TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-11-30, n. 202317987
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 17987/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05140/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5140 del 2023, proposto da
SOCIETÀ AGRICOLA -OMISSIS- S.S., in persona della Sig.ra -OMISSIS-, nella sua qualità di socio con rappresentanza legale, nonché in proprio dalla sig.ra -OMISSIS- la quale agisce per sé medesima nonché unitamente ai sig.ri-OMISSIS-
quali eredi del defunto sig. -OMISSIS-
, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento AGEA - UCC - Prot. Uscita -OMISSIS- del 16 gennaio 2023 con il quale AGEA ha comunicato la decadenza dei contributi erogati alla società ricorrente in riferimento alla domanda della misura 13 di sviluppo rurale per l'anno 2021 -OMISSIS- ed intimato il pagamento della complessiva somma di € 7.878,78 maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale nel caso di inottemperanza sia alla società che ai soci quali obbligati in solido;
- del provvedimento di iscrizione del debito all'interno del registro debitori sia della società che autonomamente anche nei confronti dei soci;
- di qualunque atto presupposto connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato;
nonché per l'annullamento
- del provvedimento, ancorché non conosciuto e non comunicato e comunque implicito, con il quale l'AGEA ha rigettato e/o dichiarato non ammissibile la domanda di pagamento dei premi per la domanda unica n.-OMISSIS- per l'anno 2021;
- del provvedimento ancorché non conosciuto e non comunicato con il quale l'AGEA ha rigettato la domanda di PSR Miura 10.1. per l'anno 2021 -OMISSIS-;
- di qualunque atto presupposto connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il ricorso in epigrafe la SOCIETÀ AGRICOLA -OMISSIS- – premesso di essere una piccola azienda agricola con -OMISSIS- che dedica la propria attività al pascolo di animali ovini e caprini - ha esposto di avere presentato all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA):
- la “Domanda Unica di pagamento per l’anno 2021” ai sensi del Reg. CE 1306/2013 e del Reg. CE 1307/2013 con cui chiedeva il riconoscimento dei seguenti aiuti: i) regime di pagamento di base di cui agli artt. 21 e 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013;ii) contributo per lo svolgimento pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (cd. greening ) di cui agli artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013.
- inoltre sempre per l’anno 2021 la ricorrente presentava altresì Domande di aiuto nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) di cui al Reg. CE 1305/2013 – PSR Misura 13 e 10 (all.to 3 e 4).
La Domande venivano rubricate rispettivamente ai numeri -OMISSIS-.
L’Azienda Agricola -OMISSIS- ha dichiarato superfici ammissibili a premio pari a 395,04 ettari ubicate nel territorio del Comune di -OMISSIS- e destinate a prati permanenti, ai sensi dell’art. 4, lett. h), del Regolamento UE n. 1307/2013, e tali superfici sono state regolarmente inserite nel c.d. fascicolo aziendale.
Occorre precisare che l’Azienda Agricola -OMISSIS- aveva in uso tali superfici in virtù di due contratti di associazione temporanea di imprese (di seguito ATI), sottoscritti dall’Azienda stessa nel marzo 2021 in qualità di mandante, e in particolare:
- quello relativo alla ATI avente come mandataria l’Azienda Agricola -OMISSIS- dei F.lli -OMISSIS- s.s. (di seguito denominata ATI -OMISSIS-), risultata aggiudicataria dei lotti 5 e 6 di cui alla gara per l’affidamento di concessioni demaniali per la stagione pascoliva 2021/2022, indetta dal comune di -OMISSIS- con deliberazione di Giunta del marzo 2021;
- e quello relativo alla ATI avente come mandataria l’Azienda Agricola di -OMISSIS-), a sua volta risultata aggiudicataria del lotto 7.
I contratti di concessione, aventi efficacia dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2022, prevedevano un diritto di pascolo limitato al periodo dal 20 giugno al 15 novembre 2021.
In ragione di ciò la ricorrente ha quindi utilizzato il pascolo in questione mediante animali da essa direttamente detenuti ovvero da altri di cui era responsabile, raggiungendo tutti gli impegni previsti dalla Comunità Europea per il pagamento dei premi in questione;in riferimento a tali domande la società ricorrente ha ricevuto alcuni anticipi e nella specie in data 6 ottobre 2021 ed in data 23 dicembre 2021 venivano versati sue acconti di € 7.878,78 e di € 5.537,48 rispettivamente per la Domanda PSR Misura 13 e per la Domanda Unica. Nulla, invece, veniva liquidato in riferimento alla domanda PSR misura 10.
