TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2015-04-16, n. 201505688

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2015-04-16, n. 201505688
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201505688
Data del deposito : 16 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12812/2004 REG.RIC.

N. 05688/2015 REG.PROV.COLL.

N. 12812/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12812 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G G, rappresentato e difeso dall'avv. C M, con domicilio eletto presso C M in Roma, corso Vittorio Emanuele II, N. 284;

contro

INPS ex Inpdap - Istit. Naz.le Previdenza Dipendenti Amm.Ne Pubblica, ex D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso M P in Roma, Via C. Beccaria, 29;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Barabaschi, Donato Luciano, Fabrizio Correra, M P, con domicilio eletto presso Carlo Barabaschi in Roma, Via Giulio Romano, 46;
Garante per la Protezione dei Dati Personali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della nota 13 agosto 2004 n. 291 dell’INPDAP;
della circolare 27.07.2004 n. 46 nella parte in cui costituisce il presupposto della nota 13 agosto 2004 prevedendo l’iscrizione all’INPDAP del personale dei ruoli dell’Autorità garante dei dati personali;

con motivi aggiunti:

per l’annullamento della nota 21 giugno 2006 n. 18246 dell INPDAP, diretta al Compartimento Lazio, Ufficio coordinamento, attività di supporto gestionale dello stesso Ente, nella parte in cui esclude la continuazione del rapporto con l'1NPDAP dopo il passaggio nei ruoli del Garante dei dati personali;
della nota 5 Agosto 2005 dell'INPDAP;
delle norme regolamentari riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante nella parte in cui alle stesse sia eventualmente ricondotta l'individuazione dell'ente competente alla liquidazione dell'indennità di buonuscita della ricorrente a soggetto diverso dall'INPDAP;

nonché per l'accertamento:

dell'obbligo del Garante per la protezione dei dati personali di procedere all'iscrizione della ricorrente all'INPDAP-INPS e dell'obbligo di quest'ultimo ente di iscrivere la ricorrente per la durata di appartenenza della ricorrente ai ruoli del Garante medesimo nonché del diritto della ricorrente alla successiva liquidazione da parte dell'INPDAP-INPS del trattamento di fine servizio sull'intera anzianità compreso il servizio presso le Ferrovie Sud-Est e il Garante.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inpdap - Istit. Naz.le Previdenza Dipendenti Amm.Ne Pubblica e di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Garante per la Protezione dei Dati Personali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La dott.ssa G G, alla data di proposizione del ricorso, era funzionario di ruolo del Garante per la protezione dei dati personali dal 1° settembre 2000. In precedenza la ricorrente era stata dipendente della Gestione commissariale governativa per le Ferrovie del Sud Est (dal 1° dicembre 1985 al 30 giugno 1998) e poi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (dal l luglio 1998 al 31 agosto 2000).

In particolare la ricorrente era passata dalle Ferrovie del Sud Est alla P.C.M. in base a processo di mobilità ed era stata quindi iscritta dall’INPS all'INPDAP. Dalla PCM passava, poi, ai ruoli del Garante per la protezione dei dati personali.

Al momento del passaggio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'Ufficio del Garante, l'INPDAP comunicava alla ricorrente la cessazione del rapporto assicurativo, per effetto del passaggio all'INPS dal 1 settembre 2000, e disponeva la liquidazione alla ricorrente medesima, senza alcuna domanda di quest'ultima, dell'indennità di buonuscita per il periodo di dipendenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sopra citato (nota

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