TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-10-10, n. 202200168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-10-10, n. 202200168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200168
Data del deposito : 10 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2022

N. 00168/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00165/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 165 del 2021, integrato da motivi aggiunti depositati il 28 giugno 2022, proposto da:
Measure s.r.l., in persona del socio unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati M A S, G B C e G A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via San Marco, n. 4, presso lo studio dell’avvocato M D;

contro

Ente Parco Adamello Brenta, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Sella Giudicarie, Comitato Scientifico delle Aree Protette, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e tutti rappresentati e difesi a’ sensi e per gli effetti dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

per l’annullamento, in parte qua

quanto al ricorso introduttivo

- della deliberazione 13 dicembre 2019 n. 2029 della Giunta Provinciale di Trento, pubblicata sul BUR TAA il 16 dicembre 2019, con oggetto: “ Parco naturale Adamello Brenta: approvazione della “Variante 2018 al Piano del Parco”, ai sensi del D.P.P. n. 3-35/Leg del 21 gennaio 2010 ”, nella parte in cui dispone l’ampliamento del Parco includendovi l’area, in località Dispensa, interessata dalla richiesta di concessione per derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico presentata dalla ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi in particolare compresi, per quanto occorrer possa, sempre limitatamente alla medesima suddetta inclusione dell’area interessata dalla centrale Measure nei confini del Parco:

- della deliberazione 28 ottobre 2019 n. 16 del Comitato di Gestione dell’Ente Parco Naturale di Adamello Brenta pubblicata sull’Albo telematico dell’Ente Parco il 4 novembre 2019, recante l’adozione definitiva della stessa Variante;

- della deliberazione 25 febbraio 2019 n. 3 del Comitato di Gestione dell’Ente Parco Naturale di Adamello Brenta, recante l’adozione preliminare della stessa Variante;

- della nota 30 novembre 2017 n. 1006/P del Sindaco del Comune di Sella Giudicarie di richiesta del medesimo ampliamento;

- dei pareri 28 novembre 2018 e 9 ottobre 2019 del Comitato Scientifico delle Aree Protette del (allo stato non conosciuti e di cui si chiede l’acquisizione).

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo anche in riferimento agli esiti dei lavori della Commissione per la variante al Piano del Parco di cui al “ verbale ” del 23 ottobre 2017 depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato il 27 maggio 2022 e alla loro totale pretermissione nell’ambito del procedimento.


Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti depositato il 28 giugno 2022 e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva delle Amministrazioni intimate;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 29 settembre 2022 il consigliere A T e uditi per la ricorrente gli avvocati M A S, G B C e G A G e per le Amministrazioni intimate il procuratore dello Stato A Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con il presente ricorso, la società Measure s.r.l. (di seguito Measure) ha in principalità impugnato la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento del 13 dicembre 2019 n. 2029, recante “ Parco naturale Adamello Brenta: approvazione della “Variante 2018 al Piano del Parco ”, ai sensi del D.P.P. n. 3-35/Leg del 21 gennaio 2010 ”, nella parte in cui, nel disporre l’ampliamento del predetto Parco, ha incluso nel perimetro dello stesso l’area sita nel territorio della Val di Breguzzo, in particolare insistente sui Comuni catastali di Bondo (codice regionale n. 32) e di Breguzzo II (codice regionale n. 43): area in ordine alla quale la stessa Measure aveva proposto istanza a sensi del t.u. approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e della l.p. 8 luglio 1976, n. 18 e successive modifiche per il rilascio della concessione per derivazione d’acqua a scopo idroelettrico dal torrente Arnò, immissario di destra del fiume Sarca.

Ad avviso della ricorrente, infatti, l’approvazione della variante non può che determinare il rigetto della propria istanza nonostante lo stato già avanzato del relativo procedimento, arrecandole così un grave pregiudizio: e, in tal senso, sulla base dell’art. 7, comma 1, lettera f, punto V) delle Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, la società è stata, infatti, già preavvertita con nota del 18 dicembre 2019.

2. Quanto alle istanze per derivazione di acqua a scopo idroelettrico, più precisamente sono state presentate al Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche della Provincia (SGRIE) due distinte domande: una prima istanza da parte dell’odierna ricorrente, in data 26 marzo 2013, riguardante la sinistra orogafica del torrente Arnò e una seconda richiesta, formulata il 18 novembre 2013 dal signor Romano Menapace - al quale la medesima Measure è poi subentrata -, concernente la destra orografica dello stesso torrente.

