TAR Genova, sez. II, sentenza breve 2016-05-27, n. 201600522

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza breve 2016-05-27, n. 201600522
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201600522
Data del deposito : 27 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00355/2016 REG.RIC.

N. 00522/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00355/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2016, proposto da:
Tomaino Car Point S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Bonazzi, Luca Ceccaroli,, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria Tar Liguria;



contro

Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Paola Pessagno, Laura Burlando, con domicilio eletto presso Maria Paola Pessagno in Genova, Via Garibaldi 9;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

della determinazione dirigenziale del Comune di Genova n. 2016 – 117. 110.0 – 14 di annullamento della gara avente ad oggetto il conferimento in appalto del servizio di rimozione trasporto di veicoli ai sensi dell’art. 159 del codice della strada e della successiva determinazione 2016 -117.11.0 – 20 di rettifica della precedente con cui il dirigente ha dichiarato deserta la gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Sono impugnate la determinazione dirigenziale del Comune di Genova n. 2016 – 117. 110.0 – 14 di annullamento della gara avente ad oggetto il conferimento in appalto del servizio di rimozione trasporto di veicoli ai sensi dell’art. 159 del codice della strada e la successiva determinazione 2016 -117.11.0 – 20 di rettifica della precedente con cui il dirigente ha dichiarato deserta la gara.

I provvedimenti sono giustificati con la circostanza che, tramite il sistema AVCPASS, emergevano a carico dell’attuale amministratore unico della società LI e ON sig. EN NI e del precedente sig. AN CE rispettivamente un decreto penale per violazione delle norme in materia ambientale e un decreto penale per guida in stato di ebbrezza non dichiarati in sede di gara.

Tale fattispecie è stata ritenuta integrare la falsa dichiarazione, con impossibilità di

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