono svolte da un dipendente inserito come -OMISSIS-;
C) nel pubblico impiego l’equivalenza delle mansioni deve valutarsi non alla luce del parametro costituito da quelle ultimamente svolte, come prevedeva l’art. 2103 cod. civ., bensì con riferimento a quelle previste dalla declaratoria di appartenenza, come previsto dall’art. 52, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001;
D) l’assegnazione delle mansioni al ricorrente è dipesa dalle valutazioni della competente Commissione medica, che ha escluso l’assegnazione del ricorrente a mansioni operative, ivi incluse le attività di addestramento, e del fatto che egli «ha dimostrato di non sapere e non volere acquisire le minime competenze informatiche indispensabili per lo svolgimento di qualsiasi mansione simil-impiegatizia» , come dimostra la condotta tenuta dal ricorrente medesimo nell’ambito del-OMISSIS-;
E) in ogni caso la somma richiesta dal ricorrente è frutto dell’applicazione di criteri non corretti, sia perché la somma spettante non deve superare il dieci per cento della retribuzione, deve riferirsi ai soli periodi di effettiva presenza sul lavoro e fare riferimento a quanto effettivamente percepito dal lavoratore, ossia alla retribuzione netta e non lorda, trattandosi di risarcimento danni non assoggettato a contribuzione previdenziale, sia perché da tale somma vanno dedotte tutte le somme che il ricorrente ha percepito in ragione della condizione determinata dall’evento dannoso e, quindi, la somma stessa dev’essere calcolata al netto dei contributi già ricevuti dal ricorrente per sostenere le cure svolte e, soprattutto, al netto delle indennità delle casse di previdenza e assicurative, anche a seguito di quantificazione in corso di causa da parte dell’organo deputato a elargire le indennità per le malattie e gli infortuni per causa di servizio -OMISSIS-, ossia -OMISSIS-.

18. Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento relativa alle spese già sostenute e che il ricorrente ritiene necessarie per il futuro, la Provincia ha eccepito che: A) il risarcimento eventualmente riconosciuto non può che essere limitato alle spese necessarie, oltre che provate e documentate;
B) dovrà essere il CTU, nel caso in cui venga disposta una CTU, a valutare ed esprimersi in merito alle spese da ritenersi necessarie;
C) comunque la somma indicata dal ricorrente risulta prima facie eccessiva.

19. Avuto riguardo alle richieste istruttorie formulate dal ricorrente, la Provincia ha eccepito, in via principale, che i testimoni indicati dal ricorrente sarebbero chiamati a rispondere in merito a circostanze già ampiamente provate dalla documentazione versata in atti ed ha chiesto, in via subordinata, di essere ammessa a fornire la prova contraria sui capitoli di prova indicati dal ricorrente. Inoltre la Provincia, in caso di ammissione della CTU richiesta dal ricorrente, ha chiesto: A) di poter nominare un proprio CTP;
B) di sottoporre al CTU nominato anche un quesito in ordine alla correttezza delle mansioni attribuite al ricorrente in relazione alla sua accertata idoneità lavorativa.

20. La Provincia di Trento con istanza depositata in data 14 aprile 2023 ha chiesto, previa concessione della rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., di essere autorizzata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 39 cod. proc. amm. e 106 cod. proc. civ., a chiamare in causa, quali terzi garanti, le società -OMISSIS- (già -OMISSIS-) e -OMISSIS- (già -OMISSIS-) per l’estensione, nei confronti delle medesime società, dell’efficacia dell’accertamento giudiziale sulla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.