Le suddette domande riguardano entrambe un’area a quota di circa 1.200,00 metri sul livello del mare, situata in località Dispensa sui territori dei Comuni di Bondo e Breguzzo fusi per effetto della l.r. 24 luglio 2015 n. 17, unitamente ai Comuni di Lardaro e Roncone, in quello di Sella Giudicarie.

Le domande medesime si riferiscono a un intero anno, per un impianto di una portata massima di 2.420 l/s e media di 685 l/s volto a produrre la potenza nominale media di circa 338 kW, su un salto di circa 50 m.

Si tratta di un mini impianto che sfrutta le acque del torrente Arnò al fine della produzione di energia elettrica con un deflusso minimo vitale di 238 l/s.

Nella medesima località di Dispensa è situato anche un impianto per la produzione di energia elettrica del Comune di Sella Giudicarie che con una superficie di bacino praticamente equivalente comporta peraltro un deflusso minimo vitale di 25 l/s.

Ivi inoltre sono ubicate opere di derivazione della centrale “La Rocca” della multiservizi Dolomiti Energia s.p.a.

3. Il 2 ottobre 2014 si è tenuta la Conferenza di servizi per l’esame delle anzidette istanze di concessione presentate ai fini del prelievo d’acqua.

I relativi progetti sono stati valutati in relazione all’eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque secondo quanto disposto dal Piano energetico-ambientale provinciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2438 del 3 ottobre 2003 e dalle norme di attuazione (art. 7 comma 1 lettera f) del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) reso esecutivo con il d.P.R. 15 febbraio 2006 nonché dalle norme di attuazione (art. 8 comma 16) del Piano di tutela delle acque (PTA) di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2004.

Il PTA si riferisce nello specifico ad una valutazione da parte della Giunta provinciale circa la prevalenza di un interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta.

All’esito dell’anzidetta Conferenza dei servizi - alla quale oltre allo SGRIE hanno preso parte altre articolazioni funzionali dell’Amministrazione Provinciale, ossia il Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste (DTAAF), il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio (SUTP), il Servizio Agricoltura (SA), il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette (SSSAP), il Servizio Foreste e Fauna (SFF), il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali (SAVA) e il Servizio Bacini Montani (SBM), nonché l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA) - la Giunta provinciale, con delibere del 13 luglio 2015, nn. 1170 e 1171, relative rispettivamente all’istanza di Measure e a quella del signor Menapace, ha riconosciuto che “ non sussistono prevalenti interessi pubblici ad un uso diverso dell’acqua rispetto a quello idroelettrico ”, che “ non sussiste un prevalente interesse ambientale incompatibile con la domanda ” e, infine, che “ nell’ambito della procedura di valutazione ambientale, si dovrà corrispondere in modo adeguato ai rilievi contenuti nei pareri … del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio prot. n. 510611 di data 26 settembre 2014;
… dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente prot. n. 463739 di data 2 settembre 2014 e prot. n. 241025 di data 6 maggio 2015;
… del Servizio Bacini montani, del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette e del Servizio Foreste e fauna
”.

Facendo riferimento alle citate delibere, il SGRIE, con nota del 14 agosto 2015, ha comunicato che il progetto “ dovrà essere sottoposto, su iniziativa del proponente, a procedura di valutazione d’impatto ambientale ” e che “ A seguito dell’esito positivo della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, codesta Società dovrà presentare allo scrivente Servizio … il progetto definitivo, che dovrà accogliere tutte le prescrizioni imposte in sede di valutazione d’impatto ambientale ”.

4. Senonché, in concomitanza all’attivazione da parte di Measure della prescritta procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), il 4 maggio 2017 il Comune di Sella Giudicarie ha presentato all’Ente Parco naturale Adamello Brenta, Ente pubblico provinciale già istituito con l.p. 6 maggio 1988 n. 18 e ad oggi disciplinato dalla l.p. 23 maggio 2011, n. 7 e dal regolamento approvato con d.p.p. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, una prima istanza volta a conseguire, tramite l’adozione di una variante al Piano del Parco, l’ampliamento dell’area di pertinenza del Parco medesimo con conseguente trasferimento a quest’ultimo della “ facoltà unica di disciplinare in materia urbanistica e previsione di misure per la conservazione dell’ambiente ”.

