TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-04-12, n. 202400056
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Testo completo
Pubblicato il 12/04/2024
N. 00056/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, L C e S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S A e M E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, con l’avvocato S A, negli uffici dell’Avvocatura della Provincia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Tito Boscarolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Martin Mairhofer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi degli articoli 2087 e 2049 cod. civ., a risarcire il ricorrente dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all’infortunio occorso il -OMISSIS-, verificatosi per responsabilità addebitabile esclusivamente al datore di lavoro, anche in conseguenza della condotta colposa dei suoi dipendenti, danni da quantificarsi nella misura complessiva di euro 616.081,01, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalle singole scadenze del dovuto al saldo effettivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e delle società -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS-, ha riproposto innanzi a questo Tribunale la domanda risarcitoria in epigrafe indicata a seguito della sentenza n. -OMISSIS-, con la quale il Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, ha negato la propria giurisdizione trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego non privatizzato.
2. Avuto riguardo alla dinamica dell’infortunio occorso il -OMISSIS- il ricorrente ha rappresentato che: A) nel piazzale interno -OMISSIS- egli è stato coinvolto nelle operazioni di srotolamento e riavvolgimento della fune di un’autogru, che si era accavallata sul relativo tamburo; B) come testimoniato dal -OMISSIS- nel giudizio penale che ha preceduto il giudizio innanzi al giudice del lavoro, la fune non si riavvolgeva bene perché non funzionava il verricello principale all’autogru e, quindi, occorreva operare col secondo verricello; C) per poter eseguire correttamente le operazioni di srotolamento e riavvolgimento della fune era prassi (e si era già verificato più volte, sotto il controllo del -OMISSIS-) che uno degli addetti salisse sul passaruota anteriore destro dell’autogru ed agevolasse con un martello l’allineamento della fune nelle spire del tamburo; D) ciò è accaduto anche nel caso in esame, perché egli ha partecipato alle operazioni su richiesta e alla presenza del -OMISSIS-, nonché degli altri colleghi -OMISSIS- e -OMISSIS- e del -OMISSIS- (capoturno e vice-responsabile dell’autorimessa, come tale preposto al controllo delle operazioni ed all’individuazione e gestione del personale nei servizi tecnici relativi all’autorimessa, come-OMISSIS- a firma del -OMISSIS-); E) lo spazio sopra il passaruota costituisce anche l’alloggiamento di uno dei quattro bracci stabilizzatori dell’autogru, quando lo si richiude, ragion per cui occorre verificare l’avvenuta discesa di eventuali operatori dall’automezzo prima di far rientrare gli stabilizzatori nei relativi alloggiamenti; F) secondo quanto dichiarato nel processo penale dal-OMISSIS-, e come previsto dalla Scheda di valutazione dei rischi facente parte del Documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR), allegata alla Relazione tecnica relativa all’infortunio redatta dall’apposita Commissione -OMISSIS- (di seguito Relazione tecnica), l’operatore addetto alla manovra di rientro degli stabilizzatori, per verificare l’assenza di operatori in posizione di pericolo, deve operare con i comandi da terra, anziché dall’interno della torretta (com’è invece avvenuto nel caso in esame), dalla quale non si vedono gli alloggiamenti degli stabilizzatori; G) com’è stato accertato dalla Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, egli non è stato informato del contenuto della Scheda di valutazione dei rischi, così come non sono stati adeguatamente informati i colleghi -OMISSIS-; H) durante le operazioni di srotolamento e riavvolgimento della fune egli ha rinvenuto delle macchie d’olio sul cassone dell’autogru, a fianco del passaruota, ed ha quindi provveduto a pulirle con della carta assorbente fornitagli da-OMISSIS-; I) ultimato il riavvolgimento della fune, né il -OMISSIS-, che si era allontanato dal piazzale, né i colleghi -OMISSIS-, che erano presenti sul posto e potevano vedere il mezzo, hanno segnalato al -OMISSIS- che egli era ancora sul passaruota, intento a pulire le macchie d’olio; L) per tale ragione il -OMISSIS-, che dalla torretta non poteva avvedersi della presenza di un operatore sul mezzo, ha iniziato la chiusura dello stabilizzatore anteriore destro, che rientrando nel suo alloggiamento gli ha -OMISSIS-
