TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-03-20, n. 202304729

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-03-20, n. 202304729
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304729
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2023

N. 04729/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01981/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1981 del 2020, proposto da
G B G, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della comunicazione di diniego prot. n. 63098 del 13.12.2019 (doc. 1), ma ricevuta solo in data 2.01.2020 (doc. 1 bis – ricevuta spedizione), con cui è stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo di medico specialista in “Radiodiagnostica”, conseguita in Brasile dall’odierna ricorrente;

- ove occorrer possa, della comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 56952 del 12.11.2019 (doc. 2), ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 10 bis, relativa all’istanza di riconoscimento del titolo di medico specialista in “Radiodiagnostica”, conseguito in Brasile;

- di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente – cittadina italiana, medico chirurgo, che ha compiuto la propria formazione professionale in Brasile, specializzandosi in radiodiagnostica – ha impugnato il rigetto della sua istanza volta al riconoscimento del titolo di medico specialista in “Radiodiagnostica”, conseguita in Brasile dall’odierna ricorrente.

In particolare, nel provvedimento di diniego si legge che “ L'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m. prevede che "Le durate minime della formazione specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione, nell 'allegato V, punto 5.1.3 Da tale allegato risulta che la durata minima del corso di specializzazione in "Radiodiagnostica" è di 4 anni.

Il corso di specializzazione al termine del quale la S.V. ha conseguito il titolo di cui viene chiesto il riconoscimento è inferiore per la durata, 3 anni anziché quattro, quindi in mancanza del requisito minimo di legge non può essere oggetto di valutazione per il riconoscimento. Infatti in seguito alla modifica dell'art. 22 del decreto legislativo 206/2007, entrata in vigore nel 2016, si può procedere all'assegnazione delle misure compensative ai soli titoli in cui si riscontri una differenza contenutistica nei programmi di formazione, ma non a quelli in cui si registri anche una carenza di natura temporale ”.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 del d.P.R. n. 394 del 1999 e degli artt. 16 ss., 22 e 34 del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 16/2016, di recepimento della dir. 12013/55/CE: contrasto con la normativa comunitaria in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali e con le norme interne di recepimento. Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto assoluto di istruttoria e motivazione;
illogicità manifesta.

2. In subordine. Incostituzionalità dell’art. 22 del d.lgs. 206/2007 per violazione del principio di ragionevolezza e contrasto con l’art. 3 Cost. Sviamento.

3. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 206 del 2007 e dell’art. 25 della direttiva 2005/36/CE e s.m.i. violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990 e del principio di 16 leale collaborazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, co. 2 del d.lgs. 206/2007.

Sostiene la ricorrente:

- che il Ministero ha omesso la doverosa valutazione, di natura tecnico-discrezionale, dell’idoneità del titolo conseguito a considerarsi tale da assicurare una preparazione almeno corrispondente a quella richiesta dall’ordinamento comunitario e nazionale per l’esercizio della professione medico specialistica;
e per avere, di conseguenza, illegittimamente omesso di prendere in considerazione la alternativa possibilità di subordinare il riconoscimento a misure compensative;

- che né il legislatore comunitario, né quello nazionale di recepimento abbiano inteso introdurre alcuna insormontabilità del gap temporale del percorso formativo oggetto di riconoscimento, essendo lo Stato Membro tenuto a svolgere la medesima valutazione tecnico-discrezionale che veniva svolta prima del 2016, ma solo in assenza di armonizzazione delle condizioni minime di formazione;

- che il percorso di formazione specialistica seguito dalla dott.ssa Grinberg non si è limitato, come ritenuto sbrigativamente dal Ministero, ai tre anni previsti dall’ordinamento brasiliano per il conseguimento del titolo di specialista;
ma è proseguito per un ulteriore anno, nel corso del quale, come attestato dal Direttore dell’Hospital das Clinicas della Facoltà di medicina dell’Università di San Paolo, con dichiarazione apostillata, la dott.sa Grinberg “ ha praticato dentro le norme regolamentati attività di medico istitutore nel Programma di Specializzazione Medica in Radiologia e Diagnosi per immagine, vincolato a questo Hospital das Clinica della Facoltà di Medicina dell’Università di San Paolo, nel periodo compreso tra 1 febbraio 2009 e 31 gennaio 2010, come 40 ore settimanali ”.

L’Amministrazione si è costituito controdeducendo nel merito.

Alla pubblica udienza del 14 marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato sulla base della giurisprudenza di questa Sezione <<5 . Si procede, quindi, evidenziando sinteticamente le principali norme che trovano applicazione nella fattispecie in esame.

Innanzitutto, il D.P.R. n. 394/99, testo vigente, prevede che si applichino alle procedure di riconoscimento, per intero, le disposizioni di cui al titolo III del D. lgs. n. 206/2007 che ha recepito la Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 in materia, così come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013.

Segnatamente, il predetto D.P.R., agli artt. 49 e 50, disciplina il riconoscimento dei titoli extracomunitari posseduti da cittadini extracomunitari.

In particolare, l’art. 49 prevede che il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all' articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento.

Il D. Lgs. n. 206/2007, poi, prevede all’art. 16 che: “1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'articolo 5. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

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