21. Il ricorrente con memoria depositata in data 28 luglio 2023 ha replicato alle difese svolte dall’Amministrazione resistente, osservando che: A) l’assunto secondo il quale il suo coinvolgimento nelle operazioni di riavvolgimento della fune sarebbe dipeso da sua autonoma iniziativa non corrisponde al vero, come si evince dal verbale di sommarie informazioni rese dal -OMISSIS-, testimone certamente più credibile del -OMISSIS-;
B) il -OMISSIS- non gli ha impedito di collaborare alle operazioni, né gli ha ordinato di scendere dal mezzo, e ciò prova che le mansioni svolte in quel momento non erano frutto di una sua personale ed imprevedibile scelta, perché egli ha operato «sotto il controllo e nella responsabilità dei propri colleghi» , rispetto ai quali si trovava «in condizione di subordinazione, attese le specifiche competenze operative del -OMISSIS-» ;
C) l’assunto secondo il quale l’infortunio sarebbe dipeso dalla sua decisione di attardarsi a pulire le macchie d’olio è smentito dalla circostanza che è stato lo -OMISSIS- a consegnargli la carta assorbente;
D) l’operazione di controllo manuale del riavvolgimento della fune non è stata frutto di una sua iniziativa estemporanea ed imprevedibile, come dimostra il Manuale d’uso e di manutenzione dell’autogru ove «si raccomanda di controllare l’attento riavvolgimento del primo strato di fune sul tamburo in modo che il secondo strato appoggi perfettamente permettendo un avvolgimento e uno svolgimento corretto» ;
E) a riprova del fatto che il sinistro è occorso durante operazioni di ordinaria manutenzione del mezzo e, quindi, il suo comportamento non può considerarsi imprevedibile vale anche la circostanza che, come ammesso dalla Provincia, egli in precedenza aveva già collaborato ad un’analoga operazione;
F) il datore di lavoro non è responsabile solo se il danno è causato da una condotta atipica ed eccezionale del dipendente che si pone come causa esclusiva dell’evento dannoso (nel qual caso si parla di “rischio elettivo” ), ma allora la sua condotta non può essere considerata abnorme sia perché egli in precedenza aveva già partecipato alle operazioni senza che il datore di lavoro prendesse provvedimenti, sia perché nella fattispecie egli ha agito alla presenza di superiori gerarchici, che non sono intervenuti per impedire la sua condotta;
G) non corrisponde al vero che egli poteva percepire il rumore di chiusura degli stabilizzatori perché tale rumore era coperto da quello del motore dell’automezzo. Inoltre il ricorrente, tenuto conto delle sue produzioni documentali e di quelle della Provincia, ha rinunciato all’ammissione delle prove testimoniali richieste.

22. La Provincia di Trento con memoria depositata in data 28 luglio 2023 ha insistito per l’accoglimento dell’istanza depositata in data 14 aprile 2023 e, avuto riguardo alla domanda del ricorrente di ordinare l’esibizione dei documenti originali attestanti le spese sanitarie dallo stesso sostenute, ha osservato che: A) l’esibizione degli originali quale mezzo di prova non è compatibile con le forme del processo amministrativo telematico;
B) nel caso in esame il deposito degli originali non rileva ai fini del decidere perché essa non ha eccepito la falsità delle copie informatiche depositate dal ricorrente, fermo restando che, non appena possibile, gli originali potranno esser consegnati direttamente nelle mani del ricorrente medesimo.

23. Il ricorrente con memoria depositata in data 7 settembre 2023 ha eccepito la tardività dell’istanza depositata dalla Provincia in data 14 aprile 2023 ed ha rinunciato alla propria istanza di esibizione dei documenti originali attestanti le spese sanitarie sostenute.

24. La Provincia di Trento con memoria depositata in data 7 settembre 2023 ha replicato alle difese svolte dal ricorrente con la memoria depositata in data 28 luglio 2023, osservando in particolare che: A) le dichiarazioni rese dal ricorrente e dal -OMISSIS-, sono da ritenersi più attendibili rispetto a quelle del -OMISSIS-, che ha solo assistito al colloquio tra i due;
B) non corrisponde al vero che il ricorrente ha operato «sotto il controllo e nella responsabilità dei propri colleghi» , perché egli, grazie alla formazione ricevuta e alla qualifica posseduta, ben poteva comprendere che le operazioni di riavvolgimento della fune erano di competenza della squadra coordinata dal -OMISSIS- e che egli non avrebbe potuto prendervi parte;
C) le sommarie informazioni rese da-OMISSIS-, invocate dal ricorrente, confermano che l’iniziativa di rimanere sul cassone dopo il riavvolgimento della fune proveniva dal ricorrente medesimo;
D) il ricorrente afferma che il rumore degli stabilizzatori in fase di chiusura era coperto da quello del motore dell’autogru, ma tale affermazione non è suffragata da alcuna prova ed è smentita dalle risultanze istruttorie raccolte dalla Commissione tecnica.

