TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2009-07-02, n. 200901132

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2009-07-02, n. 200901132
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 200901132
Data del deposito : 2 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00619/1998 REG.RIC.

N. 01132/2009 REG.SEN.

N. 00619/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 619 del 1998, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dall’avv. G S, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Alghero n. 55;

contro

Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico “G.P. Da Palestrina” di Cagliari, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 7 marzo 1998, prot. n. 1911/34 del Direttore Generale, con il quale si è disposto il collocamento in ferie del ricorrente dal 9 marzo 1998 al 20 maggio 1998 ed in recupero ore C.I.A. dal 21 maggio 1998 al 9 giugno 1998;

nonché per il riconoscimento

del superiore livello funzionale e del diritto al correlato trattamento economico e comunque per la corresponsione del maggior trattamento retributivo a fronte delle superiori mansioni svolte espletate con riferimento all’attività di coordinamento amministrativo dell’attività decentrata dell’Ente Lirico, svolta dal mese di gennaio 1995 al mese di dicembre 1996.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico “G.P. Da Palestrina” di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/05/2009 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Espone il sig. M - impiegato presso l’Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico “G.P. Da Palestrina” di Cagliari dall’1 gennaio 1974, con qualifica di terzo livello “A”- di aver prestato servizio, dal gennaio 1995 al dicembre 1996, presso il Servizio Produzione e Distribuzione, occupandosi della predisposizione dei contratti e degli spettacoli, quale unico referente amministrativo ed organizzativo per le attività svolte dalle strutture decentrate dell’Ente.

Sostiene, pertanto, di aver svolto attività rientranti in un livello superiore rispetto a quello formalmente posseduto, precisamente nel livello 1°, cui corrisponde la figura del “coordinatore amministrativo”, unica ad essere caratterizzata da mansioni di contenuto non artistico inerenti l’Ufficio rapporti con il territorio, subentrato nelle competenze del Servizio Produzione e Distribuzione in base alla nuova pianta organica approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 1996.

Su tali presupposti il sig. M chiede che gli venga riconosciuto l’inquadramento nel superiore livello 1° - ed in subordine il diritto a vedersi corrisposte le relative differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori - istanza, questa, già respinta in sede amministrativa con nota 17 giugno 1997 dell’Ente Lirico. A sostegno di tale domanda deduce la censura di violazione di legge, richiamando la sentenza 12/25 luglio 1990, n. 369, della Corte Costituzionale, che avrebbe esteso ai dipendenti pubblici la disciplina di cui all’art. 2103 del codice civile.

Il ricorrente chiede, inoltre, l’annullamento del provvedimento del Direttore Generale dell’Ente 7 marzo 1998, n. 1911/34, con il quale è stato disposto il suo collocamento in ferie dal 9 marzo 1998 al 20 maggio 1998 ed in recupero ore C.I.A. dal 21 maggio 1998 al 9 giugno 1998, e ciò in quanto i compiti in precedenza svolti dal Servizio presso il quale prestava servizio il sig. M erano stati trasferiti nel frattempo all’Ufficio Produzione (di nuova istituzione). A fondamento della relativa domanda di annullamento il ricorrente deduce censure di: 1) Erroneità dei presupposti ed accertamenti, eccesso di potere per illogicità manifesta;
B) Violazione di legge e delle previsioni di cui al C.C.N.L. di settore, eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico, chiedendo la reiezione del gravame.

Nella Camera di consiglio del 29 aprile 1998 - giusta l’ordinanza di questo Tribunale in pari data, n. 252/1998 - l’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 20 maggio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Cominciando dalla richiesta d’inquadramento nel superiore livello 1°, la stessa risulta inammissibile.

È, infatti, quella relativa all’inquadramento, una valutazione tecnico-discrezionale di esclusiva competenza della P.A., che il giudice può sindacare esclusivamente sotto i profili estrinseci della coerenza logica, ragionevolezza e completezza istruttoria, tanto è vero che ove su tali basi l'inquadramento dovesse essere annullato l’amministrazione sarebbe chiamata a provvedere di nuovo, seppur dovendosi attenere alle statuizioni contenute nella sentenza. Si tratta, in altre parole, di un giudizio impugnatorio, che si può concludere solo con sentenza di annullamento di provvedimenti d’inquadramento espressamente impugnati, il che nel caso di specie non è dato ravvisare.

