TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-09-26, n. 202401361
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 26/09/2024
N. 01361/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Polistena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sorical Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Lollo in Catanzaro, via Indipendenza 13;
Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria-Arrical, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
A) Del decreto del Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, n. 60 del 30 dicembre 2022, con il quale in virtù e per effetto della legge regionale della Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, per la quale si fa riserva di eccezione di incostituzionalità con riferimento all'art. 18 bis integrato dalla legge regionale n. 32 del 21 ottobre 2022, è stato approvato il cronoprogramma ai fini del subentro del gestore unico agli attuali gestori e disposto, altresì, che la gestione del servizio per l'anno 2023 resterà in capo ai comuni/gestori esistenti, sebbene in mancanza dell'approvazione del Piano operativo di organizzazione del servizio e del Piano d'Ambito aggiornato;
B) Del decreto n. 1 del 20 gennaio 2023 che riapprovato il documento denominato:” declaratoria riferita alla fase preliminare per l'avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del gestore Unico d'Ambito Sorical S.P.A.”;
C) Del decreto n. 2 del 20 gennaio 2023, con il quale sono state rese note “ le modalità operative per garantire il mantenimento del servizio di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti”;
D) nonché di tutti gli atti, nessuno escluso, anche istruttori, connessi e presupposti, richiamati nelle premesse dei superiori provvedimenti – ivi comprese le deliberazioni del Commissario Straordinario A.R.R.I.Cal. n. 9 del 25 ottobre 2022 e n. 12 del 30 dicembre 2022 – nonché quelli conseguenziali ed in ogni caso lesivi per la comunità di Polistena.
Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da Comune di Polistena il 1/3/2023:
A) degli atti impugnati con il ricorso principale e del decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 22 febbraio 2023, con il quale, in virtù e per effetto della legge regionale per la Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, è stato decretato di: ”aggiornare/implementare il cronoprogramma di cui al decreto n. 01 del 20 gennaio 2023, che, nella nuova formulazione, contraddistinto con la lettera A), viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale…………”.
B) Nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e conseguenziale ed in ogni caso lesivo per la comunità di Polistena.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Polistena il 1/3/2024:
PER L'ANNULLAMENTO
Quanto al ricorso principale:
A) Gli atti impugnati sub A) , B) e C) del citato ricorso introduttivo,
Quanto al I° ricorso per motivi aggiunti:
B) Del decreto impugnato al punto A del citato primo atto di motivi aggiunti.
Quanto al presente ricorso per motivi aggiunti
A) Del decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 10 gennaio 2024, con il quale, in virtù e per effetto della legge regionale per la Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, è stato decretato di: “approvare il Piano Operativo di transizione al servizio Idrico integrato in Calabria, elaborato e inviato da So.Ri.Cal. S.p.A., che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale…………”
B) Del Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria di revisione del cronoprogramma allegato al decreto.
C) Nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e conseguenziale ed in ogni caso lesivo per la comunità di Polistena.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, di Sorical Spa e dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria-Arrical;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 21.2.2023 e depositato in pari data il Comune di Polistena ha esposto:
-) con legge regionale (l.r.) n. 10/2022 la Regione Calabria ha istituito l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (anche solo ARRICAL) ente pubblico non economico munito di personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, ai fini dell’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato (S.I.I.) e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato quale nuovo ente di governo dell’A.T.O. unico regionale;
-) con successiva l.r. 32/2022 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 235 del 21.10.2022) alla precitata l.r. 10/2022 è stato aggiunto l’art. 18- bis , recante « Disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato » adottate per favorire la “ unicità della gestione ” del servizio nell’A.T.O. disponendo che « L’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui SORICAL S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa »;
-) con deliberazione n. 9 del 25.10.2022 il Commissario straordinario di ARRICAL ha individuato la società SORICAL S.p.A. (anche solo SORICAL) quale gestore unico del S.I.I. per l’intera circoscrizione regionale e con successiva deliberazione n. 12 del 30.12.2022 ha proceduto all’affidamento esecutivo del servizio in favore della stessa per 30 anni con decorrenza dall’1.1.2023;
-) con decreto n. 60 del 30.12.2022, il Commissario straordinario ha quindi approvato il cronoprogramma ai sensi del precitato art. 18 -bis l.r. 10/2022, poi modificato in parte qua e riapprovato con decreto n. 1 del 20.1.2023 e poi con decreto n. 2 del 20.1.2023 veniva predisposto un cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d’Ambito SORICAL S.p.A.;
-) i suddetti provvedimenti contrasterebbero con la normativa vigente e non considererebbero la volontà popolare nel referendum del 12-13 giugno 2011 contro la privatizzazione dell’acqua pubblica e dei beni e servizi comuni fondamentali ad assicurare la vita della popolazione anche per evitare un pregiudizio per le amministrazioni locali e soprattutto un rincaro sulla tariffazione e aumenti salatissimi a danno della collettività, stante che essi avocano all’autorità la competenza all’incasso delle bollette lasciando però in capo ai comuni la fatturazione dei ruoli, la gestione del servizio ed i relativi costi;
-) i provvedimenti gravati, inoltre, certamente contrastano con quanto previsto dalla legge n. 118 del 5.8.2022 il cui art. 8 delegava il governo al riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica anche tramite l’adozione di un apposito testo unico, in quanto certamente potrebbero risultare, ad approvazione avvenuta, contrastanti ed illegittimi.