25. Questo Tribunale con l’ordinanza collegiale 3 ottobre 2023, n. 147, ha accolto la predetta istanza formulata dalla Provincia di Trento e, per l’effetto, ha concesso il beneficio della rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm. ed ha ordinato alla Provincia di provvedere ai sensi dell’art. 51, comma 1, cod. proc. amm. a chiamare in giudizio, quali terzi garanti, le predette società assicuratrici, precisando in motivazione che le società stesse nel presente giudizio avrebbero potuto svolgere le proprie difese «solamente con riferimento alla materia del contendere come definita nell’atto introduttivo del giudizio stesso, alla quale sono estranee tutte le questioni attinenti ai rapporti interni, prettamente privatistici, derivanti dai contratti di assicurazione stipulati dalle società stesse con la Provincia».

26. La -OMISSIS- si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 14 dicembre 2023 chiedendo innanzi tutto che la sua chiamata in causa sia dichiarata inammissibile in quanto: A) avuto riguardo all’art. 32 del contratto denominato “Polizza infortuni n.-OMISSIS-” , stipulato dalla Provincia con -OMISSIS- in data 9 dicembre 2010, l’obbligazione indennitaria della compagnia non è ancora divenuta esigibile;
B) la predetta polizza si configura come un contratto di assicurazione per conto di chi spetta e, quindi, spettava al ricorrente, quale beneficiario dei diritti nascenti dal contratto, e non alla Provincia, convenire in giudizio la compagnia;
C) la sua chiamata in causa è comunque tardiva alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1468 del 2013 e comunque la Provincia non ha spiegato perché l’errore dalla stessa commesso sarebbe scusabile. In via subordinata -OMISSIS- ha chiesto il rigetto del ricorso, facendo proprie le difese della Provincia sia in ordine all’ an debeatur , sia in ordine al quantum debeatur.

27. La -OMISSIS- si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 19 dicembre 2023 chiedendo innanzi tutto che la sua chiamata in causa sia dichiarata inammissibile perché l’infortunio del ricorrente non rientra nella copertura assicurativa di cui al contratto denominato “Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e dipendenti della Provincia autonoma di Trento n. 2134/001559” , ma è piuttosto riconducibile alla copertura RCA perché trattasi di un sinistro avvenuto durante le operazioni di manovra dell’autogru, che rientrano nella nozione di circolazione stradale di cui all’art. 2054 cod. civ..

In via subordinata -OMISSIS- ha chiesto il rigetto del ricorso, facendo proprie le difese della Provincia di Trento sia in ordine all’ an debeatur , sia in ordine al quantum debeatur , ed ha dedotto che un eventuale risarcimento in favore del ricorrente dovrà essere quantificato tenendo conto delle somme allo stesso spettanti: A) in base alla polizza infortuni stipulata dalla Provincia con -OMISSIS-;
B) a titolo di equo indennizzo, a seguito del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta;
C) a titolo di indennizzo e/o di prestazione assistenziale erogata o ancora da erogare da parte di enti pubblici ovvero da assicurazioni private, anche perché risulta che per il sinistro oggetto del presente giudizio il ricorrente abbia usufruito di un’assicurazione facoltativa individuale stipulata con -OMISSIS-, con liquidazione definita già in data -OMISSIS-.