Ciò ha determinato il parallelo svolgimento di due distinti - e sotto taluni aspetti antitetici - procedimenti: quello avviato da Measure, avente ad oggetto il rilascio della concessione per derivazione idroelettrica, e quello conseguente all’istanza del Comune di Sella Giudicarie volto all’emanazione della deliberazione di approvazione della variante 2018 al Piano del Parco.

Giova evidenziare che il Piano del Parco naturale Adamello Brenta, a suo tempo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2115 del 5 dicembre 2014, era stato successivamente interessato da due varianti approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1369 del 10 agosto 2015 (“ Variante 2014 al Piano del Parco – Area sciabile Plaza ”) e n. 1898 del 29 novembre 2019 (“ Piano di gestione del patrimonio edilizio – Variante 2014 ”).

La Giunta esecutiva del Parco con deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2017, nella prospettiva dell’elaborazione di un’ulteriore variante per la necessità di introdurre modifiche alle Norme tecniche di attuazione, aveva già provveduto a designare un gruppo di lavoro ristretto per gli opportuni approfondimenti istruttori e al fine della stesura delle “ linee guida e degli indirizzi dei nuovi processi di variante ”.

5. Per quanto concerne tale ulteriore variante al Piano, la prima istanza del 4 maggio 2017, motivata dalla necessità di garantire “ continuità fisica col territorio del Parco ” e dalla sussistenza di “ innegabili valenze naturalistiche riconosciute e riconoscibili nel territorio delle Frazioni di Breguzzo e Bondo ”, aveva ad oggetto l’inclusione nel perimetro del Parco Adamello Brenta di 132 ettari di terreno, di cui 116 già facenti parte del Comune di Breguzzo e 16 già rientranti nel Comune di Bondo.

Stante l’esito negativo di questa prima richiesta, il 2 ottobre 2017 il Comune di Sella Giudicarie, medio tempore costituito, ha presentato un’ulteriore istanza finalizzata a “ rivedere tale ampliamento ”, a cui ha fatto seguito, il 30 novembre 2017, una terza domanda valutata infine positivamente dall’Ente Parco Adamello Brenta, il quale ha quindi attivato l’ iter di approvazione della variante.

Il procedimento ha avuto inizio con l’elaborazione di un Documento preliminare, poi approvato dal Comitato di gestione del Parco con deliberazione del 4 maggio 2018, n. 9 e reso oggetto di una specifica riunione pubblica, all’esito della quale, sulla base delle osservazioni pervenute in tale sede, l’Ufficio tecnico-ambientale del Parco aveva redatto i documenti facenti parte dell’impugnata “ Variante 2018 ”.

Tale variante al Piano, come si è detto comprendente oltre all’ampliamento dei confini del Parco anche l’adeguamento delle norme tecniche di attuazione alle modifiche normative sopravvenute riguardando inoltre rettifiche della cartografia, è poi stata sottoposta al parere del Comitato Scientifico delle Aree Protette (CSAP), il quale si è espresso sostanzialmente in senso positivo con talune osservazioni che sono state fatte proprie dall’Ufficio tecnico ambientale del Parco in sede di aggiornamento e integrazione della documentazione relativa alla variante medesima.

A ciò ha fatto seguito dapprima l’approvazione in via preliminare della “ Variante 2018 ” con deliberazione del 25 febbraio 2019, n. 3 del Comitato di gestione e, in data 23 maggio 2019, lo svolgimento della Conferenza di servizi convocata dal SSSAP della Provincia di Trento alla quale hanno preso parte o inviato pareri numerose altre strutture provinciali (SAVA, Autonomie Locali, Turismo e Sport, SUTP, SFF, Agricoltura, Minerario, Soprintendenza per i beni culturali, Impianti a Fune e Piste da Sci).

Dopo aver valutato quanto emerso in sede di Conferenza di servizi, il Comitato Scientifico si è ulteriormente espresso favorevolmente sulla proposta e il Comitato di gestione del Parco, con deliberazione del 28 ottobre 2019, n. 16 ha poi adottato in via definitiva la “ Variante 2018 ”, la quale, supportata dal parere favorevole espresso anche dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), è stata, infine, approvata dalla Giunta provinciale con l’impugnata deliberazione del 13 dicembre 2019, n. 2029.

6. Pressoché contemporaneamente al procedimento volto all’emanazione della variante si è svolto, come si è detto, quello attivato da Measure al fine di conseguire il rilascio della concessione per derivazione d’acqua a scopo idroelettrico.