Tuttavia in data 17 marzo 2022 il Comune di -OMISSIS- con le note prot.-OMISSIS- ha comunicato l’intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di concessione relativi ai lotti 5 e 6, stipulati con la ATI -OMISSIS- per la stagione 2021/2022, e con la nota -OMISSIS- ha comunicato la risoluzione di diritto del contratto di concessione relativo al lotto 7, stipulato con la ATI -OMISSIS- per la stagione 2021/2022 (nella quale la società agricola -OMISSIS- dei F.lli -OMISSIS- s.s. aveva il ruolo di semplice mandante).
Tali comunicazioni hanno fatto seguito alla determinazione n. 52 del 16 marzo 2022, con cui lo stesso Comune di -OMISSIS- ha preso atto della risoluzione di diritto dei predetti contratti di concessione, ai sensi degli articoli 91, 92 e 94 del decreto legislativo n. 159/2011 e delle disposizioni degli articoli 7 e 8 dei medesimi contratti, a causa dell’interdittiva antimafia di cui alla nota della Prefettura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- in data 10 marzo 2022, adottata nei confronti dell’Azienda Agricola -OMISSIS-.
In ragione di quanto precede la ATI -OMISSIS- ha sottoscritto in data 13 maggio 2022 un atto modificativo della compagine associativa, sostituendo l’Azienda Agricola -OMISSIS-, colpita dal provvedimento interdittivo, con la società agricola -OMISSIS- di-OMISSIS-.
Analogamente l’ATI -OMISSIS- con atto sottoscritto in data 13 maggio 2022 ha modificato la compagine associativa escludendo l’Azienda Agricola -OMISSIS- (mandante).
Pertanto con riferimento ai lotti 5 e 6 è stato trasmesso al Comune di -OMISSIS- l’atto di sostituzione dell’Azienda Agricola -OMISSIS-, mandataria dell’ATI -OMISSIS-, così come con riferimento al lotto 7 è stato comunicato l’atto di esclusione dell’Azienda Agricola -OMISSIS-, mandante dell’ATI -OMISSIS-, con contestuali richieste di applicazione dell’art. 8 dei contratti di concessione dei terreni e dell’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 ai fini della di revoca della predetta determinazione n. 52 del 2022.
Il Comune di -OMISSIS-, a sua volta, con la determinazione -OMISSIS- del 14 maggio 2022 ha preso atto dell’intervenuta sostituzione dell’Azienda Agricola -OMISSIS- nelle due ATI e, per l’effetto, ha revocato la determinazione n. 52 del 2022 dando espressamente atto «della vigenza ed efficacia dei primari contratti periodo 15 maggio 2021-14 maggio 2022».
Alla luce dell’avvenuta definizione di tale questione incidentale, la ricorrente, ha confidato nella assoluta assenza di qualsivoglia problematica relativa alla propria domanda;sennonché AGEA ha emanato il provvedimento prot. prot. n.-OMISSIS- del 16 gennaio 2023 con il quale ha dichiarato la decadenza dei premi ricevuti e liquidati in riferimento alla misura 13 ed intimato alla ricorrente, di restituire, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, la somma complessiva di € 7.878,78;mentre in riferimento alla domanda unica, nonché in riferimento alla domanda di PSR Miura 10.1. proposte per l’anno 2021 l’amministrazione resistente non ha erogato alcun premio così per l’effetto denegandolo.
1.2. Il gravame è affidato a otto distinti motivi di ricorso così rubricati:
I) Violazione dell’art. 7, dell’art. 3, nonché dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990;difetto assoluto di motivazione.
II) Violazione e falsa applicazione degli articoli 84, 91, 92, 94 e 94-bis del decreto legislativo n. 159/2011;eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, carenza ed erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà, violazione del principio dell’affidamento, violazione del principio di proporzionalità, violazione dei principi di correttezza e buona fede, sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, perplessità dell’azione amministrativa e irragionevolezza.
III) Violazione e falsa applicazione degli articoli 84, 91, 92, 94 e 94-bis del decreto legislativo n. 159/2011, nonché degli articoli 4 e 48 del decreto legislativo n. 50/2016;violazione dell’avviso pubblico relativo alla gara indetta dal Comune di -OMISSIS- per la concessione dei pascoli demaniali;violazione del contratto di concessione;eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento, violazione del principio di proporzionalità, violazione dei principi di correttezza e buona fede;eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, perplessità dell’azione amministrativa e irragionevolezza.
