TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-09-26, n. 202401361
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2024
N. 01361/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Polistena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OR Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea OL in Catanzaro, via Indipendenza 13;
Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria-Arrical, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
A) Del decreto del Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, n. 60 del 30 dicembre 2022, con il quale in virtù e per effetto della legge regionale della Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, per la quale si fa riserva di eccezione di incostituzionalità con riferimento all'art. 18 bis integrato dalla legge regionale n. 32 del 21 ottobre 2022, è stato approvato il cronoprogramma ai fini del subentro del gestore unico agli attuali gestori e disposto, altresì, che la gestione del servizio per l'anno 2023 resterà in capo ai comuni/gestori esistenti, sebbene in mancanza dell'approvazione del Piano operativo di organizzazione del servizio e del Piano d'Ambito aggiornato;
B) Del decreto n. 1 del 20 gennaio 2023 che riapprovato il documento denominato:” declaratoria riferita alla fase preliminare per l'avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del gestore Unico d'Ambito OR S.P.A.”;
C) Del decreto n. 2 del 20 gennaio 2023, con il quale sono state rese note “ le modalità operative per garantire il mantenimento del servizio di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti”;
D) nonché di tutti gli atti, nessuno escluso, anche istruttori, connessi e presupposti, richiamati nelle premesse dei superiori provvedimenti – ivi comprese le deliberazioni del Commissario Straordinario A.R.R.I.Cal. n. 9 del 25 ottobre 2022 e n. 12 del 30 dicembre 2022 – nonché quelli conseguenziali ed in ogni caso lesivi per la comunità di Polistena.
Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da Comune di Polistena il 1/3/2023:
A) degli atti impugnati con il ricorso principale e del decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 22 febbraio 2023, con il quale, in virtù e per effetto della legge regionale per la Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, è stato decretato di: ”aggiornare/implementare il cronoprogramma di cui al decreto n. 01 del 20 gennaio 2023, che, nella nuova formulazione, contraddistinto con la lettera A), viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale…………”.
B) Nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e conseguenziale ed in ogni caso lesivo per la comunità di Polistena.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Polistena il 1/3/2024:
PER L'ANNULLAMENTO
Quanto al ricorso principale:
A) Gli atti impugnati sub A) , B) e C) del citato ricorso introduttivo,
Quanto al I° ricorso per motivi aggiunti:
B) Del decreto impugnato al punto A del citato primo atto di motivi aggiunti.
Quanto al presente ricorso per motivi aggiunti
A) Del decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 10 gennaio 2024, con il quale, in virtù e per effetto della legge regionale per la Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, è stato decretato di: “approvare il Piano Operativo di transizione al servizio Idrico integrato in Calabria, elaborato e inviato da So.Ri.Cal. S.p.A., che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale…………”
B) Del Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico Integrato in Calabria di revisione del cronoprogramma allegato al decreto.
C) Nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e conseguenziale ed in ogni caso lesivo per la comunità di Polistena.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, di OR Spa e dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria-Arrical;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 21.2.2023 e depositato in pari data il Comune di Polistena ha esposto:
-) con legge regionale (l.r.) n. 10/2022 la Regione Calabria ha istituito l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (anche solo CA) ente pubblico non economico munito di personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, ai fini dell’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato (S.I.I.) e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato quale nuovo ente di governo dell’A.T.O. unico regionale;
-) con successiva l.r. 32/2022 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 235 del 21.10.2022) alla precitata l.r. 10/2022 è stato aggiunto l’art. 18- bis , recante « Disposizioni transitorie in merito al Servizio idrico integrato » adottate per favorire la “ unicità della gestione ” del servizio nell’A.T.O. disponendo che « L’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, ove individui CA S.p.A. quale gestore unico del Servizio idrico integrato, definisce il cronoprogramma del subentro del predetto gestore unico agli attuali gestori, fermo restando il subentro immediato nella riscossione della Tariffa »;
-) con deliberazione n. 9 del 25.10.2022 il Commissario straordinario di CA ha individuato la società CA S.p.A. (anche solo CA) quale gestore unico del S.I.I. per l’intera circoscrizione regionale e con successiva deliberazione n. 12 del 30.12.2022 ha proceduto all’affidamento esecutivo del servizio in favore della stessa per 30 anni con decorrenza dall’1.1.2023;
-) con decreto n. 60 del 30.12.2022, il Commissario straordinario ha quindi approvato il cronoprogramma ai sensi del precitato art. 18 -bis l.r. 10/2022, poi modificato in parte qua e riapprovato con decreto n. 1 del 20.1.2023 e poi con decreto n. 2 del 20.1.2023 veniva predisposto un cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d’Ambito CA S.p.A.;
-) i suddetti provvedimenti contrasterebbero con la normativa vigente e non considererebbero la volontà popolare nel referendum del 12-13 giugno 2011 contro la privatizzazione dell’acqua pubblica e dei beni e servizi comuni fondamentali ad assicurare la vita della popolazione anche per evitare un pregiudizio per le amministrazioni locali e soprattutto un rincaro sulla tariffazione e aumenti salatissimi a danno della collettività, stante che essi avocano all’autorità la competenza all’incasso delle bollette lasciando però in capo ai comuni la fatturazione dei ruoli, la gestione del servizio ed i relativi costi;
-) i provvedimenti gravati, inoltre, certamente contrastano con quanto previsto dalla legge n. 118 del 5.8.2022 il cui art. 8 delegava il governo al riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica anche tramite l’adozione di un apposito testo unico, in quanto certamente potrebbero risultare, ad approvazione avvenuta, contrastanti ed illegittimi.
1.1- Ritenendo illegittimi i provvedimenti in epigrafe, se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 20 APRILE 2022 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ART. 18/BIS COSI’ COME INTEGRATA DALL’ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALRE 21 OTTOBRE 2022 N. 32. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 152/2006 AGLI ART. 141 E SEGUENTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E PRINCIPI IN MATERIA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA. INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA
Evidenzia il Comune ricorrente che:
-) la mancata approvazione dei piani d’ambito aggiornati, necessari per l’avvio della gestione unica, determina un subentro parziale del gestore unico e un evidente e danno per i comuni/gestori, a carico dei quali restano tutti i costi e le spese, residuando il ricavo a vantaggio esclusivo del gestore unico;
-) il Comune ricorrente dovrebbe pagare l’acqua di sua esclusiva proprietà e che già gestisce in proprio, ma si farebbe carico anche degli oneri tutti per la sola gestione passiva del servizio.
II) SEGUE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 152/2006.
Afferma il ricorrente che:
-) la mancata approvazione del Piano operativo di organizzazione del servizio e del Piano d’Ambito aggiornato determinerebbe durante la fase transitoria del subentro, a carico del comune di Polistena l’assunzione di tutti i costi ed i debiti rimanenti, con gravissime ripercussioni sul bilancio comunale, mentre gli incassi confluiranno integralmente alla CA S.P.A.;
-) inoltre, si ritiene violata la disciplina del d.lgs. 152 del 2006, segnatamente gli artt. 141 comma 2, art. 147 comma 2, 149, 149-bis, 153, art. 154, 155, 156 e 173.
III) SEGUE. ILLEGITTIMITÀ DELLE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO A.R.R.I.CAL. N. 9/22 E N. 12/22 CON LE QUALI È STATO AFFIDATO E RESO