TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2024-03-05, n. 202400335

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2024-03-05, n. 202400335
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400335
Data del deposito : 5 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/03/2024

N. 00335/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00186/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2024, proposto da
L O S, rappresentata e difesa dagli avvocati D V e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G F e V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone del 4 dicembre 2023, n. 673, nella parte in cui ha escluso la ricorrente dalla selezione pubblica per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa – Disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, nonché, ove occorra, del bando e di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;


Rilevato in fatto che:

a) L O S, medico, avendo partecipato alla selezione pubblica per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa – Disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento meglio indicato in epigrafe, di esclusione dalla procedura, motivata dalla mancata produzione della «casistica di specifiche esperienze e attività professionali» sottoscritta dal direttore sanitario, prescritta dall’art. 6 d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;

b) premesso che la disciplina per la quale ha partecipato la ricorrente risulterebbe incompatibile con l’allegazione di una specifica e dettagliata casistica delle esperienze ed attività professionali – le quali sarebbero state comunque esposte nella domanda di partecipazione, nel curriculum e negli altri atti allegati –, la ricorrente si duole della mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’amministrazione, ad ogni buon conto producendo in giudizio la documentazione ritenuta idonea a soddisfare il requisito documentale richiesto;

c) l’amministrazione, costituitasi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha difeso il proprio operato, ha contestato che la documentazione prodotta in giudizio costituisca «casistica di specifiche esperienze e attività professionali» ;

d) alla camera di consiglio del 28 febbraio 2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il ricorso, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, è stata discussa nel merito e spedita in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto in diritto che:

e) la procedura è disciplinata dall’art. 15, comma 7- bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con le modifiche apportate dalla l. 5 agosto 2022, n. 118, per cui: i) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire; ii) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare;
sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati; iii) il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio;

f) si tratta, nella sostanza, di un vero e proprio concorso, gestito da una apposita commissione tecnica, incaricata di valutare i candidati sia sotto il profilo dei titoli posseduti, sia in esito al colloquio orale, nonché di formare – sulla base di tali punteggi complessivi - una graduatoria degli idonei;

g) per tale ragione, pur consapevole delle incertezze di riparto tuttora sussistenti, il Tribunale ritiene più ragionevole l’interpretazione per cui la giurisdizione si radica d’innanzi a questo giudice amministrativo;

h) venendo al piano sostanziale della controversia, la parte ricorrente non illustra le ragioni per cui la disciplina per la quale ella ha partecipato (Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza - Pronto Soccorso) sarebbe incompatibile con l’allegazione di una specifica e dettagliata “casistica” delle esperienze ed attività professionali;

i) ciò posto, l’indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non è in alcun modo sanabile da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione, dovendosi individuare il limite all'attivazione del soccorso istruttorio con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale (

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