28. Il ricorrente con memoria depositata in data 4 marzo 2024 ha insistito per l’accoglimento del ricorso osservando: A) quanto alle difese svolte dal-OMISSIS-, che l’infortunio di cui trattasi è pacificamente avvenuto durante le operazioni di manutenzioni dell’autogru, e non mentre l’automezzo stava circolando o era impiegato in azioni di soccorso su strada, e che dalla polizza stipulata con -OMISSIS- si evince il riconoscimento di un indennizzo ulteriore rispetto alla pretesa azionata nel presente giudizio, ma con l’espressa previsione della rinuncia, da parte della predetta compagnia al diritto di surrogazione nei confronti del responsabile del sinistro, sicché secondo la giurisprudenza della Cassazione, non essendo previsto un meccanismo di surroga o di rivalsa, l’indennizzo che egli ha incassato (pari a euro 9.296,00) non dovrà essere defalcato dal risarcimento attribuito all’esito del presente giudizio;
B) quanto alle difese svolte dal-OMISSIS-, che ogni dinamica relativa a meccanismi di manleva assicurativa è estranea alle domande che egli ha formulato nei confronti della Provincia.

29. La Provincia di Trento con memoria depositata in data 4 marzo 2024 ha replicato alle difese svolte dai terzi garanti osservando: A) quanto alle difese del-OMISSIS-, che l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della Provincia stessa, rispetto alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice, è smentita dalla previsione dell’art. 1917, comma 4, cod. civ., e che l’eccezione di tardività della chiamata in causa è smentita da quanto affermato da questo Tribunale nell’ordinanza n. -OMISSIS-;
B) quanto alle difese del-OMISSIS-, che l’autorizzazione alla chiamata del terzo contenuta nella predetta ordinanza n. -OMISSIS- non consente di formulare una domanda di condanna alla manleva, ma solo di chiamare le due garanti al fine di estendere alle stesse l’efficacia di giudicato dell’eventuale sentenza di condanna e, quindi, le difese della predetta compagnia esorbitano dal perimetro del petitum dedotto nel presente giudizio. Inoltre la Provincia, avuto riguardo alla censura formulata dal ricorrente in ordine alla disparità di trattamento, rispetto ad altri -OMISSIS- infortunati, nella concessione dell’orario di lavoro, ha eccepito che solo il personale assegnato ad attività operativa beneficia dell’orario di lavoro organizzato per turni.

30. La -OMISSIS- con memoria depositata in data 13 marzo 2024 ha replicato: A) alle difese svolte dal ricorrente con la memoria depositata in data 4 marzo 2024, osservando che, secondo la giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, l’assicurato non può pretendere dal terzo responsabile e dall’assicuratore indennizzi eccedenti i danni che il suo patrimonio ha subito;
B) alle difese svolte dalla Provincia con la memoria depositata in data 4 marzo 2024, richiamando l’ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS-.

31. Il ricorrente con memoria depositata in data 14 marzo 2024 ha replicato alle difese svolte dalla Provincia di Trento con la memoria depositata in data 4 marzo 2024, precisando che egli non ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla discriminazione subita rispetto ad altri lavoratori.

32. La Provincia di Trento con memoria depositata in data 14 marzo 2024, oltre ad insistere per la reiezione della domanda risarcitoria, per il caso in cui essa fosse ritenuta responsabile dei danni subiti dal ricorrente ha insistito altresì affinché il Tribunale accerti il concorso di colpa del ricorrente nella produzione dell’evento dannoso.

33. Alla pubblica udienza del 4 aprile 2024 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, avuto riguardo alle difese svolte in giudizio dalle -OMISSIS- e -OMISSIS-, giova ribadire che questo Tribunale con l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, previa concessione del beneficio della rimessione in termini, ha ordinato alla Provincia di provvedere a chiamare in causa, quali terzi garanti, le predette società assicuratrici, precisando in motivazione che le società stesse nel presente giudizio avrebbero potuto svolgere le proprie difese «solamente con riferimento alla materia del contendere come definita nell’atto introduttivo del giudizio stesso, alla quale sono estranee tutte le questioni attinenti ai rapporti interni, prettamente privatistici, derivanti dai contratti di assicurazione stipulati dalle società stesse con la Provincia».

