TAR Parma, sez. I, sentenza 2021-03-01, n. 202100059
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00059/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da
Laterlite S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C V, B M, G C, F T, con domicilio eletto presso lo studio B M in Parma, borgo Antini 3;
contro
Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G F, M E B, con domicilio eletto presso lo studio Emila-Romagna Arpae Agenzia Regionale in Parma, p.zza della Pace 1;
Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Provincia di Parma, Comune di Solignano, Asl 102 - Parma, Asl 102 - Parma - Distretto Valli Taro e Ceno, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale, Comune di Solignano - Sportello Unico per le Attività Produttive, Sportello Unico per le Attività Produttive Bassa Val Taro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione dirigenziale Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, DET-AMB-2016-5064 del 16 dicembre 2016, comunicata alla società ricorrente in data 30 dicembre 2016, avente ad oggetto l’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata con atto SUAP n. 41/2013 (atto della Provincia di Parma n. 1588/2013) e s.m.i.;
- di tutti gli atti del relativo procedimento, presupposti e consequenziali, e segnatamente dei verbali delle conferenze di servizi del 29 settembre 2015, del 20 novembre 2015, del 15 dicembre 2015 e del 21 settembre 2016 e relativi allegati, della determinazione dirigenziale n. 2750/2015 del 22 dicembre 2015 della Provincia di Parma, del parere dell’Arpae prot. PGPR/2016/19723 del 24 novembre 2016, nelle parti relative ai limiti di Cloro, di sostanze organiche alogenate, di Fluoro e di Fluoruri presenti negli oli e nelle miscele oleose nonché nelle parti espressamente impugnate nel ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 il dott. M B e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Laterlite S.p.A., odierna ricorrente, produce argilla espansa all’interno dello stabilimento situato nel Comune di Solignano, Frazione di Rubbiano, stabilimento avviato alla produzione sin dal 1965.
In particolare, la predetta attività è svolta in virtù di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata originariamente dalla Provincia di Parma con determinazione dirigenziale n. 3545 del 23/10/2007.
L’AIA del 2007 è stata successivamente integrata e modificata nell’anno 2013 per l’esercizio di attività ausiliarie al processo produttivo ed, in particolare, delle attività di cui al punto 5.1, All. I, D.Lgs. 59/05, relativa allo smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi (nella specie, oli usati) con capacità di oltre 10 Mg al giorno.
Nel corso dell’anno 2016 l’autorizzazione rilasciata con il citato provvedimento del 10 luglio 2013 n.1588 è stata quindi oggetto di ulteriore aggiornamento ad esito di un nuovo procedimento, gestito da Arpae attraverso il modulo della Conferenza di Servizi alla quale la società odierna ricorrente ha preso parte mediante l’utilizzo degli strumenti partecipativi previsti dalla legge n. 241/1990.
Con l’atto conclusivo del procedimento, ossia la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5064 del 16 dicembre 2016, di cui in epigrafe, l’AIA del 10 luglio 2013 è stata aggiornata ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 da parte della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna.
Avverso tale provvedimento, nonché gli altri indicati in epigrafe, la società Laterlite S.p.A. ha proposto Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, depositato in data 28 aprile 2017 presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, in data 9 maggio 2017, presso il Consiglio di Stato.
Arpae ha notificato all’odierna ricorrente atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, in data 22 giugno 2017 nel domicilio eletto da Laterlite e in data 19 giugno 2017 presso la sede della medesima, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Con parere n. 1562 del 21 giugno 2017, il Consiglio di Stato ha, pertanto, dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale, dichiarando la relativa domanda cautelare assorbita.