IV) Violazione e falsa applicazione degli articoli 84, 91, 92, 94 e 94-bis del decreto legislativo n. 159/2011, nonché degli articoli 4 e 48 del decreto legislativo n. 50/2016;violazione del principio dell’affidamento, violazione del principio di proporzionalità e gradualità, violazione dei principi di correttezza e buona fede, eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, perplessità dell’azione amministrativa e irragionevolezza
V) Violazione dell’art. 4 del Reg. CE n. 640/2014 per impossibilità di statuire la decadenza e/o mancata ammissione del beneficio per esistenza di una circostanza eccezionale;violazione e falsa applicazione del considerando n. 41 e dell’art. 44 del Reg. CE n. 2419/2001 per impossibilità di statuire la decadenza e/o mancata ammissione del beneficio per esistenza assenza di colpa in capo al beneficiario
VI) Eccesso di potere per disparità di trattamento;violazione del principio di ragionevolezza e del principio del buon andamento dell’amministrazione, sancito dall’art. 97 Cost.
VII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del Reg. CE n. 908/2014 in relazione all’art. 2268 cod. civ.;eccesso di potere per sviamento.
VIII) Illegittimità derivata.
1.3. L’AGEA si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e in data 12 aprile 2023 ha depositato un’articolata memoria contestando tutti i motivi di gravame.
1.4. Alla camera di consiglio del 19 aprile 2023, previa rinunzia alla domanda cautelare, il ricorso è stato cancellato dal ruolo dell’udienza camerale.
1.5. In vista dell’udienza pubblica di trattazione soltanto parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, nonché le ordinanze di accoglimento del Consiglio di Stato n.747 e 749 del 24 febbraio 2023 emesse su ricorsi aventi ad oggetto identica questione a quella oggetto del presente giudizio, in quanto aventi ad oggetto il medesimo rapporto giuridico (contrattuale ed amministrativo) sorto in dipendenza dell’aggiudicazione per la stagione pascoliva 2021/2022 dei fondi rustici comunali da parte del comune di -OMISSIS- (lotto 6) all’esito del quale è stato stipulato il contratto prot. 2604 del 13 maggio 2021 ed a valle l’assegnazione in utilizzo dei terreni alla società agricola odierna ricorrente.
Inoltre ha depositato la sentenza di parziale accoglimento del -OMISSIS- del 5 giugno 2023 su vicenda strettamente collegata ed esattamente sovrapponibile alla presente.
1.6. Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. In estrema sintesi, con il ricorso in esame parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto esclusivamente fondato sul provvedimento interdittivo (prot. n. -OMISSIS-) adottato dalla Prefettura del Governo -OMISSIS-, nei confronti dell’azienda agricola -OMISSIS- dei f.lli -OMISSIS- s.s. ( mandataria dell’A.T.I. aggiudicataria del lotto 6, e mandante del lotto 7);è infatti sulla base di tale provvedimento che l’AGEA ha ritenuto di dover dichiarare non ammissibili le particelle oggetto di concessione del comune di -OMISSIS- richiedendo, per l’effetto, i premi PSR ad esse commisurati e percepiti dal ricorrente all’esito di tutti i controlli su richiamati, implicitamente rigettando anche gli altri premi PSR i premi PAC.
Parte ricorrente lamenta che in tal modo AGEA ha fatto indebita applicazione degli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 159/2011 – come richiamati nel provvedimento impugnato - nei confronti di un’impresa che non è stata destinataria di alcun provvedimento interdittivo antimafia: e censura in particolare il provvedimento nella misura in cui AGEA avrebbe illegittimamente inteso disapplicare la determina -OMISSIS- del 14 maggio 2022 con la quale il comune di -OMISSIS-, come sopra illustrato, ai sensi dell’art. 48, comma 17 del d.lgs. n. 50/2016 ha consentito la sostituzione della mandataria con altra mandante presente all’interno dell’associazione revocando in autotutela la precedente determina n. 52 del 16 marzo 2022 con la quale aveva, in un primo momento, risolto le concessioni in parola.
3. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti appresso specificati, condividendo il Collegio le argomentazioni sostenute dal-OMISSIS- del 5 giugno 2023 resa su vicenda esattamente sovrapponibile alla presente, che qui di seguito ampiamente si ripropongono.