La società ricorrente, infatti, il 24 agosto 2017 ha avviato il procedimento di consultazione preliminare alla Valutazione di impatto ambientale (VIA), conclusosi positivamente il 20 ottobre 2017 e, a seguito di ciò, il 10 marzo 2018, ha presentato al SAVA la domanda di VIA relativa al progetto definitivo dell’impianto.

Con deliberazione del 5 ottobre 2018, n. 1859, la Giunta Provinciale ha concluso positivamente il procedimento relativo alla VIA, formulando una “ valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale ” del progetto.

Giova sin d’ora evidenziare che tale provvedimento riconosce che l’opera progettata, benchè non prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica, si connota per la sua natura pubblica o di interesse pubblico, per cui ai sensi dell’art. 13, comma 6, della l.p. 17 settembre 2013, n. 19 recante la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (“ Il provvedimento di VIA può essere positivo anche se l’opera progettata contrasta con gli strumenti di pianificazione territoriale, quando si tratta di opere pubbliche o d'interesse pubblico cui è applicabile la disciplina della deroga prevista dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015). In tal caso si applica l'articolo 13 quinquies, comma 6, della presente legge. Resta fermo, inoltre, quanto stabilito dall'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), in ordine alla realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio. ”), l’efficacia della valutazione dell’impatto ambientale è subordinata all’esito positivo del procedimento di deroga.

Il provvedimento dà pure testualmente atto che, malgrado ciò il Comune di Sella Giudicarie non ha ritenuto di dare avvio alla procedura di deroga urbanistica mentre ha presentato richiesta per ampliare l’area del Parco (cfr. istanza del 30 novembre 2017 e deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 18 dicembre 2017).

Le prescrizioni imposte con la predetta deliberazione di Giunta n. 1859/2018 sono state fatte proprie da Measure con il “ Piano delle misure compensative ”, presentato nel dicembre 2018.

Il 7 febbraio 2019 si è conclusa la Conferenza istruttoria volta al rilascio della predetta concessione di derivazione di acqua: in tale sede, pur essendo state sollevate le medesime eccezioni già proposte nel corso del procedimento di VIA, è stata confermata l’insussistenza di elementi ostativi al rilascio della concessione.

Ritenendo che il procedimento volto all’emanazione della “ Variante 2018 ” costituisse un ostacolo al rilascio della propria concessione, Measure, al fine di opporvisi, ne ha in primo luogo richiesto la sospensione ovvero il rigetto dell’istanza del Comune di Sella Giudicarie.

Non avendo ottenuto alcun riscontro, l’odierna ricorrente ha quindi posto in essere ulteriori azioni al riguardo.

Il 14 marzo 2019 ha rivolto quindi in tal senso una segnalazione al Responsabile per la Trasparenza della Provincia, evidenziando le ragioni meramente politiche, e non ambientali, sottese all’iniziativa per l’approvazione della variante;
il 6 maggio 2019 ha presentato al Parco e al Presidente della Conferenza di servizi le proprie osservazioni circa l’adozione preliminare della “ Variante 2018 ”, ribadendo la necessità di tenere in considerazione lo stato avanzato del proprio progetto;
il 16 maggio 2019 la ricorrente medesima ha insistito per l’esame di tali osservazioni e, da ultimo, il 20 ottobre 2019, ha ribadito che il reale scopo della variante era quello di ostacolare la realizzazione della centrale idroelettrica da essa proposta.

Nonostante ciò, l’ iter per l’emanazione della variante procedeva nel suo corso.

Parallelamente, proseguiva peraltro anche l’istruttoria volta al rilascio della concessione richiesta da Measure: infatti, lo SGRIE, tramite nota del 14 giugno 2019, comunicava che “ in base alle risultanze dell’istruttoria, pur caratterizzate da opposizioni ed osservazioni, il procedimento relativo all’istanza in oggetto può avere conclusione positiva, ovviamente con tutte le cautele e prescrizioni emerse nella VIA ”.

7. Essendo intervenuta il 13 dicembre 2019 l’approvazione della “ Variante 2018 ” a mezzo dell’impugnata delibera della Giunta provinciale n. 2029 del 2019, il 18 dicembre 2019 lo SGRIE ha inoltrato a Measure il preavviso di rigetto dell’istanza di concessione idroelettrica, motivato dalla circostanza che, a seguito dell’adozione della variante, l’istanza di rilascio della concessione “ si pone … in contrasto con i criteri stabiliti dalle vigenti Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche – art. 7, comma 1, lettera f, punto V) ed il relativo procedimento non può trovare conclusione positiva ”.