Ne consegue che, allo stato, esulano dal thema decidendum di competenza di questo Tribunale: A) sia l’eccezione di tardività della chiamata in causa, sollevata dal-OMISSIS- con la memoria depositata in data 14 dicembre 2023, così come le ulteriori eccezioni sollevate dalla medesima società in ragione del suo rapporto negoziale con la Provincia;
B) sia l’eccezione sollevata dal-OMISSIS- con memoria depositata in data 19 dicembre 2023 in ragione del suo rapporto negoziale con la Provincia.

2. Giova poi evidenziare che il ricorrente ha rinunciato non solo alla domanda di esibizione dei documenti originali attestanti le spese sanitarie dallo stesso sostenute, ma anche alla prova per testimoni, sicché viene meno anche la domanda della Provincia di Trento di essere ammessa a fornire la prova contraria sui capitoli di prova indicati dal ricorrente.

3. Passando all’esame della domanda risarcitoria, il Collegio osserva che la Provincia di Trento - oltre a contestare che l’infortunio sia dipeso dalla violazione, ad essa imputabile, di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro - si è difesa sostenendo che, tenuto conto della qualifica rivestita dal ricorrente e del dovere di collaborazione al rispetto delle norme di sicurezza che incombe su ogni lavoratore, comunque si configura un concorso di colpa del ricorrente medesimo. Difatti, a detta della Provincia, il ricorrente ha intrapreso un’attività pericolosa in contrasto con le disposizioni organizzative del datore di lavoro perché, non essendo autorizzato a curare la manutenzione dell’autogru, avrebbe dovuto evitare di trovarsi nella situazione che ha causato l’infortunio e, invece, ha consapevolmente posto in essere un’attività non rientrante nelle mansioni affidategli. Dunque, sempre a detta della Provincia, seppure questo Tribunale ritenesse sussistente un inadempimento del datore di lavoro agli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni, comunque la condotta colposa del ricorrente sarebbe idonea a determinare una diminuzione del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., essendo «evidente la rilevanza del contributo causale nella determinazione dell’evento da parte dello stesso ricorrente».

A fronte di tali assunti difensivi deve porsi in rilievo che: A) secondo l’art. 2104 cod. civ., “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta ...” ;
B) secondo l’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Inoltre la giurisprudenza ha da tempo precisato (cfr., in particolare, Cassazione penale, Sez. IV, 5 maggio 2015, n. 41486) quanto segue: «É pur vero che il sistema della normativa antinfortunistica, si è lentamente trasformato da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, normativamente affermato dal Testo Unico della sicurezza: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ma ciò non ha escluso, per la giurisprudenza di questa Corte, che permane la responsabilità del datore di lavoro, laddove la carenza dei dispositivi di sicurezza, o anche la mancata adozione degli stessi da parte del lavoratore, non può certo essere sostituita dall’affidamento sul comportamento prudente e diligente di quest’ultimo. In giurisprudenza, dal principio “dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore” (che si rifà spesso all’art. 2087 c.c.), si è giunti - a seguito dell’introduzione del D. Lgs. n. 626 del 1994, e, poi del T.U. 81/2008 - al ricorso del concetto di “area di rischio” ... che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva. Strettamente connessa all’area di rischio che l’imprenditore è tenuto a dichiarare (c.d. DVR), si sono individuati i criteri che consentissero di stabilire se la condotta del lavoratore dovesse risultare appartenente o estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza. Si è dunque affermato il concetto di comportamento “esorbitante”, diverso da quello “abnorme” del lavoratore. Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall’ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell’ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello, abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a che vedere con l’attività svolta. La recente normativa (T.U. 2008/81) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia. Le tendenze giurisprudenziali si dirigono anch’esse verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (c.d. “principio di autoresponsabilità” del lavoratore). In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni e si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale. Il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore».

