TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-06-03, n. 202400672
Ordinanza collegiale
11 marzo 2025
Sentenza
3 giugno 2024
Ordinanza cautelare
12 luglio 2023
Ordinanza cautelare
12 luglio 2023
Sentenza
3 giugno 2024
Ordinanza collegiale
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2024
N. 00672/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2023, proposto da
NI AL Sardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Zanelli Quarantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosetta Fiore e Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina dirigenziale numero DD/2023/02352 del 27 marzo 2023 ad oggetto “esclusione definitiva da graduatoria generale bando ERP 2021. Nucleo familiare codice 32645” adottata dal Comune di Firenze;
- della determina dirigenziale numero DD/2023/03020 del 14 aprile 2023 ad oggetto “Bando per l''assegnazione di alloggi di ERP 2021 – graduatoria definitiva – aggiornamento aprile 2023” adottata dal Comune di Firenze, per la parte in cui il Dirigente ha preso atto che sono stati esclusi dalla graduatoria bando ERP 2021 i seguenti 49 nuclei: (…) “per mancanza requisiti di accesso all''erp – codice: (…) 32645” nonché della relativa graduatoria definitiva aggiornata, allegata alla determina;
- di ogni atto provvedimento o comportamento presupposto conseguente o comunque connesso, anche se non conosciuto, ivi inclusa la nota prot. 41854 del 6 febbraio 2023 ad oggetto “Esito verifica requisiti Bando ERP 2021”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. Marcello Faviere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. AL, a seguito di domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, veniva inserito nella graduatoria definitiva approvata con DD n. 9878/2022 del Comune di Firenze.
A seguito dei controlli di rito in sede di assegnazione dell’alloggio, il Comune inviava all’interessato (in data 6.02.2023) preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 in quanto lo stesso risultava titolare di quote di diritti di proprietà (corrispondente ai 3/5) di un fabbricato e vari terreni situati in Caltagirone per un valore complessivo superiore ai limiti di cui all’allegato A, comma 2) lett. d2) della LRT n. 2/2019.
L’interessato faceva pervenire, in data 17.03.2023, osservazioni con una perizia giurata di parte sul valore venale del bene e la sua concreta inagibilità di fatto.
Il Comune, non ritenendo di accogliere tali osservazioni, con DD n. 2352 del 27.03.2023 disponeva l’esclusione del sig. AL dalla graduatoria.
Successivamente (il 5.06.2023) l’interessato faceva pervenire al Comune una comunicazione relativa ad un pignoramento delle quote possedute sugli immobili di sua proprietà, invocando l’applicazione dell’allegato A comma 2) lett. d2) punto 3) della LRT n. 2/2019, nonché l’applicazione del paragrafo 4) del medesimo allegato A. Il Comune non riscontrava tale richiesta.
2. Avverso l’esclusione dalla graduatoria l’interessato ha notificato ricorso (il 6.06.2023), ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta, in due motivi, violazione di legge ed eccesso di potere.
Per resistere al gravame si è costituito il Comune di Firenze (il