In base a tale disposizione le concessioni di nuove derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico possono essere infatti assentite qualora le opere non ricadano, all’interno di aree naturali protette (“ v. le opere non devono ricadere, se non in maniera del tutto marginale, all’interno di aree naturali protette, né devono condizionarne l’assetto idraulico e idrogeologico. ”)

8. In ragione della ritenuta illegittimità del procedimento, così come del provvedimento della Giunta provinciale volto all’adozione della “ Variante 2018 al Piano del Parco ”, Measure ha dapprima impugnato a’ sensi dell’art. 143 del t.u. approvato con r.d. n. 1775 del 1933 gli atti in epigrafe indicati innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Tale Tribunale con sentenza del 10 settembre 2021, n. 155 ha peraltro dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione e ha assegnato il termine di cui all’articolo 11, comma 2, c.p.a. per la riproposizione del gravame dinanzi a questo T.R.G.A., cui la società Measure ha provveduto depositando, il 9 dicembre 2021, il ricorso in esame al fine di ottenere l’annullamento in parte qua degli atti in epigrafi indicati, avversandoli per i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione di legge. Violazione della direttiva 2001/42/CE, degli artt 41, 97, 117, co. 2, lett. s, Cost;
194 TFUE;
16, 37, 41 Carta di Nizza;
2, 4, 11, 15, 65, 95, 121, 168, d.lgs. 152/2006;
1 e 3 l 241/90 smi. Violazione e falsa applicazione degli artt 35, co 2- bis e 34, co 1, lett b, lp 11/2007, 26, NTA PUP. Difetto di istruttoria e di motivazione. Omessa considerazione dell’interesse ambientale della centrale. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, sviluppo sostenibile, tutela del legittimo affidamento. Eccesso di potere per erronea considerazione e valutazione dei presupposti. Contraddittorietà.

La richiesta di ampliamento dei confini del Parco Adamello Brenta ha carattere strumentale e sviato poiché persegue quale unico fine quello di ostacolare la realizzazione di un impianto idroelettrico che non solo è idoneo a soddisfare gli interessi imprenditoriali del privato ma anche l’interesse generale alla produzione di energia pulita: e ciò in ossequio agli obiettivi di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, di cui all’articolo 194, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE) e alle altre norme indicate nel motivo che conseguentemente risultano violate.

D’altra parte la realizzazione dell’impianto idroelettrico per derivazione dal torrente Arnò è altresì oramai giunto ad una fase talmente avanzata, avendo ottenuto una VIA positiva, da aver ingenerato un legittimo affidamento circa il suo esito favorevole.

Si configura, inoltre, il difetto di motivazione e di istruttoria poichè le finalità di valorizzazione naturalistica dell’area, addotte dal Comune allo scopo di giustificare la terza istanza di ampliamento dei confini del Parco, erano già garantite dallo stesso progetto di Measure con le prescrizioni imposte dalla VIA favorevole, non essendo tali attività di valorizzazione alternative all’uso idroelettrico ma, al contrario, pienamente compatibili con lo stesso.

Dal Rendiconto delle osservazioni allegato al Piano si evince che nel procedimento volto all’adozione della variante non è stato tenuto in considerazione il fatto che il progetto di Measure risponde ad esigenze di tutela ambientale e risulta idoneo ad apportare all’intera collettività maggiori vantaggi, in termini ambientali, paesaggistici ed economici, rispetto a quelli derivanti dall’ampliamento del perimetro del Parco.

Ad ulteriore conferma della compatibilità dell’uso idroelettrico con l’interesse naturalistico della zona rileva la presenza in tale area della centrale idroelettrica del Comune di Sella Giudicarie e di quella della società Dolomiti Energia.

II. Eccesso di potere. Sviamento. Contraddittorietà. Difetto di motivazione. Violazione degli artt 97 Cost, 41 Carta di Nizza e 1 l 241/90 e ss.mm.ii.

La terza istanza di ampliamento del Parco è stata accolta, nonostante anche la stessa, malcelando esigenze di valorizzazione ambientale, fosse finalizzata, come le precedenti, unicamente ad ostacolare il progetto della centrale, e di ciò il Parco avrebbe dovuto avvedersi, se solo avesse svolto una rigorosa istruttoria e un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco.

