TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-04-16, n. 202401110

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-04-16, n. 202401110
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401110
Data del deposito : 16 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2024

N. 01110/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00501/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 501 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A S D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

della Circolare 333/A del Capo della Polizia di Stato del 10.12.2021 avente ad oggetto “Misure urgenti sul contenimento della diffusione del Covid …”;

del provvedimento di sospensione del 22.12.2021, emesso dal Dirigente II Zona Polizia di Frontiera Lombardia Milano, S M Prot. 0020613;

del provvedimento di sospensione del 28.12.2021, emesso dal Reparto dal Dirigente II Zona Polizia di Frontiera Lombardia Milano, S M Prot. 0020825;

di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente anche non conosciuto dai ricorrenti ivi compresi i relativi inviti a produrre la documentazione relativa all'obbligo vaccinale;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;

nonché per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad essere reintegrati al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Regolamento di Servizio della PS e per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dai ricorrenti derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta

di giustizia;

previa, ove necessario disapplicazione dell'art. 2 del DL 172/2021, convertito in Legge n. 3/2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del DL 172/2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I) I ricorrenti, in servizio presso la Polizia di Stato di Frontiera di Malpensa, sono stati sospesi dal servizio a trattamento economico 'zero', ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 3, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni.

Con il presente ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato hanno impugnato i provvedimenti di sospensione e la Circolare 333/A del Capo della Polizia di Stato del 10.12.2021 avente ad oggetto “ Misure urgenti sul contenimento della diffusione del Covid … ”, articolando quattro censure.

Nella prima SI lamenta la violazione l’art. 3 D.Lgs. 81/2008;
gli artt. 61, 62 e 63 dpr 782/1985;
l’art. 9 D.M.I 127/2019, in quanto sarebbe stato imposto illegittimamente l’obbligo vaccinale per tutte le categorie di lavoratori di cui all’art. 4 ter, senza prevedere alcuna differenziazione in ordine alle tipologie di mansioni svolte.

Lamentano poi l’incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento, sostenendo che l’adozione di un atto di sospensione per ragioni sanitarie rientra nella competenza della Commissione Medica Ospedaliera ai sensi del combinato disposto dell’art. 21 del decreto legge n. 9/2020 e dell’art. 73 bis della Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Nel secondo motivo lamentano la violazione degli artt. 2, 27, 32 comma I e II, art. 36 della Costituzione.

Nella terza censura viene dedotta la violazione dell'art. 1 della L. n. 219 del 22.12.2017, sul consenso informato.

Nella quarta e ultima censura i ricorrenti rilevano la violazione dell’art. 6 DPR 737/1981, nonché la disparità di trattamento: la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione è situazione peggiorativa rispetto alla sospensione disciplinare.

I ricorrenti hanno chiesto di accertare il diritto ad essere reintegrati al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Regolamento di Servizio della PS, nonché la condanna al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto, anche in via equitativa.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con memoria del 12 gennaio 2024 la difesa Erariale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, a seguito della nuova disciplina introdotta dal Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in base alla quale a partire dal 25 marzo 2022, ai lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, quali i ricorrenti, inadempienti all’obbligo vaccinale, non è più applicabile la sospensione dal diritto di svolgimento dell’attività lavorativa, con conseguente riammissione in servizio per i dipendenti tuttora sospesi ai sensi del previgente art.

4-ter del d.l. n. 44/2021;
ha poi richiamato la giurisprudenza nelle more intervenuta sulle questioni implicate nella vicenda in esame, a conferma della piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

I ricorrenti hanno confermato l’interesse alla decisione del ricorso, al fine del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione.

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

II) Il presente ricorso è proposto avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione, dopo aver accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, ha disposto la sospensione dal servizio, in base alle previsioni, ratione temporis vigenti, dell'art. 4 ter d.l. 44/2021, che obbligava i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (a cui i ricorrenti appartengono) a sottoporsi alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 e prevedeva la sospensione dall'attività lavorativa dei dipendenti che non avessero osservato il predetto obbligo fino alla comunicazione del completamento del ciclo vaccinale o, comunque, per un periodo inizialmente fissato in sei mesi decorrenti dal 15 dicembre 2021 e successivamente prolungato, con d.l. 1/2022, al 15 giugno 2022.



2.1 In via pregiudiziale, il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia riconducibile fra quelle «relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico», che l'art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

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