TAR Genova, sez. II, sentenza breve 2016-05-27, n. 201600522
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00522/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00355/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2016, proposto da:
Tomaino Car Point S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Bonazzi, Luca Ceccaroli,, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria Tar Liguria;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Paola Pessagno, Laura Burlando, con domicilio eletto presso Maria Paola Pessagno in Genova, Via Garibaldi 9;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
della determinazione dirigenziale del Comune di Genova n. 2016 – 117. 110.0 – 14 di annullamento della gara avente ad oggetto il conferimento in appalto del servizio di rimozione trasporto di veicoli ai sensi dell’art. 159 del codice della strada e della successiva determinazione 2016 -117.11.0 – 20 di rettifica della precedente con cui il dirigente ha dichiarato deserta la gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Sono impugnate la determinazione dirigenziale del Comune di Genova n. 2016 – 117. 110.0 – 14 di annullamento della gara avente ad oggetto il conferimento in appalto del servizio di rimozione trasporto di veicoli ai sensi dell’art. 159 del codice della strada e la successiva determinazione 2016 -117.11.0 – 20 di rettifica della precedente con cui il dirigente ha dichiarato deserta la gara.
I provvedimenti sono giustificati con la circostanza che, tramite il sistema AVCPASS, emergevano a carico dell’attuale amministratore unico della società LI e ON sig. EN NI e del precedente sig. AN CE rispettivamente un decreto penale per violazione delle norme in materia ambientale e un decreto penale per guida in stato di ebbrezza non dichiarati in sede di gara.
Tale fattispecie è stata ritenuta integrare la falsa dichiarazione, con impossibilità di