TAR Napoli, sez. II, sentenza 2013-05-07, n. 201302362

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2013-05-07, n. 201302362
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201302362
Data del deposito : 7 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02015/2013 REG.RIC.

N. 02362/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02015/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2015 del 2013, proposto da
C T e Pasquale D'Avino, rappresentati e difesi dall'avv. Clelia D'Alessandro, con domicilio eletto con la medesima in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

U.T.G. - Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura .Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Sant'Anastasia, rappresentate e difese dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e pressa la medesima domiciliate ex lege in via Diaz n.11;

nei confronti di

Giovanni Bianco, non costituito;

per l'annullamento

provvedimento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Sant'anastasia, adottato nella seduta del 30/04/2013, con il quale si conferma l'esclusione della lista "polis" con sotto la scritta "democratica", dalle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco di Somma Vesuviana.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 7 maggio 2013 il dott. Carlo d'Alessandro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, adottato in sede di ricorso ai sensi dell’art.33, comma 3, d.p.r. n.570 del 1960, la

II

Commissione Elettorale Circondariale di Sant’Anastasia, nella seduta del 30 aprile 2013, ha escluso dalle elezioni del 26 e 27 maggio 2013 per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco del Comune di Somma Vesuviana, la lista recante il contrassegno “Polis” con la scritta “Democratica”, ritenendo che “manchino nel caso di specie, gli elementi formali e sostanziali necessari a ricollegare la reale la reale volontà e consapevolezza dei firmatari alla funzione di sottoscrittori di una specifica ed identificabile lista elettorale e che, pertanto non appare rispettato il dettato degli artt. 28 e 32 D.P.R. 570 del 1960”.

Con il presente ricorso i ricorrenti, in qualità di delegati alla presentazione della lista indicata, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con un unico articolato motivo di violazione delle norme citate.

Si è costituita in giudizio l‘Avvocatura dello Stato con memoria di Stile, mentre la Sottocommissione ha inoltrato dettagliata relazione.

All’udienza del 7 maggio 2013 il ricorso è stato inoltrato per la decisione.

Il ricorso merita accoglimento. E’ noto che sulla questione di diritto, sottoposta all’esame del Collegio, la giurisprudenza della Sezione (cfr. da ultimo la sentenza n. 1722 del 12 aprile 2012), ha seguito la più recente opzione ermeneutica richiamata dalla parte ricorrente evidenziando come una lettura rigidamente formalistica delle disposizioni di cui ai sopra citati articoli contrasta con fondamentali principi costituzionali – essendo in gioco la libera e completa partecipazione delle parti politiche alla competizione elettorale nella realtà locale – ed escludendo quindi le formalità ivi previste dal novero di quelle sostanziali.

In particolare si è affermato che l’art.28 non richiede che il modulo aggiunto debba contenere anche l’indicazione dei candidati, del simbolo o della lista, ammettendo che possa richiamare tali elementi attraverso scritte o simboli inequivocabili, idonei a far desumere aliunde la consapevolezza del sottoscrittore in ordine a tutti gli elementi della lista sostenuta.

Nel caso di specie la sicura riferibilità delle sottoscrizioni dei cittadini elettori alla medesima lista è ravvisabile nella presenza sulla prima pagina dei moduli, di cui la Sottocommissione ha contestato il contenuto, già prima della richiesta di integrazione documentale (con la conseguente infondatezza del rilievo fatto dalla Amministrazione nella relazione inviata a questo Tribunale circa una inammissibilità del ricorso perché proposto tardivamente contro la successiva conferma della Sottocommissione della prima determinazione), sono presenti tutte le indicazioni sufficienti a ritenere risultanti tutti i requisiti indicati dal citato articolo 28 secondo l’interpretazione data da questo Tribunale.

Nella detta prima pagina si afferma che “i sottoscrittori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.1996 che il promotore della sottoscrizione è l’associazione Polis Democratica con sede in piazza Filiberto, 39 di Somma Vesuviana. Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le finalità previste dal T.U. 16 maggio 1960 n.570 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.”

In presenza di tale elemento sostanziale di collegamento tra i fogli, oltre tutto con la numerazione delle pagine in conseguenza dal numero 1 al numero 32, nonché della rituale autenticazione delle sottoscrizioni e della presentazione in un unico contesto dell’intera documentazione, può ritenersi ragionevolmente raggiunta la certezza che i sottoscrittori abbiano apposto consapevolmente la firma con riferimento a quella determinata lista.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto con l’annullamento del provvedimento impugnato e la riammissione della lista alla tornata elettorale.

Le spese vanno poste a carico della citata Commissione e compensate nei confronti della Prefettura di Napoli.


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi