TAR Milano, sez. I, sentenza 2017-06-07, n. 201701259

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2017-06-07, n. 201701259
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201701259
Data del deposito : 7 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2017

N. 01259/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00285/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 285 del 2017, proposto da:
Comunità Montana di Valle Trompia, Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane Società Consortile a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato D B, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano, via Corridoni n. 39;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dagli avvocati S G e A S, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

Daffonchio R della Direzione Generale Agricoltura Sviluppo della Regione Lombardia non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

Daffonchio R della Direzione Generale Agricoltura Sviluppo della Regione Lombardia;
Provincia di Sondrio, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, Fondazione Per Lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese, Comunità Montana Valle Brembana, Provincia di Mantova, Bim dell'Oglio, Parco Regionale del Mincio, Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, Provincia di Cremona, non costituitisi in giudizio;

Comunità Montana Triangolo Lariano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Sabbioni e Patrizia Scarcello, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Sabbioni in Milano, via San Vincenzo, 12;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Parco dei Colli di Bergamo in proprio e quale Capofila del Partenariato Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Laura Ferrario, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vincenzo Monti, 41;

per l'annullamento

del decreto della Regione Lombardia n. 10967 del 03.11.2016, avente ad oggetto il "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader". Esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate Gruppo di azione locale (GAL) e conseguenti determinazioni di cui al Decreto 7509 del 29.07.2016;

nonché di tutti gli atti presupposti, collegati o conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Comunità Montana Triangolo Lariano;

Visto l’atto di intervento ad opponendum di Parco dei Colli di Bergamo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2017 la dott.ssa E Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente gravame parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali, dopo essere stata collocata in prima posizione, dunque fra i dieci soggetti i cui progetti erano stati ritenuti potenzialmente finanziabili, è stata disposta la sua esclusione dall'elenco delle società ammesse al finanziamento di sostegno al programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014 – 2020 per la violazione dell’art. 32, par. 2, lett. b), del Regolamento UE n. 1303/2013 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”.

Deve premettersi in fatto che, con Decreto Dirigenziale D.d.u.o. 31 luglio 2015 n. 6547, la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, in attuazione della Misura 19, ha approvato le disposizioni finalizzate a selezionare i Piani di Sviluppo Locale (PSL) e i Gruppi di Azione Locale (GAL), che attueranno le “strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” nell’ambito dell’approccio Leader, riferimento essenziale nella costruzione degli interventi concertati, che comportano il principio di “sviluppo locale di tipo partecipativo” (CLLD), strumento in grado di accompagnare e sostenere le comunità rurali, la cultura rurale, l’imprenditorialità rurale intesa come diffusione della cultura di impresa, dell’innovazione e della diversificazione, nel superamento dei vincoli tipici di aree rurali che ostacolano la crescita di sistema.

Con la misura 19 si è inteso favorire la costituzione e il rafforzamento dei partenariati locali, capaci di implementare piani e progetti integrati di sviluppo socio economico e territoriale, costruiti intorno a temi legati alle identità, ai valori, ai bisogni delle imprese e delle persone e alle risorse di ogni territorio, che vedano la partecipazione degli attori locali, in grado di dare un contributo allo sviluppo equilibrato e sostenibile di ogni territorio.

L’Allegato 1 al citato decreto contiene la descrizione del PSR e della Misura 19 e stabilisce le condizioni per la presentazione e l’istruttoria delle domande di contributo economico, nonché i criteri di valutazione e selezione dei PSL.

Sarebbero stati ammessi, quindi, a presentare istanza di finanziamento soggetti pubblici e privati, che avessero espresso gli interessi del territorio, rappresentati da un capofila, affidando, dunque, il ruolo operativo ad un Gruppo di azione locale (GAL), costituendo, in sostanza, un’aggregazione di soggetti pubblici e privati ai fini dello sviluppo di aree rurali.

Il decreto regionale n. 6547 del 31.7.2015 prevedeva che l’ammissibilità al finanziamento dei singoli piani di sviluppo locale (PSL) fosse subordinata alla verifica da parte degli uffici che i cd Gruppi di azione locale (GAL) fossero costituiti entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL e avessero le caratteristiche di cui all’art. 32, paragrafo 2, lett. b) del reg. UE n. 1303/2013, pena la decadenza dal finanziamento.

Con nota della DG Agricoltura prot. n. 87237 del 13.9.2016 si specificava che le società costituende erano vincolate al rispetto di quanto previsto all’art. 32, paragrafo 2, lett. b) del reg. UE n. 1303/2013;
pertanto né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse avrebbe potuto rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto e l’incidenza dei soci pubblici non sarebbe potuta essere per una percentuale maggiore del 49%, mentre per quanto riguarda la compagine sociale dei privati nessun socio avrebbe potuto detenere singolarmente più del 49% dei voti.

Dall’analisi della documentazione pervenuta dagli interessati, risultava che il Gal era stato costituito dalla ricorrente come società consortile a responsabilità limitata denominata Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane s.c.a r.l. con cinque soci pubblici e quattordici soci privati, e che, secondo le prescrizioni dell’atto costitutivo, la componente pubblica deteneva complessivamente il 72% delle quote, di cui il 59,28% la sola Comunità Montana e la restante parte i Comuni, mentre i quattordici soci privati detenevano, complessivamente, il 28% delle quote di capitale sociale.

Tanto premesso, parte ricorrente veniva esclusa dal finanziamento.

A fondamento del proprio ricorso proposto avverso tale decisione, l’istante ha dedotto i seguenti due motivi di diritto:

I) Violazione della lex specialis, ossia delle disposizioni attuative (DGR 31 luglio 2015, n. 6457), violazione di prassi consolidata, violazione del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni (art. 1 della legge n. 241/1990);

II) Violazione di legge (art. 32, par. 2, lett. b), del Reg. UE n. 1303/13) e relativa interpretazione da parte della Commissione UE;

III) Violazione dei principi del codice civile in tema di organo decisionale delle S.r.l. (artt. 2475 e 2479 c.c.);

IV) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, incongruità, insufficiente motivazione. Violazione di prassi consolidata in ambito regionale e nazionale;

V) Violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990.

Si sono costituiti in giudizio la regione Lombardia e la controinteressata Comunità Montana Triangolo Lariano, chiedendo la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.

Ha presentato atto di intervento ad opponendum Parco dei Colli di Bergamo in proprio e quale Capofila del Partenariato Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, a sostegno delle tesi delle parti resistenti.

Con ordinanza n. 400/2017 del 23 marzo 2017 la sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata dall’istante.

Successivamente le parti costituite hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 17 maggio 2017, dopo una approfondita discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Deve, in via preliminare, delibarsi l’ammissibilità o meno dell’atto di intervento ad opponendum.

Sul punto, deve premettersi che il Parco dei Colli di Bergamo con il ricorso N.R.G. 2613/2016 e successivi motivi aggiunti ha impugnato innanzi a questo Tribunale il d.u.o.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi