TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-11-17, n. 202215252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-11-17, n. 202215252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215252
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2022

N. 15252/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09274/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9274 del 2022, proposto da Trattamento Rifiuti Metropolitani Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G L P, F C, P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via Vittoria Colonna, 32;



contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento del provvedimento prot. n. 221978/2022 del 17 giugno 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, recante “Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza”; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusi, per quanto occorrer possa: (i) la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E pubblicata in data 23 giugno 2022; (ii) le risposte alle faq pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate; (iii) la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E pubblicata in data 11 luglio 2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. – Con il ricorso in esame la società in epigrafe ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare con istanza separata ai sensi dell’art. 55 c.p.a., il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 221978 del 17 giugno 2022, recante “Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza” e la successiva Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 23 giugno 2022; nonché, la successiva circolare n. 25/E pubblicata in data 11 luglio 2022.

2. – Gli atti impugnati in questa sede sono stati emessi in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

La norma ha introdotto una misura impositiva straordinaria (perché dovuta solo nell’anno 2022), ivi definita “contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario” i cui soggetti passivi sono le imprese che esercitano l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, i soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; nonché i soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

3. – La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è individuata dal comma 2 dell’art. 37 citato nell’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1 ottobre 2020 al 30 aprile 2021; e in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero.

Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000.

Il contributo non è dovuto se l’incremento è inferiore al 10 per cento.

Il criterio di calcolo è contemplato nel comma 3 dell’art. 37: ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell’IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.

Infine –per quanto qui interessa- per il comma 5, il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. – Il quinto comma prevede, infine, che, “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza”.

5. - Tale è, pertanto, la base normativa di rango legislativo degli atti impugnati nel presente giudizio.

5.1. - Il primo di tali atti, datato 17 giugno 2022, è intitolato “Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza”.

Esso consta di cinque articoli e della motivazione.

L’art. 1 pone le seguenti definizioni:

“a) per "decreto" s’intende il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

b) per "contributo" s’intende il contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’articolo 37 del decreto;

c) per "base imponibile" s’intende, come previsto dall’articolo 37, comma 2, del decreto, l’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l’incremento è inferiore al 10 per cento;

d) per "soggetto passivo" s’intende un soggetto che eserciti, nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; s’intende, altresì, un soggetto che, per la successiva rivendita, importa a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introduce nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea;

e) per "dichiarazione IVA" s’intende la dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

f) per "gruppo IVA" s’intende il gruppo IVA costituito ai sensi dell’articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) per "rappresentante" s’intende il rappresentante del gruppo IVA di cui all’articolo 70-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

h) per "dichiarazione IVA di gruppo" s’intende la dichiarazione IVA da presentare da parte del rappresentante”;

-l’art. 2 prende in esame gli adempimenti dichiarativi dei soggetti passivi, e dispone che:

“2.1. I soggetti passivi del contributo assolvono gli adempimenti dichiarativi previsti dall’articolo 37, comma 5, secondo periodo, del decreto con la dichiarazione IVA da presentare nell’anno 2023. A tal fine, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA da presentare nell’anno 2023 sono definiti i dati e gli elementi da indicare nel citato modello.

2.2. Per i soggetti passivi del contributo che partecipano a un gruppo IVA, gli adempimenti dichiarativi di cui al punto 2.1 sono assolti dal rappresentante con la dichiarazione IVA di gruppo da presentare nell’anno 2023.

2.3. Per consentire al rappresentante di assolvere gli adempimenti di cui al punto 2.2, ciascun soggetto passivo del contributo trasmette al rappresentante i dati da inserire nella dichiarazione di cui al medesimo punto 2.2 e le informazioni utilizzate per il calcolo del contributo

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