Preso atto di tale opposizione, la società odierna ricorrente ha conseguentemente depositato, in data 9 agosto 2017, il ricorso presso questo Tribunale, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti di cui in epigrafe, previa sospensione dei medesimi, deducendo i seguenti motivi:
1) Errata applicazione del D.M. n. 392/1996 e del D.M. n. 124/2000. Violazione dell’art. 237-sexies, dell’art. 237-octies e dell’art. 237-decies del TUA. Eccesso di potere per illogicità, sproporzione e difetto di motivazione. Violazione del principio di precauzione;
2) Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, per contraddittorietà e per illogicità;
3) Errata applicazione del D.M. n. 392/1996 e del D.M. n. 124/2000. Violazione dell’art. 237-sexies e dell’art. 237-octies del TUA. Eccesso di potere per difetto di motivazione, istruttoria, contraddittorietà e illogicità.
Si è costituita in giudizio, in data 25 agosto 2017, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, chiedendo il rigetto del ricorso con corposa memoria.
Con nota depositata in data 25 agosto 2017, parte ricorrente ha dato atto di rinunciare alla richiesta misura cautelare e questo Tribunale, con ordinanza n. 107/2017, ha preso atto di tale rinuncia.
Con nota depositata in data 29 aprile 2020, parte ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica, già fissata per il 20 maggio 2020, chiedendo altresì la rimessione in termini per il deposito di ulteriori documenti, e, conseguentemente, alla predetta udienza pubblica del 20 maggio 2020 la causa è stata rinviata a data da destinarsi.
Successivamente, parte ricorrente ha depositato nuovi documenti in data 23 settembre 2020 e relativa memoria in data 28 settembre 2020.
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna ha depositato note d’udienza in data 6 ottobre 2020, eccependo la tardività della produzione documentale di parte ricorrente nonché della memoria presentata, insistendo per la reiezione del ricorso.
Infine, all’udienza pubblica del 14 ottobre 2020, su istanza di parte la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - In via preliminare, con riferimento alla documentazione presentata da parte ricorrente in data 23 settembre 2020 ed alla memoria presentata dalla medesima parte in data 28 settembre 2020, il Collegio prende atto dell’eccezione di tardività formulata dall’Arpae Emilia-Romagna in data 6 ottobre, eccezione con cui parte resistente ha rilevato come la predetta produzione finale (documenti e memoria) sia, con ogni evidenza, tardiva.
1. - Premesso quanto sopra con riferimento alla tardività dell’ultima produzione di parte ricorrente, il Collegio può passare all’esame del ricorso e, al riguardo, osserva che lo stesso è infondato nel merito e va respinto.
2.1. - Col primo motivo di ricorso, parte ricorrente censura il provvedimento del 16 dicembre 2016, nonchè gli altri di cui in epigrafe, con cui l’Arpae Emilia-Romagna ha aggiornato l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con atto n. 41/2013, con riferimento ad alcune precise disposizioni contenute nel predetto aggiornamento.
2.1.1. - In particolare, secondo parte ricorrente i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi nelle parti in cui “stabiliscono per il Cloro (sia per gli oli, sia per le miscele e tanto in ingresso allo Stabilimento quanto in alimentazione al forno) il limite ingiustificatamente restrittivo dello 0,6%; stabiliscono per il Fluoro e per i Fluoruri un illegittimo contenuto massimo, quantificato in 20 mg/kg (0,002 %) per gli oli e le miscele in ingresso allo stabilimento e in “tracce” per le miscele in alimentazione al forno; prescrivono un potere calorifico inferiore di almeno 30 MJ/kg non solo per gli oli (come è pacifico) ma anche per le miscele degli oli esausti, per la fase oleosa delle emulsioni e per la fase acquosa delle emulsioni ed, infine, prescrivono i limiti di contenuto massimo per il Cloro e le sostanze organiche alogenate non solo in ingresso allo Stabilimento (il che non si contesta) ma anche in alimentazione al forno.” .
2.1.2. - Le sopra elencate prescrizioni sarebbero illegittime in quanto, con riferimento ai primi tre profili, “la fissazione di tali limiti (dello 0,6% di Cloro e di 20 mg/Kg per Fluoro e per i Fluoruri, nonché il potere calorifico minimo di 30 MJ per le miscele ed emulsioni) discende, negli atti impugnati, dall’applicazione del D.M. 124/2000 e del D.M. 392/1996.”