TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-05-28, n. 202401211

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-05-28, n. 202401211
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401211
Data del deposito : 28 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2024

N. 01211/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01122/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E L e E A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

del provvedimento, emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 5 agosto 2021 e notificato in data 25 agosto 2021, di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come indicato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale la Questura di -OMISSIS- gli ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto in fatto:

- di essere entrato nel territorio italiano nel 2004, -OMISSIS-;

- di avere ottenuto, in data 26 marzo 2011, il rilascio della carta di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e di avere continuato a svolgere regolare attività lavorativa;

- di abitare unitamente alla propria -OMISSIS-, cittadina -OMISSIS-, e alla -OMISSIS-, nata il -OMISSIS-;

- che la Questura di -OMISSIS-, in data 12.4.2021, gli ha notificato l’avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno ritenendolo pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato sulla base: 1) della sentenza emessa dalla -OMISSIS-, con la quale gli è stata applicata-OMISSIS- ed euro 1.334,00 di multa per il -OMISSIS- di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 (fattispecie di lieve entità);
2) della sentenza emessa dal Tribunale Monocratico di -OMISSIS- in data 27 febbraio 2014, con la quale gli è stata applicata -OMISSIS- ed euro 12.000,00 di multa per il -OMISSIS- di cui all’art. 73, comma 4,del D.P.R. 309/1990 (-OMISSIS-);
3) della sentenza emessa dal Tribunale di -OMISSIS- in data 27 maggio 2013, che -OMISSIS- di cui all’7ED1414F0BEA9E64" data-article-version-id="09a6aa59-8da3-5dd7-bfa9-3e09c1c5517c::LR58C97ED1414F0BEA9E64::2022-12-30" href="/norms/codes/itatextk57d8088hzmtk8z/articles/itaart6t8kw4db38ch98x?version=09a6aa59-8da3-5dd7-bfa9-3e09c1c5517c::LR58C97ED1414F0BEA9E64::2022-12-30">art. 635 c.p. (-OMISSIS-);

- che, nonostante le osservazioni procedimentali, volte ad evidenziare il carattere occasionale delle condotte contestate, la Questura ha adottato l’impugnato provvedimento di revoca senza considerare la sua attuale situazione lavorativa e familiare.

Quanto ai motivi di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 9, commi 4, 7 e 9 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990, nonché il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. In estrema sintesi il ricorrente ha osservato che la valutazione di pericolosità sociale effettuata è fondata su un automatismo in rapporto alle suddette sentenze di condanna, mentre invece l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare anche la durata del suo soggiorno, il suo radicamento nel territorio nazionale, la sua condotta di vita attuale, la presenza del nucleo familiare e provvedere a rilasciare, ai sensi dell’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 un permesso di soggiorno di altro tipo.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art.28, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 394/199, nonché il vizio di difetto di istruttoria perché la Questura non ha considerato che egli, essendo convivente con la -OMISSIS-, cittadina -OMISSIS-, non può essere espulso ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.

All’udienza pubblica del 22 maggio 2024 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

Le suesposte censure sono parzialmente fondate e vanno accolte, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Secondo l’art. 9, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, “ il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) è revocato (...) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 ”, il quale prevede che “ Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i -OMISSIS- previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”.

Dunque, dal combinato disposto delle norme citate si evince che la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo” del medesimo.

La giurisprudenza, con orientamento costante, ritiene che la revoca del permesso di soggiorno di cui trattasi deve essere sorretta da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell’eventuale condanna, ma su più elementi, e in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2021, n. 437).

Applicando tali principi al caso in esame, emerge che l’Amministrazione, sotto tale aspetto, ha adeguatamente motivato il provvedimento di revoca impugnato in relazione alla pericolosità sociale del ricorrente e alla sua complessiva situazione personale.

Invero, il provvedimento gravato si fonda su plurimi precedenti penali riportati dal ricorrente (-OMISSIS-;
-OMISSIS-, oltre alla multa di 12.000,00 euro, per -OMISSIS- in concorso;
-OMISSIS-, oltre alla multa di euro 1.334,00, per -OMISSIS- in concorso), rispetto ai quali l’Amministrazione ha avuto cura di evidenziare il danno grave alla comunità causato dalle condotte del ricorrente, in quanto idonee -OMISSIS-.

In questa prospettiva, il Collegio ritiene che la Questura abbia correttamente valorizzato le plurime condotte penalmente rilevanti del ricorrente, ritenendole significative della sua incapacità di adeguarsi alle norme di una pacifica convivenza e della possibilità che egli possa commettere altri -OMISSIS-.

Nondimeno, il ricorso è fondato nella parte in cui viene dedotta la violazione dell’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, ai sensi del quale “Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico”.

La Questura era infatti tenuta ad adottare una motivata determinazione anche ai fini dell’applicazione del predetto art. 9, comma 9, determinazione che, invece, nel caso di specie risulta del tutto mancante. Né può essere condiviso quanto affermato dalla Questura nel provvedimento impugnato e ribadito in memoria dall’Amministrazione resistente, circa la possibilità di valutare l’applicabilità del predetto art. 9, comma 9, se e quando l’interessato formulerà un’apposita istanza. Ritiene infatti il Collegio che tale disposizione sia da interpretare nel senso che l’Amministrazione è comunque tenuta a valutare, d’ufficio, la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per altro tipo, verificando la rilevanza delle circostanze addotte dal ricorrente quanto al suo radicamento familiare e lavorativo.

Da ultimo, con riferimento al terzo motivo, con cui il ricorrente deduce che non può essere espulso in quanto convivente con la -OMISSIS- (cittadina -OMISSIS-), il Collegio si limita ad evidenziare come si tratti di una censura del tutto inconferente rispetto al contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, con il quale non è stata ordinata l’espulsione dello straniero.

Pertanto, in accoglimento parziale del ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato nei limiti dinanzi indicati, fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza parziale.

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