4. Risulta assorbente la censura svolta con il secondo motivo di ricorso, con la quale parte ricorrente lamenta che l’AGEA ha ritenuto di poter prescindere dalla sopravvenuta adozione della determinazione n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, sulla base dell’erroneo presupposto che essa, in qualità di soggetto responsabile (nei confronti dell’Unione europea) degli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, sarebbe titolare del potere di disapplicare la predetta determinazione.
In particolare, secondo la tesi di parte ricorrente, il ruolo dell’AGEA «si esaurisce nella verifica della sussistenza di un titolo idoneo, in astratto, a comprovare la conduzione dei fondi sui quali vengono richiesti i contributi». Pertanto, da un lato, deve escludersi che l’AGEA potesse operare un «accertamento c.d. incidentale» sulla validità o sull’efficacia del titolo di conduzione dei fondi indicato dall’Azienda Agricola -OMISSIS- nella propria domanda (ossia sulla validità o sull’efficacia dei contratti di concessione relativi ai lotti 5, 6 e 7);dall’altro, deve ritenersi che l’AGEA avrebbe dovuto impugnare innanzi al Giudice amministrativo la determinazione -OMISSIS- del 2022 per contestare le valutazioni del Comune di -OMISSIS- sulla modifica della compagine associativa delle due ATI e sull’interesse pubblico alla continuità dei contratti di concessione in corso di esecuzione.
5. Poste tali premesse, giova innanzi tutto precisare che il Comune di -OMISSIS- con la determinazione -OMISSIS- del 2022, avente il seguente oggetto: “Revoca della determinazione n. 52 del 16/03/2022 a seguito della sostituzione nell’ A.T.I. dei soggetti interessati dai provvedimenti di interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 91 comma 7 bis, del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., emessi dalla Prefettura di -OMISSIS-” ha preso atto della modifica della compagine associativa delle due ATI, determinata dagli atti sottoscritti in data 13 maggio 2022, ed ha conseguentemente disposto di «revocare» la precedente determinazione n. 52 del 16 marzo 2022, dando espressamente atto «della vigenza ed efficacia dei primari contratti periodo 15 maggio 2021-14 maggio 2022».
In disparte la correttezza della valutazione di merito – condivisa dal Collegio - in ordine all’inapplicabilità della disciplina posta dall’art. 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai rapporti concessori tra il Comune di -OMISSIS- e le due ATI - che inducono a dubitare della stessa legittimità della determinazione -OMISSIS- del 2022 – il punto nodale della questione è chiarire se l’AGEA, nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall’art. 4, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 74/2018 e dell’art. 7, par. 6, del Regolamento UE n. 1306/2013, fosse titolare, o meno, del potere di disapplicare la determinazione -OMISSIS- del 2022, in quanto ritenuta (ad avviso del Collegio “correttamente”) illegittima.
A tale quesito il Collegio ritiene debba rispondersi negativamente, sia in ragione del combinato disposto dell’art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159/2011 con l’art. 83, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sia in ragione della evidente relazione di presupposizione che si configura tra i rapporti giuridici derivati dai contratti sottoscritti tra il Comune di -OMISSIS- e le due ATI ed i diversi rapporti giuridici sorti tra l’AGEA e l’Azienda Agricola -OMISSIS- a seguito delle domande di aiuto presentate da quest’ultima.
Innanzi tutto dal combinato disposto tra le due disposizioni del decreto legislativo n. 159/2011 sopra richiamate emerge che, ai fini dell’applicazione della normativa antimafia, devono essere tenute distinte le funzioni del Comune di -OMISSIS- - cui compete la gestione dei rapporti concessori derivati dai contratti stipulati con le due ATI- , dalle funzioni dell’AGEA, cui compete la gestione dei diversi rapporti amministrativi derivati dalle domande di aiuto presentate dall’Azienda Agricola -OMISSIS-.
Tale distinzione rileva in quanto il Comune di -OMISSIS- nell’esercizio delle proprie funzioni:
- dapprima, con la determinazione n. 52 del 2022, ha preso atto della risoluzione di diritto dei contratti stipulati con le due ATI a causa della sopravvenuta interdittiva antimafia adottata nei confronti dell’Azienda Agricola -OMISSIS- e, di conseguenza, ha comunicato l’intervenuta risoluzione di diritto dei contratti anzidetti;
- in un secondo momento, con la determinazione -OMISSIS- del 2022, ha ritenuto di poter revocare la determinazione n. 52 del 2022 in ragione dell’avvenuta estromissione dell’Azienda Agricola -OMISSIS- dalla compagine associativa delle due ATI.