La Sezione si è già ripetutamente espressa in questi termini (ex multis TAR Sardegna, sez. seconda, n. 469/04, n. 505/04 e n. 279/06) e ciò anche sulla base dei principi elaborati nel tempo dalla giurisprudenza Consiglio di Stato, tra i quali basti richiamare il fatto che nell'ambito del pubblico impiego, salvo la legge non disponga altrimenti, le mansioni superiori svolte da un dipendente sono del tutto irrilevanti sia ai fini economici che ai fini della progressione di carriera (C.d.S. Sez. V 23/11/1994 n. 1362;
C.d.S. Sez. IV 13/6/1994 n. 492 e 493;
C.d.S. Sez. V 9/4/1994 n. 272;
C.d.S. Sez. IV 1/2/1994 n. 89;
C.d.S. Sez. IV, 22/2/1993 n. 203;
C.d.S. Sez. V 23/11/1994 n. 1362;
C.d.S. Sez. IV 13/6/1994 n.492 e 493;
C.d.S. Sez. IV 1/2/1994 n. 89;
C.d.S. A.P. 18/11/99 n. 22;
28/1/2000 n. 10;
23/2/2000 n. 11;. C.d.S. Sez. IV 6/4/2000 n. 1972;
C.d.S. Sez. V 1/3/2000 n. 1079;
C.d.S. Sez. IV 20/10/2000, n. 5611), in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato, perché gli interessi pubblici coinvolti hanno natura indisponibile ed anche perché l'attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico devono avere il proprio indefettibile presupposto nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi superiori onde evitare l’elusione del principio dell’accesso e della progressione mediante concorso (Corte Cost., 28 dicembre 2005, n. 465).

Quanto alla domanda avente ad oggetto le differenze retributive tra lo stipendio percepito e quello relativo alle mansioni superiori svolte, essa è parimenti infondata nel merito.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato, infatti, nell'ambito del pubblico impiego, lo svolgimento di mansioni superiori a quelle connesse alla qualifica formale di appartenenza è irrilevante ai fini sia economici sia della progressione in carriera, salvo che una norma di legge non disponga altrimenti e ciò in ragione dell'inapplicabilità al pubblico impiego dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 36 Cost., che trovano nel successivo art. 97, correttamente inteso, un limite normativo, oltre che logico e sistematico, invalicabile (Consiglio di Stato, A.P. 18 novembre 1999, n. 22;
più di recente, Consiglio di Stato, Sez. V 28 maggio 2004, n. 3437, Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 maggio 2006, n. 3325;
CGA 11 aprile 2005, n. 226, Consiglio di Stato, VI 31 maggio 2006, n. 3325). Orbene nel caso di specie le pretese del ricorrente non trovano fondamento in alcuna norma di legge ad hoc che prevedesse positivamente, per il periodo controverso, la rilevanza ai fini economici delle mansioni superiori, il che comporta l’infondatezza della domanda in esame.

Inammissibile per carenza d’interesse, oltre che infondata nel merito, è poi la domanda di annullamento del provvedimento con cui il ricorrente era stato collocato in ferie ed in recupero complessivamente dal 9 marzo 1998 al 9 giugno 1998.

Il ricorrente non ha, infatti, dedotto alcuno specifico pregiudizio che gli sarebbe derivato da quel provvedimento, di base comportante effetti favorevoli, per cui al Collegio non resta che rilevare il difetto d’interesse rispetto alla coltivazione di una domanda che, peraltro, è anche infondata nel merito, posto che la scelta dell’Amministrazione ha trovato fondamento in esigenze organizzative precise e chiaramente esplicate (trasferimento ad altro Ufficio delle funzioni prima spettanti al Servizio cui era assegnato il sig. M), .

Per quanto premesso il ricorso è da ritenersi in parte inammissibile ed in parte infondato, secondo quanto in precedenza esposto.

Sussistono comunque giusti motivi per una integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.

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