TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-02-28, n. 202400374

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-02-28, n. 202400374
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400374
Data del deposito : 28 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2024

N. 00374/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00858/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 858 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del provvedimento di allontanamento dal Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 16 maggio 2023, notificato il 12 giugno 2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16 maggio 2023, il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha disposto – ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 – il rimpatrio con foglio di via obbligatorio del signor -OMISSIS- dal Comune di -OMISSIS-, con la correlata imposizione del divieto di farvi ritorno, in assenza di preventiva autorizzazione, per la durata di anni 3 (tre).

A supporto della propria determinazione, l’Autorità questorile ha evidenziato che il predetto soggetto è stato deferito “ per resistenza a P.U. commessa in concorso ” per i fatti avvenuti il 25 aprile 2023 “ a margine della manifestazione pubblica di protesta, con corteo svoltosi a -OMISSIS-, contro l’apertura della sede del «Movimento Sociale Italiano» ”. L’Amministrazione, inoltre, ha appurato – per richiamare lo stesso atto inibitorio – che il destinatario della misura non ha “ alcuna residenza anagrafica nel Comune di -OMISSIS-, né alcun meritevole motivo che giustifichi la sua presenza in tale circoscrizione territoriale, se non quello verosimile di perpetrare ulteriori reati e/o comportamenti antigiuridici, per i quali è già stato deferito e segnalato, anche in recente passato, alle autorità competenti ”.

2. Il prevenuto è insorto in questa sede avverso il succitato ordine di allontanamento, proponendo due motivi di ricorso.

Con la prima censura, l’esponente contesta la sussistenza dei presupposti normativi e fattuali per l’adozione della misura interdittiva, in quanto nella manifestazione pubblica tenutasi il 25 aprile 2023 non ci sarebbero state “ concrete problematiche di ordine pubblico ”: il che sarebbe dimostrato dalle dichiarazioni rese da un diverso soggetto partecipante al corteo, prodotte in causa, dalle quali emergerebbe come nessun comportamento illecito sia stato commesso dal ricorrente nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza. Inoltre, l’atto gravato sarebbe inficiato da un difetto di istruttoria, ridondante in un vizio della motivazione, in quanto non manifesterebbe le ragioni alla base della prognosi di pericolosità sociale formulata a carico dell’interessato: prognosi che confliggerebbe con lo stato di incensuratezza di quest’ultimo e con il suo “ virtuoso inserimento sociale […] sotto il profilo lavorativo e familiare ”. Sotto altro profilo, l’Autorità di Pubblica Sicurezza non avrebbe svolto alcuna valutazione in ordine al “ necessario collegamento socio-lavorativo con la città capoluogo di provincia ” in capo al destinatario del divieto.

Con la seconda censura, il ricorrente lamenta il mancato inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, in violazione degli artt. 7 e 8 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, ritenendo illegittimamente frustrata la facoltà di instaurare il contraddittorio con l’Amministrazione, così da sottoporre alla stessa le proprie difese prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole.

3. In vista della camera di consiglio del 6 settembre 2023, preordinata all’esame della domanda cautelare volta all’inibizione dell’esecutività del provvedimento impugnato, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate al solo fine di avanzare la richiesta di essere sentite alla succitata udienza camerale, ai sensi dell’art. 55, comma 7, cod. proc. amm..

3.1. Indi il Collegio ha pronunciato l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, osservando che “ sulla scorta delle deduzioni difensive, emergono plurimi e rilevanti elementi da cui è dato evincere la necessità di una sua frequente presenza nel territorio del Comune di -OMISSIS- ”.

4. Chiamata all’udienza pubblica del 13 dicembre 2023, la causa è stata infine trattenuta in decisione.

5. Deve essere prioritariamente esaminato il secondo motivo di ricorso, la cui attinenza a questioni esclusivamente procedimentali impone di anticiparne lo scrutinio.

La doglianza – concernente l’omessa attivazione delle prerogative partecipative da parte dell’Amministrazione procedente – non merita condivisione.

In proposito, va ricordato che secondo un costante orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio intende aderire e dare continuità, la mancata comunicazione di avvio del procedimento sfociato nell’emanazione del foglio di via obbligatorio non produce un vizio insanabile di quest’ultimo, in considerazione delle esigenze di celerità intrinseche alla stessa natura preventiva del provvedimento, che sono dirette a scongiurare ogni ulteriore turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica in una specifica circoscrizione territoriale. Si tratta, infatti, di un atto “ che si caratterizza per la sua funzione cautelare e l'urgenza ‘in re ipsa’, in quanto diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave

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