Per quanto riguarda l’AGEA, nel provvedimento impugnato:
- dapprima dà atto “che, a seguito della predetta interdittiva, i contratti per la concessione a titolo oneroso dei terreni demaniali da destinare a pascolo ovino e bovino per la stagione pascoliva, ricompresi nel Lotto 6 (contratto prot. n. 2604 del 13/5/2021) e Lotto 7 (contratto prot. n. 2605 del 13/5/2021), stipulati dal Comune di -OMISSIS-, devono intendersi risolti di diritto” così sostanzialmente recependo nella sostanza la (prima) determinazione n. 52 del 2022 del Comune di -OMISSIS-;
- per poi sconfessare apertamente la successiva Determinazione -OMISSIS- del 14/5/2022 del Comune di -OMISSIS- ritenendo inapplicabile, al caso di specie, l’art. 48, commi 17 e 18, d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) benché richiamato dall’art. 8, comma 2 dei contratti di concessione stipulati dal Comune.
Il provvedimento impugnato, pertanto, appare contraddittorio nella misura in cui palesa che AGEA, nell’esercizio delle proprie funzioni, non ha potuto adottare direttamente un provvedimento di revoca del contributo posto che l’Azienda Agricola -OMISSIS- non risultava destinataria diretta di un’interdittiva antimafia, dovendo invece necessariamente tenere conto - proprio in ragione della suddetta relazione di presupposizione - dei provvedimenti adottati dal Comune di -OMISSIS- in ragione degli effetti che tali provvedimenti hanno prodotto, seppure indirettamente, sui rapporti sorti a seguito delle domande presentate dall’Azienda Agricola -OMISSIS-.
Diversamente non si spiegherebbe per quale ragione l’AGEA nel provvedimento impugnato abbia dovuto menzionare anche la determinazione del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- del 2022 se si ritenesse che alla medesima AGEA sarebbe stato sufficiente tenere direttamente conto dell’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto nei confronti dell’Azienda Agricola -OMISSIS- senza la “mediazione” dei provvedimenti adottati dal Comune di -OMISSIS- nell’esercizio delle proprie competenze.
In altri termini l’AGEA non ha considerato che ad essa non compete la gestione dei rapporti concessori derivanti dai contratti stipulati dal Comune di -OMISSIS- con le due ATI, rispetto ai quali essa si configura un soggetto terzo, né che essa per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea affidati alla sua cura, al pari di qualunque altro soggetto terzo rispetto ai predetti rapporti concessori, avrebbe dovuto impugnare innanzi al Giudice amministrativo, ovvero con ricorso straordinario, la predetta determinazione -OMISSIS- del 2022 contestando la decisione del Comune di -OMISSIS- di caducare con efficacia retroattiva gli effetti risolutori dell’interdittiva antimafia conseguenti alla determinazione n. 52 del 2022.
Difatti non può sottacersi la significativa circostanza che l’AGEA, nonostante la puntuale censura dedotta dalla parte ricorrente, non ha saputo indicare la norma attributiva del potere di operare un «accertamento c.d. incidentale» sulla validità o sull’efficacia dei titoli di conduzione dei fondi indicati nelle domande di concessione dei contributi, ma si è limitata ad invocare (nella memoria depositata in data 12 aprile 2023) le funzioni ad essa attribuite dall’art. 4, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 74/2018 e dell’art. 7, par. 6, del Regolamento UE n. 1306/2013.
Tuttavia da tali disposizioni non si desume affatto l’esistenza, in capo all’AGEA, di un potere di disapplicazione analogo a quello attribuito al Giudice ordinario dall’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. 9.
Pertanto l’AGEA, nell’esercizio delle funzioni di controllo sull’intera procedura ad essa attribuite, laddove ravvisi violazioni, da parte di altra Amministrazione nazionale, di una normativa di settore e, in particolare, della normativa Antimafia, deve attivare i rimedi ordinari previsti dall’ordinamento nei confronti dei provvedimenti illegittimi, ossia adire il Giudice amministrativo, ovvero proporre un ricorso straordinario al Capo dello Stato, e/o stimolare l’esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’altra Amministrazione, e disporre nel contempo la sospensione del pagamento. Ciò che invece non può ammettersi - in ossequio al principio di legalità, da cui discendono i principi di nominatività e tipicità dei poteri amministrativi - è l’esercizio, da parte dell’AGEA, di un potere di disapplicazione dei provvedimenti adottati da altre Amministrazioni, che non si rinviene né nell’ordinamento dell’Unione europea, né in quello nazionale.
6. In ragione di quanto precede il provvedimento dell’