Peraltro non si registra un’unanimità di vedute in ordine al c.d. concorso di colpa del lavoratore. Difatti, secondo parte della giurisprudenza (cfr., in particolare, Cassazione civile, Sez. lav., 21 settembre 2021, n. 25597), «... 18. L’obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro, e che trova fondamento nell’art. 32 Cost., oltre che nell’art. 31 della c.d. Carta di Nizza, ove si prevede che “ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose”, è declinato attraverso specifiche disposizioni di legge (tra cui il D.Lgs. n. 81 del 2008) e attraverso la norma di chiusura dettata dall’art. 2087 c.c., così che è imposto al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore, in base all’esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio, sia pure, come è stato precisato, in relazione ad obblighi di comportamento concretamente individuati (v. in tal senso, Cass. n. 30679 del 2019;
n. 14066 del 2019;
n. 12863 del 2004). 19. La mancata attuazione delle misure di prevenzione, specificamente previste da norme di legge oppure esigibili nel caso concreto in base alle regole di prudenza, perizia e diligenza, e idonee ad impedire l’evento lesivo oppure a ridurne le conseguenze, fonda la responsabilità datoriale per il caso di infortunio occorso al lavoratore. 20. Si è ulteriormente precisato che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza. 21. La dimensione dell’obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro comporta che questi sia tenuto a proteggere l’incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell’esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea (v. Cass. n. 16026 del 2018;
n. 798 del 2017;
n. 27127 del 2013;
n. 4075 del 2004). 22. Con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente (v. Cass. n. 2209 del 2016). 23. In tale cornice, l’eventuale condotta colposa del lavoratore non può avere alcun effetto esimente per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni o per la mancata adozione delle misure necessarie a tutela della salute psicofisica dei lavoratori. 24. L’eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l’imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso (v. Cass. n. 30679 del 2019). 25. Questa Corte ha escluso la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 (al di fuori dei casi cd. di rischio elettivo), quando risulti che il datore di lavoro abbia omesso di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si è verificato l’infortunio, o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell’infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante (Cass. n. 8988 del 2020). Si è, in particolare, escluso il concorso di colpa del lavoratore ove l’infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza (v. Cass. n. 8988 del 2020 cit.;
n. 12538 del 2019). 26. Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’affermazione secondo cui la condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (v. Cass. 4075 del 2004), cioè quando la condotta del lavoratore, del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell’evento (v. Cass. n. 3786 del 2009). 27. Si è parlato, in proposito, di “rischio elettivo”, intendendosi una condotta personalissima del lavoratore, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell’evento, interrompendo il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (v. Cass. n. 3763 del 2021;
n. 7649 del 2019;
n. 16026 del 2018;
n. 798 del 2017;
n. 7313 del 2016;
n. 28786 del 2014;
n. 12779 del 2012;
n. 21694 del 2011). 28. In relazione al precetto stabilito dall’art. 2087 c.c., la responsabilità del datore di lavoro, nel caso di danno alla salute subito dal lavoratore, è quindi esclusa se il danno è provocato da una condotta di quest’ultimo del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute in modo da porsi come causa esclusiva dell’evento dannoso (Cass. n. 7127 del 2007). 29. Sul tema della distribuzione dell’onere probatorio, si è costantemente affermato che, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. - la quale non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente (Cass. n. 3786 del 2009). 30. Più esattamente, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra questo ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione di cui all’art. 1218 c.c.. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore;
viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall’art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l’assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione (Cass. n. 10319 del 2017;
n. 14467 del 2017;
n. 34 del 2016;
n. 16003 del 2007)».

A fronte di tale orientamento, secondo altra parte della giurisprudenza (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. VI, 26 novembre 2021, n. 36865), «6. non può ... escludersi che il comportamento colposo del lavoratore, autonomamente intrapreso ma non tale da non integrare gli estremi del rischio elettivo, possa determinare un concorso di colpa, da regolare ai sensi dell’art. 1227 c.c. (così Cass. n. 30679 del 2019;
conf. Cass. n. 1994 del 2012, Cass. n. 9817 del 2008, Cass. n. 7328 del 2004;
e, in ambito previdenziale e di regresso, Cass. n. 21563 del 2018;
Cass. n. 17917 del 2017;
Cass. n. 2350 del 2010) allorquando l’evento dannoso non possa dirsi frutto dell’incidenza causale decisiva del solo inadempimento datoriale, ma derivi dalla indissolubile coesistenza di comportamenti colposi di ambo le parti del rapporto di lavoro;

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