TAR Genova, sez. II, ordinanza collegiale 2014-11-24, n. 201401703

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, ordinanza collegiale 2014-11-24, n. 201401703
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201401703
Data del deposito : 24 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01129/1999 REG.RIC.

N. 01703/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01129/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1129 del 1999, proposto da:


M R B, E C e F I, rappresentati e difesi dall'avv. R G, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;


contro

Comune di Sarzana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso l’avv. V C nel suo studio in Genova, via Goffredo Mameli, 1/2;

per l'annullamento

della comunicazione del Comune di Sarzana del 23/8/1999, avente ad oggetto: “Ordinanza sindacale del 23/10/1997. Comunicazione interlocutoria di procedura coatta di esecuzione delle opere”, con ogni atto ad essa presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarzana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. R G e udito il difensore intervenuto per l’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
nessuno è comparso per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


Con ricorso notificato il 15 settembre 1999 e depositato il successivo 23 settembre, i signori M R B, E C e F I hanno impugnato l’atto indicato in epigrafe, con cui il Comune di Sarzana aveva comunicato che si sarebbe provveduto d’ufficio alla demolizione della tettoia abusivamente realizzata in via Terma n. 3.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata.

Con ordinanza n. 430 del 30 settembre 1999, è stata accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dai ricorrenti.

Con memoria depositata il 3 settembre 2014, il difensore dell’Amministrazione resistente ha comunicato che la signora M R B era deceduta il 3 aprile 2008.

L’evento (debitamente comprovato mediante certificato di morte depositato nel parallelo giudizio r.g. n. 799 del 1999 promosso dalla signora Bettelani avverso il presupposto ordine di demolizione) è stato pubblicizzato all’udienza di trattazione del 23 ottobre 2014.

In conseguenza deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a e dell’art. 300, c.p.c., l’interruzione del processo nei soli confronti della sola ricorrente deceduta, mentre il giudizio prosegue nei confronti degli altri due litisconsorti.

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