TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-11-14, n. 201913100
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Testo completo
Pubblicato il 14/11/2019
N. 13100/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05548/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5548 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale n. 492 dell’8 novembre 2017 con cui la Commissione esaminatrice, all’esito della valutazione del primo elaborato scritto, non ha ammesso il dott. -OMISSIS-(busta n. 1215) a sostenere le prove orali del concorso notarile per 500 posti, indetto con D.D. del 21 aprile 2016 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della
Giustizia Civile e pubblicato in G.U. n. 33 del 26 aprile 2016;
- della lista degli idonei/ammessi alla prova orale del concorso, pubblicata in data 15 febbraio 2018 nella parte in cui non ammette il ricorrente;
- di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, precedente e/o successivo a quello impugnato, ivi compreso, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori del concorso da notaio di cui al D.D. del 21aprile 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa L M;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il dott. -OMISSIS- ha impugnato il verbale n. 492 dell’8 novembre 2017 con cui la Commissione esaminatrice, all’esito della valutazione del primo elaborato scritto, non lo ha ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile per 500 posti, bandito con D.D. del 21 aprile 2016 del Ministero della Giustizia, e la graduatoria degli ammessi agli orali – pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia in data 15 febbraio 2018 – nella parte in cui non figura il suo nominativo.
Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
Con ordinanza n. 3749 del 21 giugno 2018 è stata respinta l’istanza cautelare.
In vista della trattazione del merito il ricorrente ha depositato memoria conclusiva e all’udienza pubblica del 6 novembre 2019, su istanza dei difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorrente ha partecipato al concorso a 500 posti di notaio indetto con D.D. 21 aprile 2016 sostenendo le tre prove scritte teorico-pratiche consistenti, a norma dell’10B6D2FD8" data-article-version-id="f044c5a3-681f-5bcf-82e8-51937a31e831::LR5A7DAC560A710B6D2FD8::2006-05-10" href="/norms/laws/itatexthrh64xpwjqipxx2/articles/itaartm5b80ntyap7u75?version=f044c5a3-681f-5bcf-82e8-51937a31e831::LR5A7DAC560A710B6D2FD8::2006-05-10">art. 6 D.Lgs. 166/06, nella redazione di un atto di ultima volontà e di due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.
In data 15 febbraio 2018 venivano pubblicati i risultati delle prove scritte e i nominativi dei candidati ammessi alle prove orali, tra i quali non rientrava il ricorrente. Effettuato l’accesso agli atti il ricorrente acquisiva il verbale n. 492 dell’8 novembre 2017, nel quale la Sottocommissione del concorso, nel valutare gli elaborati contenuti nella busta 1215, riferibile al ricorrente, ha giudicato l'elaborato di diritto commerciale gravemente insufficiente ai sensi dell'art. 11, comma 7, D.Lgs. n. 166/2006 e, quindi, ha ritenuto inidoneo il candidato, senza procedere alla lettura degli altri due elaborati.
In particolare la grave insufficienza, al punto 3 della scheda con formulazioni standard , è stata ritenuta consistente: “nella sostanziale carenza della parte deliberativa;nella mancata modifica dell’articolo dello statuto relativo al capitale sociale in conseguenza dell’aumento gratuito (immediatamente efficace);nella mancata indicazione del termine finale di sottoscrizione dell’aumento scindibile;nella mancata indicazione del regime delle azioni proprie in relazione all’aumento gratuito;nell’assenza di ogni riferimento al sovrapprezzo”.
Il ricorrente ritiene che il giudizio della Commissione sia frutto di travisamento del contenuto del suo elaborato.
Il ricorso è affidato al seguente unico motivo: eccesso di potere per errore di fatto, totale travisamento delle traccia, palese illogicità e contraddittorietà manifesta della valutazione;violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 11 comma 7 e 10 comma 2, D.Lgs. 166/2006.
Erroneamente si imputerebbe al ricorrente la mancata trattazione di alcuni istituti giuridici che, al contrario, sarebbero stati correttamente e ampiamente affrontati. La contestazione di non aver indicato nell’atto il termine finale di sottoscrizione dell’aumento scindibile sarebbe frutto di macroscopico errore, avendo egli invece inserito tale termine.