1.1- Ritenendo illegittimi i provvedimenti in epigrafe, se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 20 APRILE 2022 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ART. 18/BIS COSI’ COME INTEGRATA DALL’ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALRE 21 OTTOBRE 2022 N. 32. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 152/2006 AGLI ART. 141 E SEGUENTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E PRINCIPI IN MATERIA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA. INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA
Evidenzia il Comune ricorrente che:
-) la mancata approvazione dei piani d’ambito aggiornati, necessari per l’avvio della gestione unica, determina un subentro parziale del gestore unico e un evidente e danno per i comuni/gestori, a carico dei quali restano tutti i costi e le spese, residuando il ricavo a vantaggio esclusivo del gestore unico;
-) il Comune ricorrente dovrebbe pagare l’acqua di sua esclusiva proprietà e che già gestisce in proprio, ma si farebbe carico anche degli oneri tutti per la sola gestione passiva del servizio.
II) SEGUE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 152/2006.
Afferma il ricorrente che:
-) la mancata approvazione del Piano operativo di organizzazione del servizio e del Piano d’Ambito aggiornato determinerebbe durante la fase transitoria del subentro, a carico del comune di Polistena l’assunzione di tutti i costi ed i debiti rimanenti, con gravissime ripercussioni sul bilancio comunale, mentre gli incassi confluiranno integralmente alla SORICAL S.P.A.;
-) inoltre, si ritiene violata la disciplina del d.lgs. 152 del 2006, segnatamente gli artt. 141 comma 2, art. 147 comma 2, 149, 149-bis, 153, art. 154, 155, 156 e 173.
III) SEGUE. ILLEGITTIMITÀ DELLE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO A.R.R.I.CAL. N. 9/22 E N. 12/22 CON LE QUALI È STATO AFFIDATO E RESO ESECUTIVO IL S.S.I. A SORICAL S.P.A. (ATTI PRESUPPOSTI)
Il Comune ricorrente impugna la deliberazione commissariale n. 9 del 25.10.2022 di affidamento del Servizio Idrico Integrato per i segmenti captazione e adduzione acque potabili, distribuzione, fognatura e depurazione, per l’intera circoscrizione territoriale regionale, alla SORICAL S.p.A., a decorrere dall’1.1.2023 per un periodo di 30 anni, osservando quanto segue:
a) incompetenza del Commissario straordinario -nominato ex art. 17 della l.r. 10/2022 dal Presidente della Giunta regionale- stante il mancato coinvolgimento degli enti locali comunque partecipanti al consiglio direttivo d’ambito ex art. 7 L.R. 10/22. In subordine, si prospetta l’incostituzionalità della l.r. n. 10/2022 rispetto all’art. 117, comma 3 Cost. mediato dal d.lgs. 152 del 2006 e dal d.l. n. 138/11, che prevedono la partecipazione obbligatoria degli enti locali alle decisioni fondamentali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato.
b) contesta l’affidamento a SORICAL rilevando che, al momento, il procedimento di acquisizione della quota (40%) delle azioni di spettanza dei Comuni non è stato ancora completato.
