TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2023-05-30, n. 202300189
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Pubblicato il 30/05/2023
N. 00189/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2023, proposto da
S A, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore e Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, in persona del Dirigente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
1) della nota prot. n. 3393 - del 13/03/2023 - AOODRFVG trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia Esclusione – rubricata “Comunicazione dell'avvio del procedimento volto all'esclusione dal concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno italiano- art. 10-bis L. 241/1990”;
2) della email del responsabile del procedimento dd. 14/03/2023 con la quale si integrava e confermava il provvedimento di cui sub 1);
3) nonché, per quanto occorrer possa, del bando di concorso “Concorso ordinario, per titoli ed esami, per la copertura di ottantanove posti del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno- italiano del Friuli Venezia Giulia” pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 10/01/2023 – 4° serie speciale n. 2;
4) nonché di tutti gli altri atti del procedimento amministrativo non espressamente indicati, ancorché non conosciuti e di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti;
e per l’accertamento
del diritto del Sig. Simon ASSI a partecipare al detto concorso con la possibilità di aver titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, aspirante candidato al “Concorso ordinario, per titoli ed esami, per la copertura di ottantanove posti del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia” pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 10/01/2023 – 4° serie speciale n. 2, chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, tra cui, in particolare, l’atto in data 13 marzo 2023 prot. n. 3393 AOODRFVG, asseritamente emesso ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990 e notificatogli in pari data a mezzo pec all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso presentata, con cui il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia – Ufficio per l’Istruzione in lingua slovena gli ha comunicato l’avvio del procedimento volto all’esclusione dal concorso stesso per asserita carenza di un requisito essenziale ritenuto non sanabile in sede di soccorso istruttorio e, come tale, inficiante la domanda “ai sensi dell’art. 4, comma 3” , del bando di concorso ( rectius comma 2) ovvero per “mancata sottoscrizione” della domanda stessa “con firma digitale grafica oppure con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità”.
In calce a tale atto è precisato che “termine ultimo per la conclusione del presente procedimento è di 90 giorni” e che “avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente, il ricorso al Tar competente entro 30 giorni o il ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 90 giorni”.
La domanda azionata è affidata ai seguenti motivi di impugnazione:
1) “Violazione di legge: artt. 10 bis e art. 3 L. 241/1990;violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97-II co. Cost.;principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 Cost.”;
2) “Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, motivazione apparente”;
3) “Violazione dell’art.