TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-08-26, n. 202402479

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-08-26, n. 202402479
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402479
Data del deposito : 26 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2024

N. 02479/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00535/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 535 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS- Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. -OMISSIS- Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;



contro

Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Ducato e Antonino Mazzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

- del decreto rettorale n. 134/2021 prot. 4230 – 18/01/2021 con cui è stata disposta l'irrogazione della sanzione della censura al Prof. -OMISSIS-;

- della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/2021 prot. 2674 – 13/01/2021 con la quale il predetto organo ha deciso che venisse comminata la sanzione della censura nel procedimento disciplinare relativo alla nota del Rettore prot. n. 62955 del 03/08/2020;

- del parere espresso dal Collegio di Disciplina nella seduta del 21.12.2020 sulla proposta avanzata dal Rettore con nota prot. n. 62955 del 03.08.2020;

- della nota rettorale prot. n. 62955 del 03/08/2020 di avvio del procedimento disciplinare ex art. 10 co. 2 della L. 30-12-2010 n. 240 e della successiva nota del Presidente del Collegio di Disciplina di comunicazione della suddetta proposta;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato in data 15 marzo 2022, e depositato il 19 marzo successivo, il ricorrente - in servizio dal 1° marzo 2001, presso l’Università degli Studi di Palermo, ove ha ricoperto, dapprima il ruolo di ricercatore, dal 1° novembre 2010 il ruolo di Professore associato e infine dal 1°ottobre 2016 quello di Professore ordinario - ha impugnato gli atti indicati in epigrafe ed in particolare il decreto rettorale n. 134/2021 prot. 4230 – 18/01/2021 con cui è stata disposta l’irrogazione della sanzione della censura.

Il procedimento disciplinare veniva avviato con la proposta prot. n. 62955 del 03/08/2020, motivata per aver proceduto il ricorrente autonomamente, all’invio al MIUR dell’istanza di conferimento del titolo di professore Emerito al Prof. -OMISSIS-, in violazione a quanto disposto, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Sezione I, del vigente Regolamento per il conferimento di riconoscimenti onorifici dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 933 del 27/03/2018.

Con nota prot. n. 63942 del 06/08/2020, il Direttore del Dipartimento BIND comunicava che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta n. 12 dell’11/12/2019, aveva dato all’unanimità parere favorevole alla richiesta del Prof.-OMISSIS- “di avere mandato da parte del Consiglio di ottenere in sede ministeriale chiarimenti sullo specifico iter messo in atto da parte dell’Ateneo” .

Il Collegio di Disciplina, con verbale n. 7 del 21/12/2020, proponeva al Consiglio di Amministrazione l’applicazione nei confronti del ricorrente della sanzione della censura quale “dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d’ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione” (art. 88, c. 1, r.d. n. 1592 del 1933).

Con delibera n. 08.05 del 12/01/2021 il Consiglio di Amministrazione, agendo in conformità del parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina, deliberava di comminare al ricorrente la sanzione disciplinare della censura.

Con Decreto Rettorale n. 134 del 18/01/2021, veniva disposta l’irrogazione della sanzione disciplinare della censura, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12/01/2021.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 240/2010. VIZIO DI INCOMPETENZA.

Sostiene il ricorrente che il provvedimento disciplinare impugnato sarebbe illegittimo perché adottato dal Rettore (organo privo di competenza in materia).

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 89 DEL R.D. N. 1592/1933, DELL’ART. 12 DELLA LEGGE N. 311/1958, DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 240/2010 E DELL’ART. 24 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE DI CUI AGLI ARTT. 6, PAR. 1 DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA E 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA DEL 7 DICEMBRE 2000.

Sostiene il ricorrente che il provvedimento disciplinare sarebbe illegittimo poiché violerebbe l’art. 89 R.D. n. 1592/1933 che prevede che “all’incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti” ; la comunicazione di avvio del procedimento non conterrebbe l’indicazione delle norme disciplinari e/o del codice etico violate dal ricorrente con conseguente pregiudizio del diritto al contraddittorio e, più in generale, del diritto di difesa.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE

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