Il rilievo di incompletezza qualificato come “sostanziale carenza della parte deliberativa” sarebbe infondato in quanto il verbale, così come redatto dal candidato, oltre ad indicare il contenuto della proposta votata dall’assemblea, conterrebbe tutti gli elementi previsti dalla legge ed, in particolare, dagli artt. 2371 e 2375 c.c. essendo stato, altresì, rispettato il criterio di analiticità. Oltretutto la Commissione, non indicando specificamente cosa mancherebbe, sarebbe incorsa in eccesso di potere in termini di “aggiramento dei criteri di correzione da essa stessa individuati” (così a pag. 10 del ricorso).
Quanto alla “mancata modifica dell’articolo dello statuto relativo al capitale sociale in conseguenza dell’aumento gratuito (immediatamente efficace)” il giudizio sarebbe errato in quanto non sussisterebbe alcun obbligo giuridico di specificare nel verbale di assemblea la modifica dell’articolo dello statuto in conseguenza dell’aumento gratuito, essendo demandato tale compito all’organo amministrativo. A tale proposito egli ha specificato che era stata allegata al verbale di assemblea copia aggiornata dello statuto.
Denoterebbe, da parte della Commissione, una lettura superficiale dell’elaborato il giudizio secondo cui non sarebbe stato indicato il termine finale di sottoscrizione dell’aumento scindibile, atteso che nell’elaborato è scritto: “L’aumento oneroso è scindibile e dovrà essere sottoscritto entro il…”;inoltre “il diritto di opzione potrà essere esercitato entro il …. (almeno 15 giorni)” .
Sarebbe frutto di travisamento la contestazione riguardante la “mancata indicazione del regime delle azioni proprie in relazione all’aumento gratuito”, sia perché il ricorrente lo avrebbe specificato nell’atto e nella parte teorica, sia perché l’indicazione del regime delle azioni proprie nel verbale di assemblea non sarebbe richiesto dalla legge.
La contestazione relativa alla “assenza di ogni riferimento al sovrapprezzo” sarebbe infondata in quanto il candidato, nel silenzio della traccia, legittimamente avrebbe non menzionato il sovrapprezzo, sia perché non previsto dalla legge sia in ossequio all’orientamento espresso dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto, di cui il candidato ha dato ampia giustificazione nella parte motiva.
Secondo il ricorrente “Tali gravissime negligenze da parte della Commissione esaminatrice travalicano i limiti dell’insindacabilità del giudizio e si ascrivono a un vero e proprio eccesso di potere e di violazione di legge, avendo la Commissione travisato la traccia e mancato di applicare la legge durante la correzione” (così a pag. 15 del ricorso).
3. Deve essere brevemente tratteggiato il quadro normativo e giurisprudenziale riferibile alla fattispecie in esame.
Secondo l’art. 11, comma 7, D.Lgs. 166/2006 la Commissione procede alla lettura degli elaborati di ciascun candidato, quindi esprime un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale: tale giudizio viene dunque formulato, di regola, ultimata la lettura di tutti e tre gli elaborati.
Secondo le previsioni introdotte con l’art. 34, comma 50, lettera f), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, l’eventuale giudizio di non idoneità deve essere sinteticamente motivato con ricorso a “formulazioni standard ”, che la Commissione deve predisporre contestualmente alla definizione dei criteri cui si atterrà nella correzione dei compiti: ciò al fine di semplificare e snellire il lavoro della Commissione, di rendere omogenea l’applicazione dei criteri prestabiliti e di rendere più semplice la verifica, ab externo , della osservanza dei criteri che la Commissione si è data.
L’art. 11, comma 7, D.Lgs. 166/2006, stabilisce ancora che “Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, la Sottocommissione dichiara non idoneo il candidato, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi”.
Le cause di nullità e le “gravi insufficienze”, prefigurate dall’art. 11, comma 7, sono idonee a precludere l’ulteriore corso della correzione degli elaborati di un candidato e la successiva attività valutativa della commissione - che si estrinseca nel giudizio complessivo di idoneità o non idoneità alla prova orale -, evidentemente in quanto indici di gravi lacune nella preparazione del candidato;essi sono perciò definiti anche come “errori ostativi” (cfr. (Cons. Stato, Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459;T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 dicembre 2013, n. 10349;id. 9 aprile 2013, n. 3570: giurisprudenza da ultimo richiamata in T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9 aprile 2019, n. 4591).
