TAR Firenze, sez. III, sentenza 2023-12-01, n. 202301131
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Pubblicato il 01/12/2023
N. 01131/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01185/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2017, proposto da:
L I, rappresentata e difesa dall'avvocato D B, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza dell'Indipendenza, 10;
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avvocati A M e A P, con domicilio eletto presso il proprio Ufficio legale ubicato in piazza della Signoria, 1;
nei confronti
M D C, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Santo Spirito n. 29;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza n. 336/2017, del 15.05.2017, conosciuta a mezzo di accesso ai documenti eseguito in data 22.06.2017, recante determinazioni in merito a manufatto realizzato dal controinteressato;
- di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Sig. M D C e del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
ll Sig. Duro Coroni, proprietario di una abitazione sita in Firenze, viuzzo delle Masse n. 2, in data 25/11/2014 depositava una la S.C.I.A. per la realizzazione di opere di ristrutturazione, ampliamento e addizione funzionale all’unità immobiliare consistenti nella realizzazione di un ripostiglio addossato all'edificio e nell’ampliamento della cucina esistente per uso bagno e lavanderia.
Ritenendo non ammissibile l’intervento il comune di Firenze ordinava la sospensione dei lavori dando altresì inizio al procedimento volto al ripristino dello stato dei luoghi.
Il Sig. Coroni depositava quindi le proprie osservazioni chiedendo di potersi avvalere della facoltà di conformare le dimensioni del ripostiglio riconducendone la altezza ai limiti previsti dal vigente regolamento edilizio.
In un primo momento la richiesta veniva disattesa dal Comune che ordinava la demolizione integrale del manufatto. Ma a seguito della presentazione di ulteriori deduzioni da parte della proprietà, l’Ente prendeva atto dell’effettivo ridimensionamento dell’altezza della pertinenza e desisteva dall’intento di ordinarne la totale rimozione.
Con nota del 5/11/2015 tale decisione veniva contestata dalla proprietaria dell’immobile adiacente, Sig.ra L I, secondo la quale il ripostiglio sarebbe stato realizzato ad una distanza dal confine con la sua proprietà inferiore a quella di 5 m. prevista dal vigente regolamento edilizio e sarebbe altresì irregolare sotto il profilo antisismico.
In particolare la Sig. Iai lamentava che fra il muro perimetrale del ripostiglio e il parapetto in muratura del terrazzo di sua proprietà si sarebbe venuta a creare una intercapedine larga circa 20 cm e che l’opera sarebbe dovuta passare al vaglio preventivo del Genio civile.
Il comune di Firenze, dando seguito della predetta nota, disponeva la apertura di una ulteriore istruttoria.
A conclusione del nuovo procedimento veniva emanata l’ordinanza n. 336 del 15/5/2017 con la quale si ordinava l’inspessimento della parete esterna del ripostiglio fino al raggiungimento del muro posto sulla proprietà confinante. Ciò in ossequio alla previsione di cui all’art. 40 del r.e. secondo la quale non è richiesto il rispetto di alcuna distanza minima dal confine per le costruzioni realizzate a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà.
Questa soluzione non ha tuttavia soddisfatto la Sig.ra Iai che ha proposto il presente ricorso.
Con il primo motivo la ricorrente si duole del fatto che l’ordine impartito dal comune non eliminerebbe la violazione dell’obbligo di distanza dai confini sancito dall’art. 40 del regolamento edilizio del comune di Firenze e comporterebbe altresì uno sconfinamento di qualche centimetro del muro nella sua proprietà.
La censura è in parte inammissibile per difetto di interesse e in altra parte priva di fondamento.
Con la sentenza n. 22 del 2021 la Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha definitivamente sancito che nei ricorsi in materia edilizia, ai fini dell’accertamento delle condizioni della azione, il criterio della vicinitas vale a fondare la legittimazione ad agire di chi contesti la regolarità di determinate opere ma non fa di per sé presumere la sussistenza dell’interesse all’azione che deve essere, perciò, specificamente dimostrato di volta in volta.
Tale regola opera anche qualora venga contestata la violazione delle distanze legali non potendosi nemmeno in tale ipotesi presumere che un qualsiasi scostamento dal parametro normativo procuri un pregiudizio rilevante ai fini della proposizione del ricorso innanzi al giudice amministrativo (Consiglio di Stato sez. II, 23/01/2023, n.738).
Nel caso di specie la Sig.ra Iai a comprova del suo interesse non ha dedotto alcun elemento specifico ed ulteriore rispetto alla denunciata violazione delle distanze regolamentari fra la costruzione eretta da controinteressato e i confini della sua proprietà, salva la sola affermazione secondo cui l’ordinato inspessimento del muro perimetrale ne comporterebbe lo sconfinamento nella sua proprietà.
Dell’asserito sconfinamento non è stato, però, fornito un pieno supporto probatorio. E anche qualora se ne ammettesse l’esistenza esso non inficerebbe la legittimità del provvedimento impugnato.
Avvalendosi del disposto dell’art. 875 c.c. la Sig. Coroni potrebbe, infatti, chiedere la comunione del muro della vicina allo scopo di estendere la sua fabbrica in adiacenza allo stesso previo pagamento del valore della metà del muro e di quello del suolo da occupare con la nuova fabbrica.
Sussistendo tale facoltà, il Comune, nell’ordinare il ricongiungimento dei due manufatti, non ha, quindi, violato alcuna norma civilistica, essendo poi la concreta attuazione del diritto di costruzione in adiacenza rimessa alle dinamiche dei rapporti di diritto privato fra confinanti rispetto alle quali l’Ente è estraneo.
Il secondo motivo, con cui la Sig.ra Iai lamenta la presunta violazione di un diritto di servitù asseritamente acquisito per usucapione a mantenere una siepe a distanza di mezzo metro dalla proprietà confinante, è inammissibile per la sua genericità non essendo state precisate (e tantomeno provate) le circostanze di fatto poste a suo fondamento (luogo dove è piantata la siepe, data dell’impianto, carattere apparente della supposta servitù).
Con il terzo motivo la ricorrente contesta la mancata acquisizione della autorizzazione antisismica alla realizzazione del manufatto.
Il motivo è infondato.
L’art. 12, punto q) del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 9 luglio 2009, n.36/R, include fra le opere di trascurabile importanza non soggette ad autorizzazione da parte del Genio civile i «locali tecnologici e serbatoi» con volume inferiore ai 30 mc.
Nel caso di specie il locale, essendo destinato ad “autoclave”, è sicuramente classificabile come volume tecnico. Lo stesso, inoltre, avendo un’altezza media di 2 metri e una superficie di 4,36 mq. genera una volumetria accessoria inferiore ai 30 mc.
Il ricorso deve essere quindi respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite essendo stato il ricorso notificato prima della pubblicazione della sentenza n. 22/2021 della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.