3. Il ricorrente ha poi rimarcato che, come risulta dalla documentazione versata in atti, nello svolgimento delle operazioni di srotolamento e riavvolgimento della fune sono state violate le seguenti norme precauzionali, la cui osservanza avrebbe impedito il verificarsi dell’infortunio: A) il -OMISSIS- non ha manovrato l’autogru con i comandi posti a terra, bensì con quelli posti nella torretta; B) i colleghi -OMISSIS-, così come il -OMISSIS- - che prima della chiusura degli stabilizzatori si è allontanato dal piazzale, dando solo con un cenno al -OMISSIS- il segnale dell’avvenuto riavvolgimento della fune - non hanno effettuato per tutta la durata delle operazioni il controllo della chiusura degli stabilizzatori, in modo da evitare che essa avvenisse mentre egli era ancora sul mezzo; C) il -OMISSIS-, pur avvedutosi che egli era sull’automezzo, non ha controllato personalmente le operazioni sino al termine delle stesse, né ha dato al -OMISSIS- e a-OMISSIS- istruzioni per effettuare tale controllo; D) il -OMISSIS- non gli ha impedito di salire sul passaruota per agevolare le operazioni di riavvolgimento della fune; E) non funzionava il verricello principale, che avrebbe reso non necessario salire sul passaruota per agevolare il riavvolgimento della fune; F) non è stata verificata l’efficienza dei comandi e dei dispositivi prima dell’utilizzo del mezzo, né è stata segnalato il mancato funzionamento del verricello principale, come invece previsto dalla Scheda di valutazione dei rischi; G) il datore di lavoro (-OMISSIS-) non ha eseguito i controlli periodici, né gli interventi di controllo straordinari dell’autogru, previsti dall’art. 71 del decreto legislativo n. 81/2008, come dimostra il mancato accertamento del difetto del verricello principale; H) il datore di lavoro non ha adottato misure appropriate per dare ai lavoratori del -OMISSIS- un’adeguata formazione e specifiche informazioni sui rischi connessi alle operazioni di cui trattasi, come dimostrano sia la nota del -OMISSIS-, da cui risulta che un cospicuo numero di capisquadra e capireparto aveva sollecitato la Provincia ad avviare corsi di formazione permanente, sia la circostanza che -OMISSIS-, e il -OMISSIS- sono stati sanzionati in via amministrativa.
4. Avuto riguardo agli esiti del processo penale seguito all’infortunio, il ricorrente ha rappresentato che: A) il -OMISSIS- ha chiesto il patteggiamento e gli è stata applicata dal Tribunale di Trento (con la sentenza -OMISSIS-) la pena di euro 400,00 di multa perché, «pur non potendo avere visione totale degli spazi di manovra, procedeva al sollevamento degli stabilizzatori del mezzo, provocando lo schiacciamento del -OMISSIS- tra uno degli stabilizzatori ed il cassone metallico del mezzo» ; B) il -OMISSIS-, il -OMISSIS- e lo -OMISSIS- - rinviati a giudizio, il primo perché, nonostante il proprio ruolo di preposto, lasciava il piazzale prima del termine delle operazioni e gli altri due perché, pur impegnati a seguire le operazioni, non segnalavano la presenza di un operatore sul mezzo - sono stati assolti dal Tribunale di Trento (con la sentenza -OMISSIS-) ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., anche se in tale sentenza sono stati accertati sia «il mancato controllo e coordinamento dello schema operativo idoneo a realizzare tali operazioni da parte di un responsabile» , sia la «sostanziale assenza o grave carenza, di formazione e comunicazione, da parte del -OMISSIS- agli imputati ed alla stessa-OMISSIS- in materia di regole e procedura di sicurezza nell’eseguire le citate operazioni» ; C) egli non si è costituito parte civile nel processo penale e, quindi, non può essergli opposta la predetta sentenza di assoluzione, fermo restando il -OMISSIS-, avendo chiesto il patteggiamento, ha ammesso la propria colpevolezza, «il che già costituisce elemento di prova, nel giudizio risarcitorio, della responsabilità-OMISSIS- in conseguenza dell’operato