Nel caso di specie la Commissione, in sede di definizione dei criteri di correzione, ha infatti stabilito di ritenere rilevanti, ai sensi dell’art. 11, comma 7, tutte le cause di nullità formali e sostanziali nonché le “gravi insufficienze”, come declinate nel verbale n. 9 del 13 dicembre 2016.
4. Tanto premesso in linea generale, il Collegio osserva che la tipologia delle censure formulate in ricorso suggerisce di soffermarsi preliminarmente sull’ambito entro il quale è consentito il vaglio giurisdizionale in subjecta materia.
Come più volte affermato in giurisprudenza, anche della Sezione, il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 21 ottobre 2016, n. 10500).
Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l'apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che le valutazioni della commissione del concorso notarile, come in generale tutti i giudizi aventi ad oggetto prove d’esame o di concorso, sono espressione di discrezionalità sindacabile solo ab extrinseco , nel caso di manifesta irragionevolezza o palese travisamento rilevabili ictu oculi (Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2017, n. 558;T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 16 luglio 2010, n. 26342).
Deve, pertanto, ritenersi inammissibile una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 febbraio 2019, n. 1690).
5. Il ricorrente è stato dichiarato inidoneo dopo la correzione del primo elaborato, ossia dell’atto inter vivos di diritto commerciale, la cui traccia richiedeva la redazione di verbale di assemblea con cui una società deliberava un aumento misto di capitale.
All’esito dell’esame degli atti di causa, pur circoscritto al descritto sindacato ab externo , è possibile convenire con la difesa erariale che, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, la traccia non richiedeva di rispettare il contenuto minimo legale della delibera (il che lo avrebbe, a suo dire, autorizzato a non prevedere profili non obbligatori per legge), bensì di redigere un verbale di assemblea che avesse proprio il contenuto indicato, anche se ulteriore rispetto al contenuto minimo legale.
Il Collegio osserva che i rilievi della Commissione non appaiono né errati, né tanto meno negligenti o irrispettosi del dettato normativo, segnatamente nella parte in cui riferiscono della sostanziale carenza della parte deliberativa. Anche il rilievo inerente la mancata modifica dell’articolo dello statuto relativo al capitale sociale appare corretto, dal momento che, trattandosi di aumento di capitale misto con aumento gratuito immediatamente esecutivo, la modifica dello statuto, quanto meno con riferimento all'aumento gratuito, necessitava di essere deliberata contestualmente e non demandata all'organo amministrativo. Peraltro, anche volendo ipotizzare che sia corretto che le deliberazioni possano avere un contenuto da individuarsi mediante rinvio alle proposte dei Presidente, nel caso di specie il candidato non risulta aver ricompreso anche la modifica dell’articolo dello statuto fra le deliberazioni da eseguire in seguito.
Quanto al regime delle azioni proprie, nell’elaborato non risulta chiarito se, ad es., le stesse partecipassero all'aumento gratuito, se avessero diritto voto, se partecipassero al quorum .
Anche il rilievo della Commissione circa il sovrapprezzo non appare frutto di travisamento, alla stregua del dettato normativo di cui agli artt. 2343 e 2441 c.c..
I rilievi che precedono consentono di affermare che, nel caso di specie, non è ravvisabile la manifesta illogicità e irragionevolezza nel giudizio reso dalla Commissione né emerge il “travisamento dei fatti” invocato dal ricorrente;tanto preclude a questo Giudice di sindacare il merito della valutazione effettuata dalla Commissione, valutazione che, peraltro, appare al Collegio poggiare su elementi concreti ed obbiettivi, con riferimento sia ai criteri di valutazione dalla stessa predeterminati sia alla gravità degli errori rilevati.
Il ricorrente in realtà, pur denunciando un “travisamento” degli elementi forniti dal candidato (con ciò invocando la piena legittimità del sindacato giurisdizionale dando atto di conoscerne i limiti), tende inammissibilmente (a tal fine riportando virgolettati interi brani del suo elaborato) a confutare nel merito i rilievi della Commissione in ordine alle omissioni ravvisate.
Tanto è confermato dal fatto che la concreta articolazione delle censure, in taluni casi perfino assertiva, mira ad individuare profili di erroneità giuridica della valutazione della Commissione, giungendo a sostenere che quest’ultima avrebbe commesso gravi negligenze, travisando la traccia e mancando di applicare la legge durante la correzione.
Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.