III. Violazione dell’all I, lett j, alla direttiva 2001/42/CE, degli artt 9, 11, 13, 14, 15 e all VI alla parte II del d. lgs. 152/2006, degli artt 4 e 6 dPP di Trento 14 9 2006 n 15-68/LEG, degli artt. 9 e 10 della l. 241/1990 e dell’art 27 lp 23/1992 .

L’illegittimità degli atti gravati consegue anche alla violazione della disciplina relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Trento del 14 settembre 2006, n. 15/68/LEG/2006 - poiché in sede di emanazione della “ Variante 2018 ”, a seguito di una scelta volontaria e consapevole, non sono state prospettate le possibili alternative al progetto presentato dal Comune.

L’Amministrazione avrebbe dovuto considerare anche le seguenti possibilità: non ampliare affatto il Parco;
estendere il perimetro dell’area in misura più ridotta o in relazione ad aree diverse da quelle interessate dal progetto di concessione di derivazione idroelettrica;
o, da ultimo, posticipare l’ampliamento ad un momento successivo.

In via istruttoria la ricorrente ha chiesto l’esibizione di una serie di documenti vanamente già sollecitati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche (verbali della Giunta esecutiva del Parco dell’8.8.2017, del 29.1 e del 5.11 del 2018, del 14.1, del 28.1, del 4.2, del 14.10 del 2019;
verbale del Comitato di gestione del Parco del 25.2.2019;
lettera riservata inviata alla Giunta esecutiva del Parco dal direttore dell’Ufficio Tecnico Ambientale dell’Ente con oggetto “ variante al Piano del Parco ” richiamata nel verbale del 13.12.2019 della suddetta Giunta esecutiva;
documento recante l’opinione sul progetto di ampliamento dei confini del Vice Presidente del Parco Ivano Pezzi richiamato nel verbale del 13.12.2019 della Giunta esecutiva del Parco stesso;
e.mail inviata dal direttore dell’Ufficio Tecnico Ambientale nella veste di sostituto del Direttore del Parco ai membri del gruppo di lavoro ristretto istituito per la predisposizione della variante e relativo allegato recante il verbale del 23.10.2017;
lettera del 4.3.2019 del Presidente del Parco ai membri della Giunta esecutiva), nonché l’acquisizione delle testimonianze dei signori Ivan Bazzoli e Valerio Bonazza, Sindaco e Vice Sindaco del Comune di Sella Giudicarie, su specifiche affermazioni pronunciate nella seduta del Consiglio Comunale di Sella Giudicarie del 18.12.2017.

9. Con memoria depositata il 21 marzo 2022 l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, in qualità di difensore a’ sensi e per gli effetti dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116 di tutte le Amministrazioni intimate, ha, in primo luogo, eccepito l’insindacabilità nel merito delle scelte di pianificazione urbanistica e paesaggistica effettuate nel caso di specie: e ciò in quanto involgenti profili di ampia discrezionalità, incensurabili dal privato e insindacabili da parte del giudice.

Nel merito, ha osservato che la richiesta di adozione della variante poggiava su tre distinti ordini di ragioni: l’adeguamento alle modifiche normative sopravvenute in ambito urbanistico, ambientale ed amministrativo delle Norme di Attuazione, la modifica della cartografia e la richiesta di ampliamento dei confini del Parco formulata dal Comune di Sella Giudicarie.

Il fine generale sotteso alla variante è quello di soddisfare esigenze di valorizzazione e salvaguardia della Valle di Breguzzo, in coerenza con l’articolo 33 della l.p. 23 maggio 2007, n. 11.

Inoltre, ad avviso delle Amministrazioni, l’ampliamento “ consentirebbe di superare le difficoltà derivanti dall’esistenza di una porzione di area protetta, territorialmente estroflessa dal corpo principale del Parco e di fatto confinante su tre lati principali con “area non protetta”, ottimizzando, così, la possibilità di programmazione e l’applicazione delle misure gestionali e conservazionali ”: ciò, di fatto, corrisponderebbe all’intenzione già espressa dal Comune di Bondo allorquando, nel 2007, aveva rivolto al Parco e alla Provincia una richiesta di ampliamento “ sino a ricomprendere la porzione di circa 140 ettari del territorio del Comune di Bondo già inserita nel

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