c) mancherebbe comunque il controllo analogo da parte della Regione su SORICAL come previsto per l’affidamento ad una società in house .
d) la singolarità della previsione sulla nomina del direttore generale non da parte del Consiglio direttivo d’ambito, cui partecipano gli enti locali, ma da un soggetto esterno quale il Presidente della Giunta regionale (art. 11 l.r. n. 10/2022), con ulteriore affievolimento delle prerogative degli enti partecipanti.
e) si richiama altresì la posizione debitoria della maggioranza dei gestori nei confronti della SORICAL quale fornitore di acqua all’ingrosso, da cui evidente conflitto di interessi che vizierebbe l’intera procedura di individuazione del gestore unico e di affidamento del servizio idrico integrato, effettuati senza alcun coinvolgimento dei comuni, titolari delle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali, consentendo alla prima di soddisfare con priorità i crediti pregressi vantati nei confronti dei Comuni attuali gestori.
IV) ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 18-BIS DELLA LEGGE REGIONALE CALABRIA N. 10/2022.
Viene dedotta eccezione di incostituzionalità dell’art. 18- bis della l.r. n. 10/2022, che dà luogo ai provvedimenti in questa sede impugnati. Si concretizza in tutta evidenza uno sconfinamento per intervenire in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, con violazione degli artt. 117 e 119 Cost. e nel contempo, delineerebbe un assetto gestionale del tutto estraneo rispetto agli ambiti territoriali ottimali ed avente come unico obiettivo di auto-dotarsi di un potere di designazione della figura del direttore generale, con ciò violando l’art. 118, comma 1 Cost. che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative.
V) ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE, SOTTO ALTRO PROFILO, DELL’ART. 18-BIS DELLA LEGGE REGIONALE CALABRIA N. 10/2022
L’art. 18-bis della l.r. n. 10 del 2022 sarebbe altresì affetto da illegittimità per contrasto con gli artt. artt. 2, 3, 5, 97, 117 comma 2 lettera s), 118 e 119 della Costituzione, osservando che:
-) la “declaratoria” di cui ai decreti commissariali impugnati prevede che i Comuni “ predispongono, in continuità con gli anni precedenti, i PEF del servizio idrico integrato per l’anno 2023, in quanto la gestione operativa per tutto tale anno permarrà in capo agli stessi ” valorizzando i costi del Piano in analogia a quanto già fatto per l’anno 2022 e comprendendo la totalità dei costi da essi sostenuti e, quanto alle entrate, valorizzino il maggiore tra l’importo relativo alla tariffa applicata dal Comune nel 2022 e le tariffe di convergenza ARRICAL stabilite con D.C.S. n.7/2022 e prevede altresì che a partire dall’anno 2023 le entrate sarebbero state bollettate dal Comune con logo SORICAL ed incassate da quest’ultima su proprio conto (art. 4 lettera d) nonchè trattenute fino a concorrenza delle proprie spettanze per la vendita di acqua all’ingrosso e per tutti i costi aggiuntivi maturati, liquidando al Comune esclusivamente l’eventuale eccedenza sull’incassato a seguito della copertura dei costi (art. 6);
-) detta previsione comporterebbe per il Comune:
a) la predisposizione di un Piano Economico Finanziario (P.E.F.) valorizzato con costi certi sostenuti con fondi di bilancio dell’ente, ma con entrate non disponibili, da cui violazione del criterio di veridicità del P.E.F. stesso;
b) la violazione dei principi di veridicità e correttezza alla base del bilancio comunale sanciti dal T.U.E.L. e dal D. Lgs. 118/2011, derivanti a loro volta dalla non veridicità del P.E.F.;
c) l’ingenerarsi di dubbi risvolti fiscali ed incertezza del creditore dall’emissione dal Comune di bollette intestate ad altro soggetto giuridico con il relativo logo e l’indicazione del conto per il pagamento, da cui violazione dei principi di trasparenza e chiarezza della bolletta stessa, con violazione dell’art. 180 del d.lgs. 267/2000, che disciplina la fase della riscossione nonché dell’art. 2- bis del d.l. 22.10.2016 n. 193 quanto all’obbligo per il Comune di riscuotere sul proprio conto corrente di tesoreria ovvero su conti correnti postali ad esso intestato o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17 d.lgs.