TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-07-11, n. 201407400

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-07-11, n. 201407400
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201407400
Data del deposito : 11 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06253/2001 REG.RIC.

N. 07400/2014 REG.PROV.COLL.

N. 06253/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6253 del 2001, proposto da:
Società Etrusca S.n.c., gia' Nova Grafica di Cavalieri Antonio e E Snc, in persona dei legali rappresentanti p.t. E C e A C, rappresentata e difesa dagli avv.ti M M (fax 055.583523, PEC marcomiccinesi@pec.ordineavvocatifirenze.it), F P (fax 055.583523, PEC francesco.pistolesi@firenze.pecavvocati.it) e G P, con domicilio eletto presso lo Studio Legale dell’Avv. Paolo Puri in Roma, via

XXIV

Maggio 43 (fax 06.95215769, PEC paolopuri@ordineavvocatiroma.org);

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, già Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Mediocredito Toscano S.P.A., ora MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del D.M. n.1057 del 1 marzo 2001 avente ad oggetto la revoca del contributo in conto capitale concesso con dd.mm. n.11 del 20 maggio 1992 e n.50 del 25 marzo 1994, ai sensi degli artt. 4 e 13 della l.n.317/91 e la restituzione delle somme già corrisposte.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso depositato in data 25 maggio 2001 la società ricorrente ha esposto di avere proceduto, nel 1992, al regolare acquisto, con contratto di leasing, del macchinario tipografico "Heidelberg mod. HD GTO 52Z bicolore", per un prezzo di oltre lire 146 milioni, che dava diritto ad accedere alle agevolazioni previste dall’art.12 della legge n.317/1991, per un importo pari al 25% del costo del macchinario. Sennonché, all'esito dei controlli effettuati dal Mediocredito Toscano, che riscontrava "documentazione non pervenuta entro il novantesimo giorno: CCIAA, cert. INPS alla data della domanda, dichiarazione liberatoria società di leasing", il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora, Ministero dello Sviluppo Economico), malgrado fossero decorsi quasi dieci anni dall’erogazione del beneficio, revocava il contributo concesso e richiedeva la restituzione di una somma (€ 41.415,33), ad avviso di parte ricorrente, corrispondente a più del doppio della cifra originariamente corrisposta.

Parte ricorrente ha pertanto impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il D.M. n.1057 del 1 marzo 2001 avente ad oggetto la revoca del contributo in conto capitale concesso con dd.mm. n.11 del 20 maggio 1992 e n.50 del 25 marzo 1994, ai sensi degli artt.4 e 13 della l.n.317/91 e la restituzione delle somme già corrisposte.

Con ordinanza del 14 giugno 2001 il Collegio ha richiesto all’amministrazione di esibire copia delle istruzioni per l’invio della documentazione all’Istituto scelto dall’Impresa per il controllo relativo al D.M.247/92.

Con ordinanza n.4723/01 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

In data 12 settembre 2012, a seguito della notifica alla Società Etrusca della cartella di pagamento con cui si intimava la restituzione della somma complessiva di euro 39.763, 52 a titolo di “recupero crediti l.317/91“, effettuati i controlli presso la Segreteria del Tar Lazio, parte ricorrente apprendeva che il ricorso con provvedimento presidenziale n.33752 del 22 novembre 2010 era stato dichiarato perento, nonostante fosse stata proposta istanza di fissazione in data 25 marzo 2002.

Deducendo che le comunicazioni relative all’avviso di perenzione e al successivo decreto, benché eseguite al domicilio eletto in ricorso, non sarebbero valide in quanto l’avvocato domiciliatario aveva trasferito il proprio studio e il suo nuovo domicilio risultava dall’albo degli avvocati, parte ricorrente, proponeva opposizione al decreto di perenzione, che veniva respinto con ordinanza n.1109 del 23 gennaio 2013.

Con ordinanza n. 3009/13 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello mandando al TAR per la fissazione del ricorso.

Con memoria depositata in data 27 maggio 2014, parte ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni.

Con atto del 5 giugno 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico si è costituito in giudizio, depositando una memoria.

Nella pubblica udienza del 1 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare occorre dare atto della tardività della memoria depositata dal Ministero dello Sviluppo Economico solo il 5 giugno 2014, e dunque oltre i termini perentori di trenta giorni previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a.. Di tale memoria il Collegio non terrà conto, come comunicato alle parti ai sensi del comma 3 del citato art. 73, comma 3,

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, come comunicato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a, alla luce dei principi dettati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 29 gennaio 2014, n. 6.

Con tale pronuncia l’Adunanza Plenaria, disattendendo le innovative argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione, ha confermato “il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776;
id. 24 gennaio 2013, n. 1710;
id. 7 gennaio 2013, n. 150;
id. 20 luglio 2011, n. 15867 id. 18 luglio 2008, n. 19806;
id. 26 luglio 2006, n. 16896;
id. 10 aprile 2003, n. 5617) sia dal Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, Ad. Plen., 29 luglio 2013, n. 13), secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata”.

L’Adunanza plenaria ha ulteriormente precisato come all’applicazione del principio di cui sopra consegua che:

a) “sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sez. Un., 7 gennaio 2013, n. 150)”;

b) “qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776)”;

c) “viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un., 24 gennaio 2013, n. 1710;
Cons. Stato, Ad. Plen., 29 luglio 2013, n. 17)”.

Tali essendo i principi regolatori del riparto di giurisdizione nella materia de qua, al fine di verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice adito giova brevemente soffermarsi sulla situazione in fatto, che ha determinato l’adozione, da parte dell’amministrazione, dell’impugnato decreto n.1057 del 1° marzo 2001.

Come già rilevato, solo dopo che la società ricorrente aveva ricevuto il saldo del contributo, all'esito dei controlli effettuati dal Mediocredito Toscano emergeva il preteso inadempimento da parte della stessa rispetto all’obbligo di trasmettere, entro 90 giorni, la prescritta documentazione integrati.

Si rientra, pertanto, nella fattispecie di cui alla lett.b) presa in esame dalla richiamata ordinanza del Consiglio di Stato.

Tale essendo la situazione in fatto ed applicando i principi delineati dall’Adunanza plenaria n. 6 del 2014 al caso all’esame del Collegio non è dubbio che la controversia esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto riservata alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.

La società ricorrente è infatti titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cons. St., sez. V, 13 maggio 2014, n. 2446).

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

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