TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-03-19, n. 202401026
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Testo completo
Pubblicato il 19/03/2024
N. 01026/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2020, proposto dalla ditta S.C.T. - Società Chimica Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M e T G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- delle note del 30 aprile 2019 e dei relativi allegati, con le quali il Direttore Provinciale di Caltanissetta dell’I.N.P.S. ha comunicato il rigetto delle istanze di integrazione salariale ordinaria, presentate dalla società ricorrente con separate istanze, per i periodi dal 29 dicembre al 31 gennaio 2015; dal 2 al 28 febbraio 2015; dal 2 al 28 marzo 2015; dal 30 marzo al 2 maggio 2015; dal 4 al 30 maggio 2015; dall’1 giugno al 4 luglio 2015; dal 6 luglio all’1 agosto 2015; dal 3 al 29 agosto 2015 e dal 31 agosto al 3 ottobre 2015;
- di tutti gli atti conseguenziali, presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2023 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente, operante nel settore dei trasporti speciali, di avere chiesto con separate istanze, per ragioni legate alla riduzione dell’attività produttiva, all’I.N.P.S. di Caltanissetta l’ammissione al beneficio della Cassa Integrazione Guadagni per i propri dipendenti, per i periodi dal 29 Dicembre 2014 al 31 Gennaio 2015, dal 2 al 28 Febbraio 2015, dal 2 al 28 Marzo 2015, dal 30 Marzo al 2 Maggio 2015, dal 4 al 30 Maggio 2015, dall’1 Giugno al 4 Luglio 2015, dal 6 Luglio all’1 Agosto 2015, dal 3 al 29 Agosto 2015 e dal 31 Agosto al 3 Ottobre 2015.
L’Istituto con varie note, tutte datate 30 aprile 2019, ha però respinto le istanze in discorso evidenziando di aver vanamente chiesto all’odierna ricorrente la trasmissione di documentazione integrativa alle ridette istanze e, in particolare, di copia delle informative sindacali, concernenti i ridetti periodi di Cassa Integrazione, inviate alle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, con le relative ricevute di avvenuta comunicazione.
2. Per chiedere l’annullamento dei ridetti provvedimenti di diniego del trattamento di integrazione salariale è insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 15 gennaio 2020 e depositato il 29 gennaio successivo.
L’impugnazione è affidata alle seguenti censure:
- Violazione e falsa applicazione della Legge 20.05.1975 n° 164 e del D.lgs. 14.09.2015 n° 148, nonché della Legge 07.08.1990 n° 241, ovvero L.R. 30.04.1991 n° 10;
- Violazione dei principi generali in materia de qua, del principio tempus regit actum e dei principi di proporzionalità, adeguatezza e tassatività e del principio del giusto procedimento;
- Violazione dei principi generali di buon andamento, trasparenza, correttezza, economicità e ragionevolezza, ex art. 97 Cost.;
- Eccesso di potere. Carenza di istruttoria. Travisamento;
- Difetto di motivazione.
Sostiene in sintesi la ricorrente che la richiesta dell’Amministrazione di esibire copia delle comunicazioni delle informative sindacali indirizzate alle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale ricalcherebbe la previsione dell’art. 14 del D.lgs. n.